Il provvedimento in oggetto, già in vigore, risulta piuttosto articolato e complesso affronta molteplici questioni, non tutte di nostro specifico interesse: dall’ingresso in Italia di soggetti extra-comunitari per motivi di lavoro fino alla tutela e assistenza di vittime di caporalato, passando per la gestione dei flussi migratori e temi di protezione internazionale. Ricordiamo che il Decreto potrà subire modifiche durante il suo iter di conversione parlamentare.
In questa sede commentiamo in particolare le novità introdotte per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia (Capo I, artt. 1-4) da cui emergono importanti profili sia in termini di modifiche apportate al T.U. Immigrazione n. 286/1998 sia in maniera contingente relativamente all’anno 2025, rispetto a quanto già previsto dal DPCM del 27 settembre 2023 recante la programmazione delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025.
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Modifiche strutturali alla disciplina prevista dal T.U. Immigrazione
Considerate alcune criticità emerse soprattutto negli ultimi anni nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, il provvedimento, in aggiunta a un parziale potenziamento del personale addetto dei Ministeri di Interno ed Esteri, si propone di semplificare e accelerare alcune operazioni, rendendo al contempo più difficile il diffondersi di prassi irregolari se non in alcuni casi fraudolente.
Tra gli interventi maggiormente significativi, in vigore a decorrere dall’annualità 2025, tranne se non diversamente indicato:
- informatizzazione del contratto di soggiorno che d’ora in poi non dovrà essere più sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma essere firmato digitalmente da entrambe le parti (sebbene per il lavoratore sia ammessa anche la firma autografa) e poi trasmesso telematicamente al SUI entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, procedura che implica necessariamente un obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro;
- unitamente al contratto di soggiorno dovrà essere trasmessa al SUI la documentazione probante fornita dal datore di lavoro con riferimento alla sistemazione alloggiativa (sempre sottoscritta in forma digitale);
- introduzione di un silenzio-assenso di 8 giorni rispetto alla previa verifica che un datore di lavoro richiedente deve effettuare presso il Centro per l’impiego circa l’indisponibilità di lavoratori già presenti nel territorio italiano (procedura, come noto, non applicabile all’ingresso di lavoratori stagionali);
- inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o per i quali è riconducibile il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- per le domande di visto presentate a partire dal 9 gennaio 2025, obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro richiedente, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero (entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto presentata);
- iscrizione del lavoratore stagionale entrante in Italia nella piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SISL) che dovrà essere necessariamente utilizzata per l’intermediazione del rapporto qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso o da altro datore di lavoro per attività stagionali, non oltre 60 giorni dalla fine del precedente contratto e purché nell’ambito di vigenza del nulla osta rilasciato (la riassunzione era già praticabile ma non per il tramite del SISL e senza il termine dei 60 giorni);
- per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali, esclusione dalle quote fissate per decreto delle richieste di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- esclusione dal sistema delle quote di ingresso anche dei soggiornanti di lungo periodo con permesso rilasciato da altro Stato Membro dell’Unione Europea;
- in un’ottica di controlli sempre più puntuali, attribuzione anche ad AGEA relativamente al settore agricolo del compito di verificare a campione, insieme a INL e Agenzia dell’Entrate, la congruità delle richieste presentate.
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Novità solo per annualità 2025
Per il solo anno 2025:
- aumento, rispetto a quanto già previsto dal DPCM del 27 settembre 2023, delle quote valide per l’ingresso di stagionali che passano complessivamente da 93.550 a 110.00 che dovranno essere ripartite in maniera uguale (55 mila ciascuno) tra settore agricolo e settore turistico-alberghiero, con un contestuale aumento della dotazione riservata alle domande presentate dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative (da 42 a 47 mila) e a quelle presentate dalle organizzazioni datori più rappresentative nel comparto turistico-alberghiero (da 31 a 37 mila);
- presentazione di un numero massimo di 3 richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro, limite NON applicabile per le domande presentate tramite intermediari autorizzati o associazioni datoriali. Questi ultimi dovranno comunque garantire la presenza di un numero di richieste proporzionale al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa, con aspetti applicativi (individuazione numerica e accreditamento operatori organizzazioni datoriali) che saranno definiti con una prossima circolare congiunta dei ministeri competenti;
- estensione temporale del periodo di precompilazione delle domande con differenziazione temporale del click-day per intercettare meglio i bisogni specifici di alcuni settori, novità che danno vita per il 2025 al seguente calendario:
Anno 2025
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Precompilazione domande
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Avvio procedura invio domande
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Non stagionali provenienti da paesi cooperanti
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 5 febbraio 2025
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Altri non stagionali
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 7 febbraio 2025
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Stagionali agricoli
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025
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Stagionali turistico-alberghiero (primo 70% quote)
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025
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Stagionali turistico-alberghiero
(secondo 30% quote)
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Dal 1° al 31 luglio 2025
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Dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2025
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- sistema di precompilazione obbligatoria, con i termini di cui sopra, funzionale all’esclusione delle domande non procedibili grazie allo svolgimento di verifiche preliminari da parte dell’INL, in collaborazione con Agenzia Entrate e AGEA, circa l’osservanza delle disposizioni del CCNL e la congruità del numero di richieste secondo quanto già previsto dal T.U. Immigrazione (art. 24-bis);
- introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025, fuori dalle quote e per un massimo di 10 mila unità, per lavoratori subordinati da impiegare nell’assistenza familiare o sociosanitaria di grandi anziani e disabili, a fronte di domande presentabili dalle famiglie dal 7 febbraio p.v., esclusivamente attraverso le Agenzie per il lavoro o le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e verificate dal punto di vista della loro regolarità e congruenza direttamente ed esclusivamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, senza peraltro che si applichi per loro la regola del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla osta;
- fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione di uno apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che individui gli Stati e i territori a elevato rischio di presentazione di domande caratterizzate da documentazione contraffatta o prive dei requisiti, le richieste di nulla osta al lavoro per lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka non saranno accolte con la regola del silenzio-assenso e saranno soggette a procedure di verifica esclusiva da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non delegabile a terzi (intermediari e organizzazioni datoriali), con contestuale sospensione del rilascio dei visti (anche in relazione a domande già presentate a valere sul 2024, tranne per quelli già rilasciati) fino a che tali verifiche non siano state positivamente portate a termine.
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Esaminati i principali contenuti del Capo I del decreto-legge preme richiamare sinteticamente quanto previsto dal Capo II (artt. 5-10), in particolare una riformulazione in maniera più organica del possibile riconoscimento di un permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come previsto dal nuovo articolo 18-ter del T.U. Immigrazione, strumento al quale viene associato un apposito programma di emersione, assistenza e integrazione sociale.
Infine, nel restare a disposizione per ogni evenienza, rimandiamo al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti e per quanto previsto dai successivi articoli in materia di gestione dei flussi immigratori e di protezione internazionale.