Con la circolare n.6 in allegato, l’Albo nazionale
gestori ambientali ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29
ottobre 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel
periodo suddetto.
Nella circolare, che sostituisce la n. 3 dell’11
febbraio 2021, è chiarito che la versione vigente dell’art. 103, comma 2, della
legge 24 aprile 2020 n. 27 (di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18) dispone che: “Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la
loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza”.
In considerazione della proroga dello stato di
emergenza, da ultimo disposta con decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31
luglio 2021, il termine di riferimento per la scadenza delle indicate
iscrizioni all’Albo va riportata al 29 ottobre 2021.
La circolare
precisa, inoltre, che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto
dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di
tutti i requisiti previsti;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle
categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra
la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, che
possono essere utilmente verificate all’interno della propria area riservata
sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.