Circolari

Circ. n. 25/2018

CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.

Facendo seguito alla nostra Circolare n. 24 del 4 ottobre scorso, prot. n. 4322, si ritiene opportuno dare ulteriori informazioni sul contenuto del contratto nazionale in oggetto sottoscritto da Confcooperative Lavoro e Servizi in data 24 settembre 2018.

Il CCNL dei servizi ambientali è stato sottoscritto insieme a Cisambiente–Confindustria, Utilitalia, Legacoop Produzione e Lavoro ed AGCI Servizi per la parte datoriale e con le categorie sindacali FP-CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

Il percorso che ha portato alla firma per la prima volta, del CCNL servizi ambientali, è frutto di un lavoro complesso ed articolato.

Il nuovo contratto nazionale di settore rappresenta il riconoscimento del nostro sistema cooperativo nelle relazioni industriali del settore ed il consolidamento della tutela delle imprese cooperative, da anni operanti nel settore, ma prive di una rappresentanza specifica. Infatti, il sistema cooperativo da tempo usava quel contratto pur non essendone parte contraente.

L’intesa complessiva sul CCNL prevede a latere un avviso comune (in allegato) che riconosce e tutela alcune specificità cooperative. L’avviso comune è parte integrante del CCNL e prevede, oltre all’adesione al CCNL 10 luglio 2016, il riconoscimento degli strumenti bilaterali cooperativi per tutti i soci lavoratori e i dipendenti. È di tutta evidenza che se non vi fosse stato uno specifico riconoscimento avremmo dovuto agganciarci al sistema bilaterale già in essere, ma in capo alle altre organizzazioni datoriali.

In particolare viene riconosciuto il Fondo unico di previdenza complementare “PREVIDENZA COOPERATIVA” come il Fondo di riferimento per lavoratori delle imprese cooperative.

Inoltre, viene sottolineato il ruolo di Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua nelle imprese cooperative) quale strumento necessario per promuovere pratiche di formazione in ambito cooperativo.

Relativamente agli strumenti di sanità integrativa, vengono riconosciute forme di assistenza sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali che prevedano l’adesione ad un sistema mutualistico già esistente alla data della stipula del CCNL (esempio Mutua Cooperazione Salute).

Il CCNL prevede inoltre alcune innovazioni di carattere generale come:

  • Validità degli accordi aziendali per l’applicazione dell’orario di lavoro settimanale a 38 ore;

  • Equiparazione dei costi con il contratto FISE (contratto precedente dal quale nasce quello in commento). Tale aspetto sarà sancito con un accordo di armonizzazione che determinerà la graduale sostituzione del nuovo CCNL con il precedente FISE. Nei prossimi giorni si avvierà un confronto con i sindacati per definire un accordo di armonizzazione per le imprese che decideranno di passare da altri contratti al nuovo sottoscritto;

  • Nelle attività di trasporto dei rifiuti a media e lunga percorrenza è possibile, a livello aziendale, concordare una intesa per definire tempi di impegno e riposo diversi da quanto previsto dal presente articolo (art.17);

  • Costituzione del Fondo di solidarietà contrattuale di settore.

 

Per quanto non trattato in questa sede si rinvia alla nostra precedente comunicazione già citata in premessa che, ad ogni buon conto, si allega alla presente congiuntamente ai testi contrattuali.