Con il decreto-legge in oggetto indicato, n. 13 del 2022 (Allegato 1) sono state approvate misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia (cessione del credito nella disciplina dei bonus edilizi) e in materia di elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (compensazione - recupero cd extraprofitti).
Si indicano di seguito le principali novità del provvedimento.
1) DISCILINA DEI BONUS EDILIZI
a) Cessione del credito nell’ambito della disciplina dei bonus edilizi
L’articolo 1 del nuovo decreto-legge abroga l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, come noto, era stato criticato perché, nel perseguire il giusto obiettivo di prevenire le frodi nel settore, aveva però eccessivamente limitato la circolazione dei crediti derivanti dall’applicazione della disciplina in materia di bonus edilizi, prevedendo la possibilità di operare un’unica cessione.
Il decreto in esame, quindi, all’articolo 1 introduce una modifica al sistema delle opzioni alternative consentendo, dopo lo sconto in fattura e dopo la prima cessione diretta da parte del contribuente, ulteriori due cessioni effettuate a favore di banche e di intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
b) Tracciabilità dei crediti
Il decreto prevede, in secondo luogo, che i crediti ceduti non possano formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità che saranno definite.
Le disposizioni indicate si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate devono essere definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta.
c) Sanzioni per asseverazioni false
L’articolo 2 del decreto dispone misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. Il comma 2 del citato articolo interviene sull’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
d) Polizze assicurative obbligatorie
Nel decreto viene rivista la disposizione relativa alle polizze assicurative obbligatorie per l’eventuale risarcimento dei danni. La polizza assicurativa, prima obbligatoria con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro diventa obbligatoria per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
e) Nuove misure per contrasto frodi in erogazioni pubbliche
Il decreto interviene sull’articolo 316-bis del Codice Penale, ampliando la fattispecie del reato di malversazione e ricomprendendo “anche finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”. Anche il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, oltre a comprendere anche le sovvenzioni (finora escluse), viene rinominato in indebita percezione di erogazioni pubbliche.
f) Crediti imposta sottoposti a sequestro penale
Il decreto modifica i termini dell’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale. L’uso può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno.
2) COMPENSAZIONE PREZZO ENERGIA
Il Decreto prevede che a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
I produttori interessati possono presentare richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE).
La disposizione apporta alcune modifiche alla precedente previsione contenuta nell’articolo 16 del decreto legge 4 del 2022, ma non sembra risolvere le criticità legate all’applicazione del meccanismo di recupero anche alle cooperative elettriche ed alle cooperative elettriche storiche la cui attività è per lo più finalizzata ad autoprodurre ed autoconsumare l’energia, senza la generazione di “extraprofitti”, in quanto, comunque, eventuali profitti sono impiegati in termini di risparmio per i soci. Per tali cooperative, inoltre, il prezzo dell’energia autoprodotta ed autoconsumata è completamente slegato dal prezzo di mercato.
Al fine di visualizzare le modifiche introdotte, si rinvia alla tabella di seguito.
D.L. 27 gennaio 2022 n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
(G.U. n. 21 del 27/1/2022) DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
(GU n.47 del 25-2-2022)
Art. 16
Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Art. 5
Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché
sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione,
è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.
1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari a:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonchè le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
8. L'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.