Circolari

Circ. n. 25/2015

Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 ISTRUZIONI SU NASPI (Decreto legislativo n. 22/2015)

Con la circolare in oggetto, attesa da tempo, l’INPS offre le istruzioni sulla NUOVA DISCIPLINA (destinatari, requisiti, entità, durata, accesso, condizionalità, compatibilità, decadenza, etc.) in materia di NASpI acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Come noto, la NASpI è stata introdotta dal Dlgs. n. 22/2015 - attuativo del JOBS ACT – ed è entrata in vigore il 1° maggio 2015 al posto dell’ASpI e della mini-ASpI, ora unificate in unico strumento (nostra circolare n. 9 del 9 marzo 2015 – prot. n. 969).

Le indicazioni dell’Istituto richiamano in sostanza il quadro delineato dal legislatore e, in particolare, per quanto ci riguarda:

        • Paragrafo 2.4: riconoscimento della prestazione NASpI AI SOCI-LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI CUI AL D.P.R. 602/1970 E AL PERSONALE ARTISTICO, TEATRALE E CINEMATOGRAFICO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN MISURA PIENA  e non più come avveniva con l’ASpI in maniera proporzionale rispetto al loro effettivo versamento che, come noto, in base al percorso di graduale allineamento sull’aliquota ordinaria loro concesso dall’art. 2, comma 27, della legge 92/2012 e che resta in vita sul fronte contributivo, prevede aliquote crescenti in 5 anni (per il 2015, terzo anno del percorso, l’aliquota è pari allo 0,96%, compresa la quota parte – 0,18% - relativa alla formazione continua);

        • Paragrafo 2.9: “INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ”, con il quale trova conferma, senza alcun limite temporale né finanziario, la possibilità di richiedere in via anticipata e in un’unica soluzione la corresponsione della NASpI PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA O ASSOCIARSI AD UNA COOPERATIVA GIÀ ESISTENTE SOTTOSCRIVENDO UNA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE COME SOCIO-LAVORATORE.

          Su questo aspetto l’INPS richiama le istruzioni operative, ad esempio in merito all’accoglimento e all’istruttoria delle domande, già date in passato, ribadendo che il socio-lavoratore interessato può instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale, così come previsto dall’art. 1, della legge 142/2001.

          Sempre con riferimento alla possibilità di richiedere la NASpI in via anticipata in un’unica soluzione l’INPS sottolinea come la misura sia ALTERNATIVA rispetto a quella introdotta con il decreto legge n. 76/2013 (convertito in legge n. 99/2013) per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti in ASpI, destinando ai nuovi datori di lavoro il 50% di ciascuna indennità mensile ASpI che sarebbe spettata al lavoratore, ma non ancora corrisposta.

 

Così facendo, seppur in forma indiretta e senza una precisazione che riguardi tutti i soggetti beneficiari dell’indennità, cioè a prescindere se la richiedano o meno in un’unica soluzione in via anticipata, l’INPS chiarisce – anche se a nostro avviso era pacifico – che l’incentivo per l’assunzione di soggetti in ASpI di cui sopra è applicabile anche per i fruitori della NASpI.

Ribadita l’assenza di modifiche sul fronte della contribuzione, nonché l’esclusione degli OTI e degli OTD del settore agricolo, fuori anche dai precedenti trattamenti ASpI perché la legge 92/2012 aveva mantenuto l’applicazione dell’indennità di disoccupazione agricola, ulteriori capitoli di particolare interesse riguardano i requisiti per poter accedere alla prestazione e la durata della stessa.

In merito ai REQUISITI (Paragrafo 2.2), l’Istituto ricorda che tra le condizioni richieste è venuto meno il vincolo dell’anzianità assicurativa di almeno 2 anni e, oltre allo stato di disoccupazione involontaria, occorrono:

        • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

        • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: ciò a prescindere dal minimale contributivo per cui, come specifica la circolare, NON rileva il numero delle ore.

L’Istituto offre tuttavia alcune precisazioni in merito all’arco temporale – rispettivamente 4 anni e 12 mesi – in cui ricercare la presenza delle settimane e delle giornate utili di cui sopra: gli eventi di malattia e infortunio sul lavoro (in assenza di integrazione del datore di lavoro), di CIG a 0 ore nonché le assenze per permessi fruiti per assistere un familiare con handicap grave, dato che non sono coperti da contribuzione effettiva, non vanno conteggiati e determinano, anzi, un ampliamento pari alla loro durata di entrambi i periodi previsti dal legislatore.

Al contrario, secondo l’INPS, gli eventi di maternità obbligatoria e i congedi parentali, sempre che sia già versata o comunque dovuta la contribuzione, ampliano esclusivamente il periodo di 12 mesi in cui devono ricorrere le 30 giornate di effettivo lavoro, risultando pertanto neutri solo rispetto a questa condizione (rilevano invece rispetto al requisito contributivo).

Inoltre, qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo (per il quale come detto resta ancora in vigore la disoccupazione agricola) e periodi di lavoro in settori non agricoli, tutti i periodi sono comunque cumulabili ai fini del requisito contributivo previsto per la NASpI (le 13 settimane), A PATTO CHE nei 4 anni da tenere sotto osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola (continueranno ad essere comunque applicati i parametri di equivalenza già adottati in base ai quali per 1 settimana contributiva servono 6 contributi giornalieri).

Anche in merito allo stato di disoccupazione involontario l’INPS offre ulteriori integrazioni rispetto al dettato della norma – le stesse già date per l’ASpI – chiarendo, ad esempio, che non si ha diritto alla NASpI a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto fatta eccezione se le prime avvengano per una giusta causa (elenco delle diverse fattispecie in circolare) o se la risoluzione consensuale sia il frutto della procedura di conciliazione preventiva obbligatoria introdotta per i licenziamenti economici dalla legge 92/2012 – applicabile come noto ai soli contratti già instaurati alla data del 7 marzo 2015.

Sul fronte della DURATA DELLA PRESTAZIONE (Paragrafo 2.5) – non più differenziata come ASpI e mini-ASpI – la NASpI è rapportata ad un numero di settimane di contribuzione pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, e quindi fino a un tetto di 2 anni prescindendo dall’età (limite che per i casi di disoccupazione registrati dal 2017 scende a 78 settimane.

L’INPS precisa che nel conteggio vanno esclusi i periodi già interessati dall’erogazione di prestazioni, anche se anticipate in un’unica soluzione.

La circolare contiene apposite indicazioni (supportate da casi esemplificativi) su come quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo in passato all’erogazione di altre indennità di disoccupazione: sia di quelle per cui la durata  non era rapportata alla contribuzione maturata, ma all’età (DS e ASpI) sia della disoccupazione agricola (con detrazione delle relative giornate di effettivo lavoro agricolo ed eventualmente anche non agricolo coperte da contribuzione che hanno determinato la durata di tale indennità).

   

Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla circolare INPS, nonché alle nostre SLIDES di approfondimento sulle norme di riferimento già prodotte in materia, riteniamo opportuno allegare anche la circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 che contiene specifiche istruzioni rispetto alla c.d. DIS-COLL (indennità di disoccupazione a disposizione dei collaboratori per l’anno 2015).

Infatti, sebbene si tratti di uno strumento distinto rispetto alla NASpI, è stato comunque introdotto dal medesimo decreto legislativo n. 22/2015 (art. 15) e rispondendo alla stessa finalità è caratterizzato da un impianto pressoché analogo.