Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre u.s. è stata pubblicata la legge 27 novembre 2023, n. 170, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per il settore energetico ed ambientale.
Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
Rif. articolo 7, commi 1-3
L’articolo 7, ai commi 1-3 conferma l’anticipazione dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, già disposta in sede di decreto legge, del termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il contrasto dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas a carico delle imprese, per il primo e il secondo trimestre 2023 dal decreto-legge n. 34 del 2023.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 34 ha riconosciuto anche per il secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 (decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e legge di bilancio 2023) al fine di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.
Si tratta in particolare, dei crediti di imposta:
- per le imprese energivore (20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e 45% nel primo trimestre dello stesso anno);
- per imprese diverse dalle energivore, con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW (10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e 35% nel primo trimestre dello stesso anno);
- per imprese gasivore (20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e 45% nel primo trimestre del medesimo anno);
- per imprese non gasivore, per l’acquisto di gas naturale (20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e 45% nel primo trimestre del medesimo anno).
La lettera b) del comma 1 modifica il comma 8 della legge n. 197 del 2022, che disciplina il regime di cedibilità dei predetti crediti d’imposta concessi per il primo trimestre 2023.
Ai sensi della disciplina vigente detti crediti sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.
Le norme richiamate dispongono che il credito d’imposta sia usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per effetto delle modifiche in commento, il termine per usufruirne è anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023.
Il comma 2 dell’articolo in esame, modificando in senso analogo l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo, anche mediante cessione, dei predetti crediti di imposta concessi nel secondo trimestre 2023.
Recupero dei rifiuti nei cementifici
Rif. articolo 7, comma 3-bis
L’articolo 7, comma 3-bis, che risulta essere stato introdotto in sede di conversione, proroga fino al 31 dicembre 2024, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Più in dettaglio, la norma di deroga prevista dal comma in esame interviene sull’efficacia della disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 17/2022 adottata con lo scopo di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese del settore del cemento.
La deroga si applica:
- previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (art. 26-bis del D.L. 113/2018);
- fino al termine stabilito, ora prorogato al 31 dicembre 2024.
Proroga in materia di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili
Rif. articolo 7-bis
L’articolo 7-bis proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030 previsto per il settore dei trasporti, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.
Detto termine è differito al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ILUC (Indirect Land Use Change) e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.
Si ricorda che l’articolo 40 del D.lgs. n. 199/2021, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, stabilisce limiti e condizioni nel rispetto dei quali i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili ed al rispetto degli obblighi in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di immissione di carburanti da fonti rinnovabili, al 2030.
Gli obiettivi fissati dal decreto consistono:
1) nel conseguimento, da parte dei singoli fornitori di benzina, diesel e metano, di una quota almeno pari al 16% di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico (art. 30, comma 1);
2) nella copertura dei consumi finali lordi di energia per il 30% attraverso energia da fonti rinnovabili (art. 1).
Si rammenta che, per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, l’articolo 43 del D.Lgs.n. 199/2021 impone la certificazione di ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione (articolo 43).
Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
Rif. articolo 7-ter
L’articolo 7-ter, introdotto in sede di conversione, proroga alcune deroghe previste per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.
Si ricorda che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 aveva previsto, durante il periodo della crisi del gas russo, la possibilità per i gestori di centrali a carbone e ad olio combustibile di comunicare all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe che si sarebbero rese necessarie per il pieno utilizzo degli impianti.
Con la nuova disposizione si prevede che gli impianti indicati che abbiano usufruito delle deroghe di cui al richiamato articolo 5-bis e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità, tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, la possibilità di usufruire di ulteriori deroghe a condizione che:
- gli impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
- la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.