Circolari

Circ. n. 25 - 2024

giovedì 31 ottobre 2024

Con la risposta ad interpello n.201 del 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimento sull'applicazione dell'Iva con riferimento alla ripartizione dei contributi GSE al Produttore non appartenente alla Comunità energetica (CER).

Nella risposta l’Agenzia delle entrate ha concluso che,  contrariamente  a  quanto  prospettato dall'Istante, le somme da quest'ultimo percepite dalla CER hanno natura  di corrispettivo e, in quanto tali, sono rilevanti ai fini IVA.

Più in dettaglio, la Società ha chiesto chiarimenti in merito alla rilevanza o meno ai fini IVA delle somme che la CER ''retrocede'' ai propri partecipanti in forza del Regolamento Organico (tariffa incentivante e restituzione delle componenti tariffarie, pagate dal GSE alla CER, in qualità di referente, che quest'ultima ripartisce tra i propri membri produttori/consumatori). Nessun quesito è posto in merito alla rilevanza IVA dei corrispettivi derivanti dalla vendita di energia elettrica che, in base al dettato normativo delle configurazioni delle Comunità energetica e con riferimento al caso specifico, resta sempre nella disponibilità del Produttore, che quindi può cederla liberamente.

Nel caso di specie:

-  la società istante è proprietaria di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili messo a disposizione della configurazione della Comunità Energetica cosicché l'energia elettrica immessa dall'impianto di produzione rilevi ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa da parte della CER;

-  la  CER è ente non commerciale costituito nella forma di associazione non riconosciuta;

- il Regolamento Organico della CER stabilisce la condivisione dei benefici economici della tariffa incentivante e della restituzione di componenti tariffarie tra i partecipanti alla medesima CER, prevedendo che il 45% degli stessi spetti al produttore della quota di energia rinnovabile condivisa messa a disposizione della CER;

- la CER ed il produttore terzo istante hanno stipulato un “Accordo di messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto ai fini della condivisione dell'energia'';

- la vendita di energia elettrica, in base al dettato normativo delle configurazioni delle Comunità energetica e con riferimento al caso specifico, resta sempre nella disponibilità del Produttore, che quindi può cederla liberamente;

- la Società ha chiesto conferma della possibilità di considerare le somme ricevute a titolo di tariffa incentivante e restituzione di componenti tariffarie per la messa a disposizione dell'energia, esenti da IVA in quanto proventi rappresentativi di un contributo a fondo perduto percepito in virtù del contratto di mandato senza rappresentanza in essere per il tramite della Comunità energetica e in assenza di una specifica controprestazione.

- a sostegno della propria tesi, l’istante sostiene che, ai fini IVA, si determina una ''sorta  di  ''finzione  giuridica'' in base alla quale le prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario e il terzo mantengono la stessa natura e il medesimo regime IVA...''.

L’Agenzia delle entrate nella risposta, non accogliendo la tesi della Società richiedente ha chiarito che:

- dall'Accordo tra produttore e CER si  desume  che  l'Istante stia chiedendo il trattamento IVA di somme che in realtà non ha diritto a percepire perché ''non associato alla CER'', in quanto ''produttore non facente parte della configurazione... (c.d. produttore ''terzo'')'';

  •  pare che il riferimento al Regolamento Organico della CER sia solo ai fini della quantificazione della ''Quota dei Benefici'' spettante all'Istante in virtù dell'Accordo e non della natura della stessa che, sempre in base a detto Accordo, sembrerebbe essere  quella di corrispettivo, a fronte dell'impegno della Società­ di mettere a disposizione l'energia prodotta e immessa in rete dal proprio impianto fotovoltaico;
  •  in materia di condivisione dei benefici, il Regolamento Organico  nel  riservare  ai  produttori  il  45%  degli incentivi e contributi ARERA ottenuti dalla CER, sembra presupporre che questi  produttori rivestano il ruolo ''associati'' alla CER che, invece, non ha la Società.

L’agenzia delle entrate, quindi, ha concluso che,  contrariamente  a  quanto  prospettato dall'Istante, le somme da quest'ultimo percepite dalla CER hanno la natura  di corrispettivo e, in quanto tali, sono rilevanti ai fini IVA.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.