Facendo
seguito alla nostra Circolare n. 24 del 4 ottobre scorso, prot. n. 4322, si
ritiene opportuno dare ulteriori informazioni sul contenuto del contratto
nazionale in oggetto sottoscritto da Confcooperative Lavoro e Servizi in data
24 settembre 2018.
Il CCNL
dei servizi ambientali è stato sottoscritto insieme a Cisambiente–Confindustria,
Utilitalia, Legacoop Produzione e Lavoro ed AGCI Servizi per la parte datoriale
e con le categorie sindacali FP-CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.
Il
percorso che ha portato alla firma per la prima volta, del CCNL servizi
ambientali, è frutto di un lavoro complesso ed articolato.
Il
nuovo contratto nazionale di settore rappresenta il riconoscimento del nostro sistema
cooperativo nelle relazioni industriali del settore ed il consolidamento della
tutela delle imprese cooperative, da anni operanti nel settore, ma prive di una
rappresentanza specifica. Infatti, il sistema cooperativo da tempo usava quel
contratto pur non essendone parte contraente.
L’intesa
complessiva sul CCNL prevede a latere un avviso comune (in allegato) che riconosce
e tutela alcune specificità cooperative. L’avviso comune è parte integrante del
CCNL e prevede, oltre all’adesione al CCNL 10 luglio 2016, il riconoscimento
degli strumenti bilaterali cooperativi per tutti i soci lavoratori e i
dipendenti. È di tutta evidenza che se non vi fosse stato uno specifico
riconoscimento avremmo dovuto agganciarci al sistema bilaterale già in essere,
ma in capo alle altre organizzazioni datoriali.
In
particolare viene riconosciuto il Fondo unico di previdenza complementare “PREVIDENZA
COOPERATIVA” come il Fondo di riferimento per lavoratori delle imprese
cooperative.
Inoltre,
viene sottolineato il ruolo di Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione continua nelle imprese cooperative) quale strumento
necessario per promuovere pratiche di formazione in ambito cooperativo.
Relativamente
agli strumenti di sanità integrativa, vengono riconosciute forme di assistenza
sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali
che prevedano l’adesione ad un sistema mutualistico già esistente alla data
della stipula del CCNL (esempio Mutua Cooperazione Salute).
Il CCNL
prevede inoltre alcune innovazioni di carattere generale come:
-
Validità
degli accordi aziendali per l’applicazione dell’orario di lavoro settimanale a
38 ore;
-
Equiparazione
dei costi con il contratto FISE (contratto precedente dal quale nasce quello in
commento). Tale aspetto sarà sancito con un accordo di armonizzazione che
determinerà la graduale sostituzione del nuovo CCNL con il precedente FISE. Nei
prossimi giorni si avvierà un confronto con i sindacati per definire un accordo
di armonizzazione per le imprese che decideranno di passare da altri contratti
al nuovo sottoscritto;
-
Nelle
attività di trasporto dei rifiuti a media e lunga percorrenza è possibile, a
livello aziendale, concordare una intesa per definire tempi di impegno e riposo
diversi da quanto previsto dal presente articolo (art.17);
-
Costituzione
del Fondo di solidarietà contrattuale di settore.
Per quanto non
trattato in questa sede si rinvia alla nostra precedente comunicazione già
citata in premessa che, ad ogni buon conto, si allega alla presente
congiuntamente ai testi contrattuali.