A distanza di molti mesi dall’entrata in vigore delle
nuove norme sul bonus assunzione
previsto dalla legge di stabilità richiamata in oggetto, l’Istituto emana
corpose istruzioni operative per poter richiedere le agevolazioni contributive.
L’incentivo è dedicato ai datori di lavoro
che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 assumano
(o trasformino) a tempo indeterminato, anche sotto forma di apprendistato,
giovani che hanno conseguito il proprio titolo di studi da non oltre 6 mesi e
che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in regime di
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO o periodi di apprendistato di I° o III° livello.
Ricordiamo che l’incentivo in commento non è
utilizzabile dal settore agricolo cui è stato dedicato canale specifico (art.
1, commi 344-345).
Tale beneficio, che assume la forma di un esonero contributivo valido per 3 anni nel
limite di €. 3.250/anno, fermi restando i premi e contributi INAIL da
pagare in ogni caso, spetta a
seguito di presentazione di apposita domanda all’INPS secondo le istruzioni
fornite con la loro circolare. Non verranno prese in considerazione ulteriori istanze
una volta terminate le risorse finanziarie disponibili (circa 274 milioni di
euro considerando l’intero periodo 2017-2022).
Solo per le nuove assunzioni effettuate dal 1 gennaio al
10 luglio, per le quali verrà fatta richiesta all’Inps entro il 25 luglio,
l’ordine di accoglimento sarà quello cronologico rispetto alla data di
assunzione. Questa soluzione serve per sanare il ritardo nell’operatività del
sistema.
Si rinvia al testo della comunicazione Inps qui allegata
per ogni ulteriore approfondimento.