Circolari

Circ. n. 24/2022

AMMORTIZZATORI SOCIALI RIFORMULAZIONI CRITERI CAUSALI STRAORDINARIE

Segnaliamo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro del decreto in oggetto con cui, a distanza di 6 anni, si va a modificare e integrare il precedente DM del 13 gennaio 2016 n. 94033, relativamente ai criteri per l’approvazione dei trattamenti di integrazione salariale con causali straordinarie.

Con il nuovo provvedimento sono leggermente riformulati i criteri relativi agli interventi di CIGS in linea con marginali modifiche a livello normativo rispetto alle causale organizzazione aziendale, ma soprattutto in recepimento di una puntualizzazione normativa introdotta con il D.L. 4/2022(1), vengono disciplinati ex novo anche i presupposti per la concessione da parte del FIS dell’assegno di integrazione salariale in presenza di causali straordinarie in favore di datori di lavoro fino a 15 dipendenti(2).

Ovviamente, sono abrogate le specifiche disposizioni contenute nel precedente DM per imprese artigiane e, soprattutto, per imprese appaltatrici di mense, ristorazione e dei servizi di pulizia, tenuto conto che dal 2022 la riforma determina, come noto, il superamento della c.d. CIGS “di riflesso” rendendo possibile d’ora in poi a tali datori di lavoro di accedere alle causali straordinarie prescindendo dall’impresa committente.

Tecnicamente il nuovo decreto apporta puntuali modifiche al DM del 13 gennaio 2016, n. 94033, motivo per cui per un’attenta analisi delle novità riteniamo utile allegare anche il precedente provvedimento del 2016. 

Ciò detto:

  • rispetto alla CIGS, l’art. 1 riformula i criteri per la richiesta della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale, andando in particolare a recepire e declinare più dettagliatamente i nuovi riferimenti normativi alla possibilità di praticarla anche per processi di transizione e per percorsi di riqualificazione professionale e delle competenze;
  • rispetto al FIS, fermo restando che per questo strumento potranno presumibilmente intervenire ulteriori indicazioni da parte dell’INPS (cui spetta l’esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale),  l’art. 2 aggiunge le disposizioni recanti i criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale  per la causale riorganizzazione, per la causale crisi e a seguito della stipula di un contratto di solidarietà (fattispecie che in termini di praticabilità, nonché di documentazione probante a supporto, andranno verificate concretamente e attentamente sul campo da parte di datori di lavoro interessati rappresentando delle novità assolute per il Fondo di integrazione salariale).

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Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinviamo per ulteriori approfondimenti alla documentazione allegata, ricordando come sempre in materia di integrazione salariale straordinaria la prospettata fine dello stato di emergenza epidemiologica determinerà presto il venir meno della deroga concessa con il DM Lavoro del 15 dicembre 2020, che esonerava dalla presentazione dell’apposito piano di risanamento per l’accesso alla CIGS con causale crisi aziendale (causale non toccata dalla riforma né conseguentemente integrata o modificata dal provvedimento in esame in termini di criteri autorizzativi).

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 13 del 2 febbraio 2022 – prot. n. 539.

(2) Per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti il FIS eroga l’assegno di integrazione salariale solo per causali ordinarie, dato che le stesse imprese sono da inizio anno ricomprese nel campo di applicazione della CIGS.