Con la circolare in oggetto, attesa da tempo,
l’INPS offre le istruzioni sulla NUOVA DISCIPLINA (destinatari,
requisiti, entità, durata, accesso, condizionalità, compatibilità, decadenza,
etc.) in materia di NASpI acronimo di
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Come noto, la NASpI è stata introdotta dal Dlgs. n.
22/2015 - attuativo del JOBS ACT – ed è entrata in vigore il 1° maggio 2015 al
posto dell’ASpI e della mini-ASpI, ora unificate in unico strumento (nostra circolare n. 9
del 9 marzo 2015 – prot. n. 969).
Le indicazioni dell’Istituto richiamano in
sostanza il quadro delineato dal legislatore e, in particolare, per quanto ci
riguarda:
-
Paragrafo 2.4: riconoscimento
della prestazione NASpI AI
SOCI-LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI CUI AL D.P.R. 602/1970 E AL PERSONALE
ARTISTICO, TEATRALE E CINEMATOGRAFICO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN MISURA
PIENA e non più come avveniva con l’ASpI
in maniera proporzionale rispetto al loro effettivo versamento che, come
noto, in base al percorso di graduale
allineamento sull’aliquota ordinaria loro concesso dall’art. 2, comma 27,
della legge 92/2012 e che resta in vita
sul fronte contributivo, prevede aliquote crescenti in 5 anni (per il 2015,
terzo anno del percorso, l’aliquota è pari allo 0,96%, compresa la quota parte
– 0,18% - relativa alla formazione continua);
-
Paragrafo 2.9: “INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ”,
con il quale trova conferma, senza alcun limite temporale né finanziario, la possibilità di richiedere in via anticipata
e in un’unica soluzione la corresponsione della NASpI PER COSTITUIRE UNA
COOPERATIVA O ASSOCIARSI AD UNA COOPERATIVA GIÀ ESISTENTE SOTTOSCRIVENDO UNA
QUOTA DI CAPITALE SOCIALE COME SOCIO-LAVORATORE.
Su questo aspetto l’INPS
richiama le istruzioni operative, ad esempio in merito all’accoglimento e
all’istruttoria delle domande, già date in passato, ribadendo che il socio-lavoratore interessato può
instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o
autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale, così come previsto
dall’art. 1, della legge 142/2001.
Sempre con
riferimento alla possibilità di richiedere la NASpI in via anticipata in
un’unica soluzione l’INPS sottolinea come la misura sia ALTERNATIVA rispetto a quella introdotta con il decreto
legge n. 76/2013 (convertito in legge n. 99/2013) per incentivare l’assunzione
a tempo indeterminato di soggetti in ASpI, destinando ai nuovi datori di lavoro
il 50% di
ciascuna indennità mensile ASpI che sarebbe spettata al lavoratore, ma non
ancora corrisposta.
Così facendo, seppur in forma indiretta e
senza una precisazione che riguardi tutti i soggetti beneficiari dell’indennità,
cioè a prescindere se la richiedano o meno in un’unica soluzione in via
anticipata, l’INPS chiarisce – anche se a nostro avviso era pacifico – che l’incentivo per l’assunzione di soggetti
in ASpI di cui sopra è applicabile anche per i fruitori della NASpI.
Ribadita l’assenza di modifiche sul fronte
della contribuzione, nonché l’esclusione degli OTI e degli OTD del settore
agricolo, fuori anche dai precedenti trattamenti ASpI perché la legge
92/2012 aveva mantenuto l’applicazione
dell’indennità di disoccupazione agricola, ulteriori capitoli di particolare
interesse riguardano i requisiti per poter accedere alla prestazione e la
durata della stessa.
In merito ai REQUISITI (Paragrafo 2.2),
l’Istituto ricorda che tra le condizioni richieste è venuto meno il vincolo
dell’anzianità assicurativa di almeno 2 anni e, oltre allo stato di
disoccupazione involontaria, occorrono:
-
13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
l’inizio del periodo di disoccupazione;
-
30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: ciò
a prescindere dal minimale contributivo per cui, come specifica la circolare, NON rileva il numero delle ore.
L’Istituto offre tuttavia alcune precisazioni in merito all’arco
temporale – rispettivamente 4 anni e 12 mesi – in cui ricercare la presenza
delle settimane e delle giornate utili di cui sopra: gli eventi di malattia
e infortunio sul lavoro (in assenza di integrazione del datore di lavoro), di
CIG a 0 ore nonché le assenze per permessi fruiti per assistere un familiare
con handicap grave, dato che non sono coperti da contribuzione effettiva,
non vanno conteggiati e determinano, anzi, un ampliamento pari alla loro durata
di entrambi i periodi previsti dal legislatore.
Al contrario, secondo l’INPS, gli eventi
di maternità obbligatoria e i congedi parentali, sempre che sia già versata
o comunque dovuta la contribuzione, ampliano esclusivamente il periodo di 12
mesi in cui devono ricorrere le 30 giornate di effettivo lavoro, risultando
pertanto neutri solo rispetto a questa condizione (rilevano invece rispetto al
requisito contributivo).
Inoltre, qualora
il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo (per
il quale come detto resta ancora in vigore la disoccupazione agricola) e periodi di lavoro in settori non
agricoli, tutti i periodi sono comunque cumulabili ai fini del requisito
contributivo previsto per la NASpI (le 13 settimane), A PATTO CHE nei 4 anni da
tenere sotto osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola
(continueranno ad essere comunque applicati i parametri di equivalenza già
adottati in base ai quali per 1 settimana contributiva servono 6 contributi
giornalieri).
Anche in merito
allo stato di disoccupazione involontario l’INPS offre ulteriori
integrazioni rispetto al dettato della norma – le stesse già date per l’ASpI –
chiarendo, ad esempio, che non si ha
diritto alla NASpI a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale del
rapporto fatta eccezione se le prime avvengano per una giusta causa (elenco
delle diverse fattispecie in circolare) o se la risoluzione consensuale sia il
frutto della procedura di conciliazione preventiva obbligatoria introdotta per
i licenziamenti economici dalla legge 92/2012 – applicabile come noto ai
soli contratti già instaurati alla data del 7 marzo 2015.
Sul fronte della DURATA DELLA PRESTAZIONE (Paragrafo
2.5) – non più differenziata come ASpI e mini-ASpI – la NASpI è rapportata
ad un numero di settimane di contribuzione pari alla metà delle settimane di contribuzione
degli ultimi 4 anni, e quindi fino a un tetto di 2 anni prescindendo dall’età (limite
che per i casi di disoccupazione registrati dal 2017 scende a 78 settimane.
L’INPS precisa che nel conteggio vanno esclusi i periodi già interessati dall’erogazione
di prestazioni, anche se anticipate in un’unica soluzione.
La circolare contiene apposite indicazioni
(supportate da casi esemplificativi) su come quantificare i periodi di
contribuzione che hanno dato luogo in passato all’erogazione di altre indennità
di disoccupazione: sia di quelle per cui la durata non era rapportata alla contribuzione
maturata, ma all’età (DS e ASpI) sia della disoccupazione agricola (con detrazione
delle relative giornate di effettivo lavoro agricolo ed eventualmente anche non
agricolo coperte da contribuzione che hanno determinato la durata di tale
indennità).
≈ ≈ ≈
Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla
circolare INPS, nonché alle nostre SLIDES
di approfondimento sulle norme di riferimento già prodotte in materia, riteniamo
opportuno allegare anche la circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 che
contiene specifiche istruzioni rispetto alla c.d. DIS-COLL (indennità di
disoccupazione a disposizione dei collaboratori per l’anno 2015).
Infatti, sebbene si tratti di uno strumento
distinto rispetto alla NASpI, è stato comunque introdotto dal medesimo decreto
legislativo n. 22/2015 (art. 15) e rispondendo alla stessa finalità è
caratterizzato da un impianto pressoché analogo.