È stato pubblicato sulla G.U. segnalata in
oggetto, il comunicato che annuncia il Decreto Interministeriale sulla detassazione
dei premi di risultato, a sua volta reperibile sul sito del Ministero del
lavoro nella sezione pubblicità legale.
Il testo del DI è stato reso noto ufficialmente
il 16 maggio, data che determina la decorrenza dei 30 gg utili per depositare i
contratti di secondo livello. Pertanto, i contratti aziendali o territoriali
dovranno essere depositati, solo per procedura telematica, entro e non oltre il 15 giugno 2016.
Il DI 25 marzo 2016 (allegato) dà attuazione
a quanto disposto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015 articolo 1
commi 182 ss.) in materia di premi risultato. Ricordiamo i tratti essenziali
del provvedimento:
-
Oggetto: premi di risultato di ammontare variabile legati a
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili, somme per partecipazione agli utili dell'impresa.
-
Accordi: aziendali o territoriali
-
Deposito: entro 30gg da sottoscrizione (o da pubblicazione DI)
-
Destinatari: tutti i lavoratori subordinati del settore privato che
nell'anno precedente hanno avuto un reddito fino a 50.000 euro
-
Misura: applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%
(comprensiva di addizionali) entro limite di 2000 euro/anno (elevata a 2500
euro/anno se vi è coinvolgimento paritetico dei lavoratori)
-
Welfare aziendale: se il dipendente opta per avere il premio sotto forma
di prestazioni di welfare aziendale, non è dovuta neanche l'imposta sostitutiva
-
Riconoscimento
automatico, salvo rinuncia del lavoratore.
Il decreto rende operativa una nuova fase di
benefici per i lavoratori attraverso la detassazione e, contestualmente, determina
la fine della decontribuzione in favore delle imprese delle medesime somme per
mancanza di risorse finanziarie (almeno per quest’anno).
La filosofia della nuova normativa è molto
diversa da quella del passato sancendo, per la prima volta, un regime
definitivo che non necessiterà di decreti annuali con i parametri cui fare
riferimento. Inoltre, si punta in modo deciso verso una contrattazione di
livello aziendale o territoriale senza la necessità di accordi ombrello come
accaduto negli anni passati.
Infatti, le disposizioni precedenti in vigore
fino al 2014, erano state concepite in maniera estremamente possibilista e
consentivano di detassare attraverso gli accordi di 2° livello, anche istituti
obbligatori previsti dai CCNL (ad esempio la retribuzione per lavoro straordinario).
Dal 2016 sono detassabili soltanto erogazioni
effettivamente legate a prestazioni di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.
Quindi, mentre in precedenza si dava ai
lavoratori un vantaggio a “costo zero” (si trattava di compensi comunque
dovuti) ora invece l'azione ha un costo, tra l'altro più alto rispetto a quello
del 2015 visto che, appunto, è stata azzerata la decontribuzione in favore
delle imprese.
In allegato inviamo a titolo d’esempio una
tabella contenente una comparazione-tipo sui costi tra il previgente sistema
(decontribuzione per imprese/lavoratori) e attuale (detassazione per i soli
lavoratori).
La nuova normativa non contiene i riferimenti
dei precedenti decreti relativi al fatto che le erogazioni devono essere “incerte
nella corresponsione o nel loro ammontare”.
Però, è opportuno che si mantengano il più
possibile criteri rigorosi e che i contratti che hanno istituito o istituiranno
il premio o gli accordi annuali di determinazione degli obiettivi di volta in
volta fissati, siano stipulati prima che le parti possano essere a conoscenza
dei risultati.
1.
OGGETTO E FINALITÀ
L'articolo 1 riprende le finalità indicate
nella legge di stabilità, senza fornire particolari chiarimenti. Viene
semplicemente ribadito il riferimento all'articolo 51 del Dlgs. n. 81/2015,
cioè dei contratti stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative o dalle loro RSA/RSU.
Conseguentemente, è chiaro che per i premi derivanti
da accordi stipulati da associazioni non
rappresentative sia datoriali (relativamente al livello territoriale) sia sindacali
(per entrambi i livelli) non dovrebbe essere possibile la detassazione. Certamente
dipenderà dalla vigilanza degli organismi deputati se questa norma riuscirà a
produrre gli effetti voluti.
Il secondo aspetto da segnalare riguarda il
requisito del reddito massimo percepito nell'anno precedente (50.000 euro) che
comprende anche le somme soggette a detassazione. Non si tratta di una novità
rispetto al precedente sistema.
2.
PREMI DI RISULTATO E CRITERI DI MISURAZIONE
Il DI riprende il testo del comma 182. Per premi
variabili s’intendono
“le
somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” (art. 2 c. 1, del
Decreto).
La prima segnalazione riguarda il termine incrementi nel senso che gli
accordi dovranno sempre porre un obiettivo di incremento. Ovviamente, non è
detto che il riferimento debba essere all'ultimo risultato (ad esempio all'anno
precedente). E' possibile riferirsi a una media (biennio/triennio precedente,
migliori x anni degli ultimi y, etc.) oppure a un dato fisso ritenuto congruo
(ad esempio scarti non superiori a x%), oppure anche a un dato che evolve nel
tempo (ad esempio il prezzo medio di un prodotto).
In merito alla redditività riteniamo ragionevole
comprendere in questo ambito il prezzo pagato ai soci per il prodotto conferito
(in particolare le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per le
quali ci si può riferire al prezzo per unità di prodotto conferito o per ettaro
di terreno).
Il successivo comma 2 afferma che i contratti
collettivi devono
“prevedere
criteri di misurazione e verifica degli incrementi che possono
consistere in
anche attraverso la riorganizzazione dell'orario
di lavoro non straordinario e il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo
definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo
attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente
individuati”.
Mentre i contratti devono prevedere criteri e
misurazione, l'uso del termine “possono”
fa pensare che si tratti di incrementi citati in modo non esaustivo.
Lo stesso discorso riteniamo che possa
riguardare la parte finale della frase retta da “anche” dove vengono
esplicitate alcune modalità di organizzazione aziendale attraverso le quali
ottenere i risultati che ci si è prefissati. Non è detto, infatti, che lo
strumento sia la riorganizzazione o il lavoro agile che al momento sembra una
tipologia contrattuale di nicchia. Anche se questo passaggio del decreto non è
vincolante, potrebbe essere una leva importante per favorire interventi di
questo tipo.
L'allegato per il deposito- altra novità di
quest’anno - contiene 19 indicatori (il n. 20 è “altro” a significare che non
vi è limite alla creatività della contrattazione).
3.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
L'articolo 3 è dedicato alla partecipazione
agli utili di impresa, questione esplicitamente richiamata dalla legge di
stabilità. Viene chiarito che ci si riferisce agli utili distribuiti ai sensi
dell'articolo 2102 cc.
Occorre una considerazione preliminare. Il
comma 182 regola la detassazione dei premi “...nonché le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell'impresa”.
Lo stesso DI distingue le due questioni
trattandole in due articoli separati. Per i premi l'articolo 2 pone la
condizione ...i contratti collettivi … devono prevedere… mentre
l'articolo 3 non prevede niente di tutto questo.
Si può
quindi ritenere che per gli utili non sia necessario l'accordo sindacale.
Lo stesso allegato per il deposito non
contiene il riferimento alla partecipazione agli utili. Data, però, la
delicatezza del tema (e le conseguenze di un errore) riteniamo che si debba
attendere un chiarimento ministeriale.
Per le cooperative si aggiunge una ulteriore
riflessione. Infatti, l'articolo 2514 cc prevede, per le cooperative a
mutualità prevalente, il divieto di distribuire i dividendi, ma con riferimento
al capitale effettivamente versato. Questo divieto opera solo se collegato al
pagamento di un dividendo sul capitale e certamente non per i lavoratori
dipendenti.
Ma negli approfondimenti tecnici fatti con
ICN è emersa la preoccupazione che la previsione del Codice Civile sia ostativa
alle imprese cooperative al fine di accedere a questa parte del provvedimento.
L'impedimento riguarderebbe sia le cooperative di lavoro sia le altre.
Nel caso fosse prevalente questa tesi, le
cooperative avrebbero comunque la possibilità di detassazione, anche con
riferimento “all'utile d'impresa”, facendo però accordi collegati alla
redditività (ovviamente non è la stessa cosa della “partecipazione agli utili”
perché richiede la stipula di un accordo con il sindacato).
Nel caso in cui invece si propendesse per la
partecipazione agli utili rimarrebbero da sciogliere due questioni di tipo
fiscale: la prima riguarda deducibilità dal reddito imponibile di queste somme,
la seconda l'incidenza della partecipazione agli utili ai fini del calcolo del
3% da destinare ai fondi mutualistici.
Riteniamo però che la questione sia risolta
dal comma 2 dell'articolo 4 che, richiamando l'articolo 95 del TUIR prevede che
queste cifre siano deducibili dal reddito imponibile per l'impresa.
Inoltre, ricordiamo che per le cooperative di
lavoro esiste anche la strada del RISTORNO.
Certamente il DI avrebbe potuto recepire quanto già in essere rispetto agli
anni passati perché la stessa legge di stabilità parla di “...somme erogate
sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa” concetto che si adatta
perfettamente al ristorno.
Ricordiamo,
infatti, che si può trattare di somme erogate AI SOCI LAVORATORI a titolo di
RISTORNO, quale elemento di
competitività e redditività legato all’andamento economico dell’impresa e, quindi, quale avanzo di gestione generato
dall’attività con i soci lavoratori ed erogato, non in base al capitale sociale
posseduto, ma alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Fino al 2014 il RISTORNO era stato ammesso alla detassazione in virtù della circolare congiunta Agenzia dell’entrate e
Ministero del lavoro, n. 3/E del 14-2-2011, poi sempre riconfermata.
Abbiamo già
sensibilizzato il Ministero del lavoro per recuperare il tema in via
amministrativa.
Rimane aperto il
tema del deposito della delibera sui ristorni. La circolare ministeriale
37/2014 affermava che “.. sarà possibile depositare il relativo verbale - o
parte di esso - con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la
distribuzione dei ristorni ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lett. b), della L.
142/2001 e dell'art. 2545-sexies del codice civile.”
All'epoca fu anche
predisposta una bozza di lettera di deposito. Oggi però il quadro è
radicalmente cambiato ed anche su questo passaggio si attendono istruzioni
operative dalla PA.
Ricordiamo, infine,
che il ristorno a favore di soci con contratto di tipo subordinato non è
soggetto a contribuzione, sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
4. COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI
LAVORATORI
Il comma 189 aumenta l'importo detassabile
fino al massimo a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
L'articolo 4 del DI sostanzia questa
previsione nella “costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano
responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o
all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono
strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da
perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti
periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.
Come si vede i vincoli non sono troppo
stringenti (non si prevede una cogestione alla tedesca). Oltre alla consultazione
(che da sola non costituisce elemento valido a questi fini) deve però esserci
anche il monitoraggio di obiettivi e risorse e la predisposizione di rapporti. Quella
citata è soltanto una esemplificazione.
In questo contesto si potrebbe inserire il
tema delle cooperative di lavoro. In questo caso il coinvolgimento dei
lavoratori (soci) va ben oltre la consultazione permanente e il monitoraggio,
basti pensare a quanto affermato all'articolo 1 della legge 142 sul socio. Nei
ristorni poi si arriva alla determinazione collegiale circa l'attribuzione del
“premio di risultato”.
Ci sembra, comunque, che questa sia una
opportunità per imprese strutturate anche se saranno necessarie precise
valutazioni sulle possibili implicazione di questo coinvolgimento. E' invece
molto più difficile ipotizzare forme significative di coinvolgimento dei
lavoratori a livello settoriale o territoriale.
5.
DEPOSITO E MONITORAGGIO
I contratti relativi ai premi di risultato devono
essere depositati entro 30 giorni dalla stipula con le procedure previste
dall'articolo 14 del Dlgs. 151/2015.
Per i contratti stipulati prima della data di pubblicazione del DI
il deposito, qualora non ancora
effettuato, deve avvenire entro 30 giorni da tale data.
Come già per la precedente normativa, è
necessario allegare una dichiarazione di conformità del contratto alle norme di
legge.
Questa
volta il relativo modello di dichiarazione è contenuto nell'allegato al
decreto, ma fa riferimento alle norme di legge della stabilità 2016 e, quindi,
riteniamo indispensabile procedere alla verifica della rispondenza dei criteri
contenuti nei contratti già stipulati e depositati e procedere con una nuova
autodichiarazione - sostanzialmente – aggiornata.
Ricordiamo che il deposito deve essere
effettuato alla DTL territorialmente competente con riferimento alla sede
legale dell'impresa o del territorio. In caso di contratti relativi a più
territori, il deposito dovrà essere effettuato in tutte le DTL. L'invio deve
essere effettuato esclusivamente a mezzo PEC. Il modello deve essere firmato
dal responsabile aziendale.
6.
VOUCHER
L'articolo 6 affronta il tema, molto atteso,
del cosiddetto “welfare aziendale”. Come si ricorderà, la legge di stabilità ha
ampliato notevolmente i servizi che possono essere erogati ai lavoratori in
esenzione fiscale.
A fianco di questa innovazione è stata
prevista la possibilità per il lavoratore di chiedere il pagamento del premio
di risultato attraverso l'erogazione di tali servizi con l'ulteriore
agevolazione di totale azzeramento dell’imposta agevolata (10%).
Il comma 184 prevede, infatti, l'estensione
dell'ordinaria non imponibilità dei servizi previsti ai commi 2 e 3 anche nel
caso in cui l'erogazione derivi dall'utilizzo dei premio aziendale maturato
individualmente. A questo si deve aggiungere il possibile beneficio sui
contributi. Nel nostro ordinamento vige il principio dell'unificazione delle
basi imponibili fiscali e previdenziali. Utilizziamo il condizionale in quanto
non ci sono conferme ministeriali alle quali dovrebbero comunque seguire
istruzioni operative dell'Inps.
Anche sul tema generale del welfare aziendale
non sono ancora state emanate le istruzioni dell'Agenzia delle entrate e questo
rende indefiniti i contorni della questione perché il testo del DI non è
particolarmente chiaro.
Nel merito, il comma 184 della legge di
stabilità prevede per il lavoratore la possibilità di fruire di tutto o parte
del premio di risultato senza pagare l'imposta sostitutiva attraverso i servizi
di cui all'articolo 51 Tuir, comma 2, così sintetizzabili:
-
servizi di trasporto
collettivo;
-
utilizzazione delle
opere e dei servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto;
-
servizi di educazione
e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa
ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei familiari a carico;
-
servizi di assistenza
ai familiari anziani o non autosufficienti;
-
cessione di beni o
servizi aziendali.
L'articolo 6 prevede che “l'erogazione di
opere e servizi … può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di
legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico.”
Il datore di lavoro può quindi rilasciare un
voucher, ma può anche istituire direttamente il servizio o affidarlo
all'esterno, accollarsi direttamente il costo di un servizio esterno scelto dal
lavoratore o, limitatamente ai servizi di cui ai punti c) e d), rimborsare i
costi sostenuti dal lavoratore.
Per adesso, non è chiara la gestione pratica
di questi voucher, anche se è di tutta evidenza che le modalità di erogazione
del servizio incidono anche sul “potere di iniziativa” che la legge di
stabilità pone in capo al lavoratore, il quale deve chiedere di poter usufruire
del premio attraverso il welfare.
Evidentemente, se si deve trattare di un
servizio istituito dal datore di lavoro (direttamente o attraverso soggetti
esterni), la possibile fruizione sarà subordinata a questa istituzione.
7.
EFFICACIA
Il decreto si chiude delimitando il perimetro
temporale del provvedimento. La detassazione opera in relazione “alle
erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi”
perché questa disciplina è strutturale.
Come già evidenziato, per i contratti ante-decreto
devono, comunque, essere rispettate tutte le condizioni previste dalla legge di
stabilità e dal decreto in esame e, quindi, come già detto deve essere
effettuato un nuovo deposito con le modalità sopra descritte.
NORME
VARIE
Vale ricordare in questa sede che la legge di
stabilità contiene anche altre norme non richiamate dal DI, ma comunque
operative.
Il comma 183 stabilisce che ai fini della
determinazione dei premi di produttività, deve essere computato il periodo
obbligatorio di congedo di maternità.
Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette (comma 189).