Nel messaggio in
oggetto l’INPS torna su una questione piuttosto complessa riguardante l’obbligo
per le imprese con almeno 50 addetti di versare al c.d. Fondo di Tesoreria le
quote di TFR dei dipendenti che non
abbiano scelto di destinarle ai fondi di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo n. 252/2005 (obbligo introdotto nel 2007 con decreto interministeriale
del 30 gennaio, art. 1, comma 5).
Su questo tema
vengono finalmente rese operative
le istruzioni già date l’anno scorso con la più volte richiamata circolare INPS
n. 37 del 1 marzo 2018 (anch’essa allegata), ma di fatto rimaste inattuate fino
ad oggi.
In particolare, a
fronte dei controlli avviati già da tempo dall’Istituto mirati a verificare il
ricorrere o meno del presupposto dimensionale - almeno 50 addetti - da cui
deriva l’obbligo di contribuzione al fondo, l’INPS ha individuato quelle aziende che pur non avendo tale requisito
hanno impropriamente versato le quote di TFR al Fondo Tesoreria, dando
conseguente mandato alle strutture territoriali competenti di procedere alle
opportune e necessarie variazioni.
Si tratta di un passaggio
degno di nota visto che si rende operativo
anche l’eventuale recupero di contribuzioni versate erroneamente al Fondo di
Tesoreria in assenza del requisito dimensionale (rimborso sulla cui
impraticabilità fino ad ora erano da tempo emerse alcune lamentele).
La gestione delle diverse fattispecie e le effettive
modalità operative per il recupero sono piuttosto articolate differenziandosi
in funzione di diversi aspetti: regolarità o meno nei versamenti da parte
dei datori di lavoro, eventuale compresenza in organico di lavoratori per i
quali sussiste l’obbligo contributivo (ad esempio in conseguenza di
cessazione/trasferimento d’azienda), rilascio non dovuto del relativo codice di
autorizzazione al versamento della contribuzione.
Per un loro dettaglio si rimanda al contenuto del
messaggio (paragrafi 2 e 3).
Sotto un altro
profilo,
per i datori di lavoro obbligati al
Fondo di Tesoreria, l’INPS comunica di rendere praticabile in via eccezionale il rimborso del TFR erogato al dipendente,
ma non conguagliato perché eccedente la capienza del debito contributivo
mensile.
Si tratta di una
deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto interministeriale
del 30 gennaio 2007. Secondo tale norma, infatti, in generale il TFR versato
al Fondo di Tesoreria può essere erogato direttamente dal datore di lavoro, e
quindi conguagliato nel flusso Uniemens, unicamente solo se l’importo
complessivo trova piena capienza a valere sui contributi dovuti nel mese stesso
di erogazione. In caso di incapienza, anche per poco, il datore di lavoro
non potrebbe/dovrebbe erogare quel TFR, dovendolo invece comunicare online
immediatamente all’INPS, perché l’Istituto lo eroghi integralmente e
direttamente al lavoratore entro i successivi 30 giorni.
Ciò detto, questo
molto spesso potrebbe non avvenire, anche perché per alcune imprese potrebbe
risultare piuttosto difficile conoscere al momento di elaborare il cedolino di
erogazione del TFR – e quindi in via previsionale - il saldo complessivo a
debito della denuncia contributiva del medesimo mese.
A fronte di questa
situazione così come rappresentata, l’INPS concede una possibilità importante -
seppur limitata nel tempo – prevedendo per
le imprese interessate di presentare domanda di rimborso entro il 30 novembre
2019.
Decorso tale
termine, eventuali successive richieste non potranno essere accolte. Per il dettaglio
tecnico circa le modalità su come procedere si rinvia al contenuto del
messaggio (paragrafo 4).