Circolari

Circ. n. 23/2024

BONUS NATALE - UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI CON RETRIBUZIONI MEDIO-BASSE CON CONIUGE E ALMENO UN FIGLIO A CARICO

 

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, in questa sede segnaliamo il contenuto dell’art. 2-bis, introdotto in sede di conversione del decreto in oggetto, che istituisce una nuova indennità una tantum (c.d. Bonus Natale) in favore di lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse e precisi carichi familiari.

Si tratta di un beneficio pari a €. 100 (al massimo), riconoscibile solo su richiesta per l’anno 2024, al lavoratore in possesso di stringenti requisiti ed erogato unitamente alla 13-esima dal datore di lavoro (sostituto d’imposta), fermo restando che l’impresa avrà diritto alla compensazione fiscale della somma riconosciuta dal giorno successivo.

L’indennità, fiscalmente esente, andrà riproporzionata in misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente del soggetto non interessi l’intero anno.

Laddove la somma spettante non venisse erogata insieme alla tredicesima o comunque dal sostituto d’imposta o le retribuzioni non fossero assoggettate a ritenuta, l’indennità sarà riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi.

In termini generali, senza entrare nel dettaglio delle specifiche casistiche che potrebbero presentarsi rispetto alla condizione familiare del lavoratore, la norma individua quali requisiti che si dovranno possedere congiuntamente per goderne:

  • un reddito complessivo per l’anno 2024, così come determinato ai sensi del comma 3, non superiore a 28 mila euro;
  • avere fiscalmente a carico sia il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) sia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto adottivo o affidato, fermo restando che, in deroga, basterà avere solo un figlio a carico nelle suddette condizioni qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e ricorrano le circostanze di cui all’art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
  • avere un’IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore all’ammontare della detrazione per lavoro dipendente.

Nel restare a disposizione per ogni evenienza e rimandando per gli aspetti applicativi della misura alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre qui allegata e di agevole lettura, va evidenziato che la misura si pone quale intervento transitorio nelle more dell’attuazione del principio della delega fiscale (Legge n. 111/2023) che prevede la definizione di una tassazione agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che superino una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendenti riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.