Si segnala l’emanazione del decreto interministeriale in oggetto – non ancora pubblicato in G.U. ma disponibile sul sito www.lavoro.gov.it – con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, attribuisce una quota significativa (2/3) delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 44 del D.L. 18/2020(1).
Su un totale di 300 milioni complessivamente a disposizione nel “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con il decreto in oggetto 200 MILIONI vengono destinati per il sostegno dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996).
Nell’attribuire tali risorse l’art. 1 precisa che le stesse sono funzionali al RICONOSCIMENTO di un’INDENNITA’ per MARZO pari a €. 600, in presenza tuttavia di determinate condizioni in capo al potenziale beneficiario.
La richiesta andrà fatta dal singolo interessato alle rispettive casse di appartenenza (ad una sola per ogni soggetto) inderogabilmente durante aprile 2020.
Su espressa indicazione del decreto (art. 3) le indennità saranno erogate dalle Casse seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con un meccanismo di monitoraggio su avanzamento livello di spesa (apposita interlocuzione Casse-Ministeri).
In base all’art. 1, il bonus può essere erogato a iscritti non titolari di pensione che:
- con riferimento all'anno 2018, abbiamo percepito un reddito complessivo (quindi non solamente quello professionale) non superiore ad 35 mila € se la loro attività sia stata "limitata" dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- OPPURE, sempre con riferimento al 2018, abbiano percepito un reddito complessivo tra 35 e 50 mila euro e che contestualmente abbiano “cessato o ridotto o sospeso”, l'attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Spetta all’art. 2 declinare nel particolare le condizioni poste ai fini del riconoscimento di questa misura precisando che debba intendersi:
§ per cessazione dell’attività => chiusura della partita IVA avvenuta tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020;
§ per riduzione o sospensione dell’attività => “comprovata” riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al corrispondente trimestre 2019. Il reddito andrà individuato, secondo il principio di cassa (differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività).
Evidenziamo che per i lavoratori fino a 35 mila € di reddito l’ulteriore condizione di essere stati “limitati” nello svolgimento della propria attività professionale alla luce dei provvedimenti restrittivi (non se ne cita nemmeno uno in particolare e si potrebbe far riferimento anche ad ordinanze di carattere regionale) non trova alcuna declinazione concreta nella norma per cui rimane una certa ambiguità applicativa.
L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza né con gli altri benefici disciplinati dal D.L. 18/2020 relativamente ad ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIG in DEROGA) e analoghe indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 (in favore di lavoratori autonomi, collaboratori, professionisti, stagionali del turismo, OTD agricoli, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi).
Ai sensi dell’art. 3, la domanda andrà presentata secondo i modelli predisposti da ciascuna Cassa e si dovrà allegare a pena di inammissibilità:
§ autodichiarazione del richiedente sotto la propria responsabilità che attesti il possesso di tutti i requisiti e le condizioni sopra citati;
§ copia di un documento d’identità in corso di validità;
§ copia del codice fiscale;
§ indicazione delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità.
Rinviando alla documentazione allegata per ulteriori dettagli e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, sottolineiamo infine che saranno ulteriori decreti a stabilire come e verso chi riconoscere ulteriori indennità utilizzando le risorse residue – 100 milioni – del “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.