Circolari

Circ. n. 24/2025

RIDUZIONE TARIFFE INAIL PER OSCILLAZIONE DEL PREMIO NUOVO MODELLO OT-23 PER 2026 PRESENTAZIONE DOMANDE

Anche quest’anno richiamiamo l’attenzione sul nuovo modello OT-23 valido per il 2026 predisposto dall’INAIL per la RIDUZIONE DELLE TARIFFE, in seguito ad interventi migliorativi per la salute e la sicurezza sul lavoro REALIZZATI DALLE IMPRESE NEL CORSO DELL’ANNO 2025.

Il nuovo Modello OT-23 andrà presentato entro il 28 febbraio 2026.

Nel sottolineare che il tema riveste grande importanza per le imprese cooperative, ricordiamo la possibilità di ottenere finanziamenti per gli interventi di prevenzione e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, accedendo alle risorse che INAIL mette a disposizione ogni anno proprio con il MODELLO OT-23 CHE RIDUCE IL PREMIO DOVUTO DALLE IMPRESE PER LE AZIONI CONSIDERATE MERITEVOLI DI SOSTEGNO.

Il nuovo modello ricalca sostanzialmente quello già in uso l’anno scorso(1), salvo parziali aggiustamenti che non ne alterano il suo impianto complessivo, ma che rispondono all’esigenza di dar seguito a modifiche legislative intervenute, per favorire una maggiore comprensione nella descrizione degli interventi ammissibili o in ultimo per l’aggiornamento in alcuni casi della documentazione probante richiesta.

Rinviando per una panoramica puntuale di tutte le modifiche introdotte al modello all’illustrazione resa dall’Istituto con le istruzioni operative, qui allegate e a cui rimandiamo per eventuali opportuni approfondimenti, l’impresa potrà chiedere la riduzione in esame qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, quindi anche nel primo biennio di attività, sempre che abbia innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso, appunto, interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Per le imprese che non hanno superato i primi 2 anni di attività la percentuale di riduzione rimane applicabile nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività, seguono le aliquote percentuali di riduzione, distinte per fasce dimensionali occupazionali e rimaste invariate ormai da alcuni anni:

Lavoratori anno del triennio

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

Infine, la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità, si rinvia per tutti gli approfondimenti tecnici alla documentazione INAIL allegata che, oltre alle istruzioni operative, contiene il nuovo format del modello, nonché una apposita Guida alla compilazione predisposta dall’Istituto.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10 del 10 maggio 2024 – prot. n. 1548.