Circolari

Circ. n. 23/2022

ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR

 

 

Si fa seguito alle Circolari nn. 44/2021 e 06/2022 e 18/2022 del Servizio Legislativo e Legale in materia di PNRR, per comunicare che, nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno u.s., è stata pubblicata la Legge n. 79/2022 di conversione del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (All.) recante

 

 

ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR

[cd D.L. PNRR-2]

 

 

Il provvedimento reca ulteriori disposizioni dirette a semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché per l’adozione di misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR. Lo stesso provvedimento, altresì, realizza la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti e delle procedure di reclutamento.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. (si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 44 – 2022, Prot. n. 2737).

 

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  1. Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca
     
    art. 7, comma 1, lettera a) PROROGA TERMINE PER L’ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DELLE PPAA
    La disposizione proroga, dal 30 aprile 2022, al 30 giugno 2022, il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono adottare il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)[1].
     

art. 7, comma 2-bis. reintroduzione della cancellazione d’ufficio della causa dal ruolo del processo amministrativo.

La disposizione reintroduce la possibilità di cancellazione d’ufficio della causa dal ruolo nel processo amministrativo con una modifica all’articolo 73, comma 1-bis, D.L. n. 80/2021 che lo aveva escluso[2].

 

art. 7, commi 2-ter e 2-quater. costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere.

Il comma 2-bis, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 106, comma 1, lettera c), n. 1, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) che individua i casi in cui i contratti di appalto, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, possono essere modificati durante la loro efficacia senza una nuova procedura di affidamento. A tale riguardo, si chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per il soggetto aggiudicatore (varianti in corso d’opera) vi rientrano anche quelle che causino un’alterazione significativa del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Conseguentemente, il nuovo comma 2-quater sopra citato, prevede che la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza alterazione della natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi rispetto alle previsioni iniziali da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

 

art. 7, comma 2-quinquies. criteri per assegnazione agli organismi sportivi delle risorse aggiuntive del Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base

La disposizione prevede che l’autorità di Governo in materia di sport, con decreto e secondo specifici criteri, stabilisca le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive previste dall’articolo 46-bis, D.L. n. 152/2021 per il finanziamento di organismi sportivi, nell’ambito del Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base, ex articolo 1, comma 561, L. n. 178/2020 (L. di bilancio 2021)[3].

 

art. 7-bis. nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione.

È prevista l’istituzione di un Nucleo di valutazione, sostitutivo del Gruppo di lavoro sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che opera presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri[4]. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono l’AIR, sono nominati componenti del nuovo Nucleo, fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi.

 

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  1. Misure per l’attuazione del PNRR in materia finanziaria e fiscale
     
    ART. 18. Pagamenti elettronici e fatturazione elettronica
    L’articolo prevede, innanzitutto, che i soggetti che vendono prodotti e prestano servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare i pagamenti, oltre che con carte di pagamento, anche con carte prepagate.
    La disposizione, inoltre, anticipa (dal 1° gennaio 2023) al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni sulle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, come previsto dall’articolo 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012 sui pagamenti elettronici[5].
    Tale misura si inserisce nell’ambito del traguardo M1C1-103 del PNRR, da realizzare entro il secondo trimestre 2022, che implicava l’introduzione di una disciplina che garantisse sanzioni amministrative efficaci per l’ipotesi di rifiuto da parte dei privati di accettare pagamenti elettronici.
    La disposizione, inoltre, estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcune categorie di soggetti che erano esclusi secondo la normativa previgente (articolo 1, comma 3, D.L. n.  127/ 2015) dando così attuazione al punto V) del traguardo M1C1-103 del PNRR, da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022, che prevedeva l’adozione di atti legislativi e regolamentari diretti ad attuare azioni efficaci per contrastare l’evasione fiscale derivante dall’omessa fatturazione[6].
    Tale obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, si applica
  • dal 1° luglio 2022 ai soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a 25.000 €
  • dal 1° gennaio 2024, a tutti gli altri soggetti.
    Infine, la disposizione modifica la disciplina sulla trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronici, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate con tali strumenti, oltre alle commissioni addebitate e ai dati indentificativi degli strumenti di pagamento. In tal modo, l’Agenzia sarà in grado di fare controlli incrociati, confrontando gli scontrini emessi dagli esercenti e i pagamenti ricevuti.
     
    ART. 18-BIS. MISURE PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE DEL PNRR
    I commi 1-2 dell’articolo in commento intervengono sulla disciplina di cui all’articolo 7, comma 2, D.L. 77/2021, riguardante la valutazione in itinere ed ex post del PNRR da parte dell’Unità di missione costituita, come noto, presso il Dipartimento della Ragioneria generale del MEF[7].
    I successivi commi 3-6, invece, stabiliscono l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare progetti di opere pubbliche con la formula del partenariato pubblico-privato (PPP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee) D.lgs. n. 50/2016[8] e di importo superiore a 10 milioni di €, a richiedere il preventivo parere al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo dettagliate fasi procedurali ai fini della presentazione della richiesta di parere preventivo, con la costituzione di un Comitato di coordinamento appositamente istituito[9].
    La disposizione, inoltre, al comma 10, esclude che le spese per l’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, finanziate con risorse provenienti dal PNRR, dai programmi cofinanziati dall’UE e dai programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014-2020 e a quella del periodo 2021-2027, siano assoggettate ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
    Il comma 12, infine, prevede che gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza per l’affidamento di contratti pubblici PNRR e PNC, possono essere imputate alle risorse disponibili a legislazione vigente o alle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR.
     
    ART. 19. PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO
    La disposizione istituisce il Portale nazionale del sommerso (PNS), gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di monitorare e programmare l’attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro sommerso.

Nel Portale confluiscono i verbali ispettivi e tutti gli altri provvedimenti conseguenti all’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso, di lavoro e legislazione sociale, (compresi gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati) svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, avverso violazioni in materia di lavoro sommerso.

Lo stesso sostituisce ed integra le banche dati esistenti inerenti l’attività ispettiva sul lavoro sommerso, attraverso cui l’Ispettorato del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze della loro attività.

A tale scopo è previsto un onere finanziario pari a 5 milioni di € per l’anno 2022 e 800.000 € annui a partire dal 2023.

 

ART. 19-BIS. PROROGA DEL TERMINE PER LE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UE.

L’articolo differisce dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale acquisiscono efficacia le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 4-quater, D.L. n. 5/2012, che permettono ai cittadini di Stati non UE, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), riguardanti gli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

ART. 20. MISURE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO NELL’ESECUZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La disposizione prevede che l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) promuova l’adozione di appositi protocolli d’intesa, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inerenti la sicurezza sul lavoro, con imprese e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione di progetti ricompresi nel PNRR.

Ciò al fine di implementare l’azione di contrasto del fenomeno infortunistico e per garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza[10].

 

ART. 21. UTILIZZO DI ECONOMIE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR

L’articolo in esame, autorizza le amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR, a utilizzare eventuali risorse non assegnate a seguito di procedure di selezione di progetti, per il finanziamento di Progetti Bandiera[11] proposti da Regioni e Province autonome, all’interno delle stesse missioni e componenti del Piano, fermo restando il vincolo di territorialità delle risorse alle stesse aree territoriali cui le risorse non assegnate erano originariamente destinate e il vincolo della destinazione di almeno il 40% alle aree del Mezzogiorno, così come previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, D.L. n. 77/2021.

La disposizione fa, in ogni caso, salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili, per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere.

Infine, si prevede che alla realizzazione dei predetti Progetti Bandiera possono concorrere anche le risorse relative ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027 e di cui all’articolo 1, comma 178, L. n. 178/2020.

 

ART. 22. BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, con una dotazione per l’anno 2022 di 2 milioni di € da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, Missione 5-Componente 3, Investimento 2, del PNRR.[12]

Le risorse stanziate, sono ripartite dall’Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti, in favore degli enti beneficiari selezionati all’esito della procedura di attuazione prevista dal Bando PNRR.

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  1. TRANSIZIONE DIGITALE
     
    ART. 30, COMMA 8-BIS. MODIFICHE AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.
    La disposizione apporta alcune modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, ex D.lgs. n. 82/2005[13].
     
     
    ART. 32. MISURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE DIGITALE PREVISTI DAL PNRR E PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI

Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la disposizione modifica, tra gli altri, la disciplina relativa alle finalità del Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale, istituito ai sensi dell’articolo 239, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) destinando le risorse del Fondo ad interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti specificamente individuati[14].

L’articolo, estende, inoltre, all’identificazione elettronica per l’accesso ai servizi erogati dalle P.P.A.A. e dai soggetti privati attraverso canali fisici, gli effetti di documento di riconoscimento equivalente, oggi riconosciuti solo nelle transazioni elettroniche o per accedere ai servizi in rete.

Inoltre, comprende tra gli attributi qualificati dell’utente, attestati attraverso identità digitale, anche i dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono individuati gli ambiti di intervento destinatari delle risorse del Fondo, fermo restando il rispetto degli aspetti relativi alla sicurezza cibernetica, nonché le modalità di adozione di un manuale operativo recante le specifiche tecniche riguardanti le misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA, di cui all’articolo 26, D.L. n. 76/2020.

La disposizione, inoltre, stabilisce l’esclusione totale degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni, diretti a permettere alle amministrazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, dall’alveo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).

 

ART. 32-BIS. MODIFICHE AL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL FURTO D’IDENTITà

L’articolo reca disposizioni dirette a rafforzare il sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con particolare riguardo al furto d’identità, di cui all’articolo 30-ter, comma 1, D.lgs. 141/2010[15].

 

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  1. MISURE ATTUATIVE DEL PNRR IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZES E ZLS
     
    ART. 33-BIS-DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
    Allo scopo di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale, è autorizzata, fino al 2036, nel limite complessivo di 75 milioni di €, l’erogazione di contributi destinati ad interventi sul trasporto pubblico locale, ritenuti ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 agosto 2022.
    Con uno o più decreti del MIMS, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, saranno determinati entità dei finanziamenti e le modalità di erogazione[16].
     
    ART. 34. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
    La disposizione apporta modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), al fine di implementare e valorizzare il sistema di certificazione della parità di genere.
    Al tal fine:
  • viene modificato il comma 7, dell’articolo 93, riguardante le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo, come ulteriore ipotesi di riduzione della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione), il possesso della certificazione della parità di genere di cui articolo 46-bis del D.lgs. n.198/2006[17];

  • viene modificato il comma 13, dell’articolo 95, del Codice dei contratti pubblici, in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti introducendo, tra i criteri premiali che possono essere inseriti nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti ai fini delle valutazioni delle offerte, anche il possesso della certificazione della parità di genere di cui al sopra citato articolo 46-bis[18].

 

ART. 36. INTERVENTI DEL PNRR DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Con l’articolo in esame, si intende accelerare e semplificare la materia degli interventi di recupero finanziati con risorse PNRR, su beni ecclesiastici, di importo non superiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35, D.lgs. n. 50/2016.

In particolare, si prevede che gli interventi su tali beni di proprietà di diocesi e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti proprietari possono essere riconosciuti come soggetti attuatori esterni[19].

La disposizione, inoltre, attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR (ex articolo 29, D.L. n. 77/2021) compiti di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti nel Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR[20].

 

ART. 37. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZES E ZLS

La disposizione interviene sulla disciplina relativa alla delimitazione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all’articolo 4, comma 3, D.L. n. 91/2017[21], il quale ha previsto l’emanazione di un DPCM ai fini della determinazione delle modalità per l’istituzione delle ZES, della durata, per individuazione e delimitazione dell’area, i criteri di accesso e gli obiettivi di sviluppo[22].

Con la disposizione in esame, si prevede che con lo stesso DPCM richiamato in nota 22 (che dovrà necessariamente essere aggiornato o sostituito per adeguarlo alla novella in esame) è definita una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio della massima semplificazione e celerità. Tale revisione avviene rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione.

La disposizione, inoltre, estende il credito d’imposta previsto dall’articolo 5, comma 2, D.L. n. 91/2017, per investimenti nelle ZES, anche per l’acquisto di terreni e per la realizzazione ovvero per l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti[23].  

Conseguentemente, sono stanziati 9 milioni di euro per l’anno 2022, considerando l’ampliamento delle ipotesi determinanti il credito d’imposta.

Viene, altresì, stanziata la somma di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per gli anni dal 2023 al 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43, D.L. n. 112/2008.[24]

Infine, la disposizione rinvia ad un D.P.C.M., da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, ai fini della disciplina delle procedure per l’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, previste dall’articolo 1, commi 61-65, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018)[25].

Fino alla data di adozione del D.P.C.M. sopra citato, troveranno applicazione le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle ZES, previste dal citato D.P.C.M. N. 12/2018.

 

ART. 37-BIS-MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LOGISTICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1677-BIS, C.C.[26]

Con l’articolo in esame, viene modificato l’articolo 1677-bis del codice civile, prevedendo:

  •  che l’appalto possa avere ad oggetto la prestazione di due o più servizi (nella formulazione attuale si parla solo di “più servizi”);

  •  si precisa che trattasi di servizi di logistica (precisazione non contenuta nella formulazione originaria);

  •   si contempla nell’elenco dei servizi anche l’attività di trasformazione.

 

ART. 37-TER. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La disposizione interviene sulla disciplina relativa alla cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo la non applicazione delle procedure dettagliate dall’articolo 10-quinquies, D.L. n. 21/2022, per quelle domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra citato D.L. n. 21/2022[27].

 

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  1. MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR IN MATERIA DI TURISMO
     
    ART. 38. DIGITALIZZAZIONE PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
    Con l’articolo in esame, si prevede che le risorse finanziarie relative all’attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator” di cui al PNRR, ex articolo 4, comma 1, D.L. n. 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1. “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” del PNRR.
    100 milioni di € per il 2022, stanziati per il credito d’imposta a favore di imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo, per interventi edilizi e per la digitalizzazione delle imprese, ex articolo 1, comma 13, D.L. n. 152 sopra citato, sono destinati a finanziare anche le domande di agevolazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale, di cui all’articolo 4, del D.L. n. 152/2021.
     
    ART. 39. GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO

La disposizione modifica l’articolo 2, D.L. n. 152/2021 che, come noto, ha disposto l’istituzione di una Sezione speciale Turismo presso il Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. n. 662/96, in attuazione del PNRR-Misura M1C3-Investimento 4.2.4 “Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo”, stabilendo che nello svolgimento dell’attività di rilascio delle garanzie il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Con la modifica in esame, allo scopo di garantire l’operatività immediata della misura, si prevede che il consiglio di gestione del Fondo, pur nelle more dell’integrazione della composizione sopra enunciata, opera in composizione ordinaria.

 

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  1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
     
    ART. 42. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 389 DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
    La disposizione differisce dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, la data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ex D.lgs. n. 14/2019).
    Ciò si rende necessario al fine di far coincidere la data di entrata in vigore del Codice con la data di entrata in vigore della Direttiva (UE) 2019/1023, fissata per il 17 luglio 2022, che è stata oggetto di recente recepimento con il decreto legislativo del 17 giugno 2022, n. 83 (GU n. 152, del 1° luglio 2022), che modifica varie parti del Codice della crisi stesso[28].
    L’attuazione della Direttiva citata, implica diverse modifiche anche al Codice della crisi, con una riscrittura completa del Titolo II del Codice, in materia di procedure stragiudiziali che anticipano l’emersione della crisi (procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).
    Pertanto, è necessario evitare problematiche di diritto temporale per gli operatori economici che nel caso di previa entrata in vigore del Codice nell’attuale testo, si ritroverebbero a dover applicare disposizioni e istituti che sono modificati con il recepimento della Direttiva attraverso il D.lgs. n. 83, sopra menzionato.
    Conseguentemente, la disposizione in esame, interviene sull’articolo 389 del Codice della crisi che prevedeva l’entrata in vigore del Codice il 16 maggio 2022, differendo al 15 luglio p.v. la data a decorrere dalla quale acquisteranno efficacia tutte le previsioni del Codice comprese quelle del Titolo II, che sono ampiamente modificate dal D.lgs. n. 83/2022 (e che era previsto entrassero in vigore addirittura dal 31 dicembre 2023).
    Si rinvia agli approfondimenti che saranno svolti in una Circolare del Servizio legislativo di prossima pubblicazione dedicata al D.Lgs. 83/2022.
     
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  2. ISTRUZIONE
    ART. 44. FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
    ART. 45. VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
    ART. 46. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
    ART. 47. MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR DI CUI È TITOLARE IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
    L’articolo 44 introduce disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado, con lo scopo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).
    L’articolo 45 disciplina la materia della valorizzazione del personale docente, anche con riferimento a quello che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con decreto interministeriale Mef/Istruzione.
    A tale scopo, modifica l’articolo 1, comma 593, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) prevedendo fra i criteri ed indirizzi cui deve attenersi la contrattazione (ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la valorizzazione del personale docente), la valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
    Inoltre, inserisce una disposizione (comma 593-bis) che, in sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, riserva una quota, pari al 10 del cento dello stanziamento del richiamato Fondo, alla predetta finalità.
    L’articolo 46, modifica le disposizioni riguardanti le modalità semplificate con cui sono svolti (con cadenza annuale) i concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) di cui al comma 10 dell’articolo 59 del D.L.  n. 73 del 2021 (decreto Sostegni-bis).
    L'articolo 47, infine, introduce diverse disposizioni dirette a garantire la piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione.[29]

 

[1] L’articolo 6, comma 6-bis, D.L. n. 80/2021, dispone che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), debbano adottare il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha durata triennale (con aggiornamento annuale) ed è diretto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e a migliorare la qualità dei servizi per cittadini e imprese, con una costante e progressiva semplificazione e riorganizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Esso definisce diversi aspetti: obiettivi di performance; gestione del capitale umano; trasparenza e anti-corruzione; sviluppo organizzativo; pianificazione delle attività; parità di genere; monitoraggio dei procedimenti e dell’impatto sugli utenti; individuazione delle procedure da semplificare e rivedere. Esso, quindi, si pone come uno strumento programmatico univoco che raccoglie una pluralità di piani, previsti dalla normativa vigente.

Con la modifica in commento, pertanto, viene differita dal 30 aprile al 30 giugno 2022, la data per l’adozione del primo Piano da parte delle PPAA, con sospensione dell’applicazione di alcune misure sanzionatorie nel caso di mancata tempestiva adozione dei piani previsti dalla normativa vigente, compreso il Piano in esame.

Per tutti gli approfondimenti: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01343783.pdf

[2] Ciò al fine di estinguere tutte quelle cause pendenti per cui si accerta il venir meno dell'interesse di tutte le parti alla decisione, tenuto conto che tra gli obiettivi previsti dal PNRR in materia di giustizia rileva la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato.

[3] Si ricorda, infatti, che il sopra citato comma 561, ha previsto l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione originaria di 50 milioni per il 2021, al fine di potenziare l’attività sportiva di base per tutte le fasce della popolazione, con interventi di prevenzione per la salute psico-fisica, attraverso l’attività sportiva, tenuto conto della fase post-pandemica.

Il Fondo ha usufruito di due successivi incrementi, con il D.L. n. 127/2021 e con il D.L. n. 228/2021.

Per ultimo, con l’articolo 46-bis, del D.L. n. 152/2021, si è disposto che una parte delle risorse del Fondo non inferiore al 50% delle risorse disponibili, è destinata a organismi sportivi quali federazioni nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, per la promozione dell’attività sportiva su tutto il territorio nazionale.

[4]Il Dipartimento ha funzioni inerenti la valutazione dell’impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, l’innovazione normativa, la valutazione degli effetti finanziari. Il neo-costituito Nucleo di esperti, opererà a far data dal 1° gennaio 2023 e assicurerà il necessario supporto tecnico in materia di impatto della regolamentazione e i conseguenti effetti economici e sociali delle iniziative normative.

[5] Come noto, l’articolo 15, sopra citato, ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014, l’obbligo a carico dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti (commercianti) e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti con carte di debito e, dal 2016 anche mediante carte di credito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L’articolo 19-ter, D.L. n. 152/2021, ha inserito il comma 4-bis all’articolo 15 sopra menzionato, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento elettronico di qualsiasi importo da parte dei soggetti obbligati, si applica la sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per cui sia stato rifiutato il pagamento.

Trovano applicazione le norme generali sulle sanzioni amministrative (L. n. 689/1981) per procedure e termini, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in forma ridotta.

Con l’articolo in commento, si anticipa al 30 giugno 2022 il termine (inizialmente fissato al 1° gennaio 2023) a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni per la mancata accettazione del pagamento elettronico, stabilendo che la disciplina sanzionatoria trova applicazione, appunto, a decorrere dal 30 giugno 2022.

[6] Trattasi: (i) dei soggetti in regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011; (ii) dei soggetti forfettari, o i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 65.000 € (articolo 1, commi 54-89, L. n. 190/2014); (iii) delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dalle attività commerciali ricavi di importo non superiore a 65.000 €.

[7] A tale scopo, è autorizzata la spesa di 250.000 € per il 2022 e 500.000 € dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con enti e istituti di ricerca, università e per l’erogazione di borse di ricerca, da assegnare con procedure competitive.

[8] Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eee), il PPP è qualificato come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con cui una stazione appaltante conferisce a uno o più operatori economici per un periodo determinato un insieme di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione di un’opera in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con conseguente assunzione del rischio dal parte dell’operatore. I successivi articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), disciplinano le diverse modalità con cui il PPP può esplicarsi quando il settore pubblico vuole realizzare un progetto per un’opera pubblica o di pubblica utilità, con affidamento al settore privato di fasi dello stesso ai fini della realizzazione.

Per tutti gli approfondimenti sul PPP: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/partenariato-pubblico-privato/

[9]Finalità della richiesta del parere preventivo, è garantire la corretta impostazione dei progetti, sia in termini di rischi che in termini contabili. La richiesta del parere precede la dichiarazione di fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato.

Le disposizioni introdotte dall’articolo in commento, non trovano applicazione per le concessioni autostradali o per le procedure che richiedono il parere del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

 

[10] A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i  predetti protocolli potranno riguardare: a) la definizione di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze dei  lavoratori  nei  settori caratterizzati  da  maggiore  crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;  b) la definizione  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione immersiva e realtà  aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;   c) la previsione dello sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla compresenza di lavorazioni multiple;   d) la previsione  di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

[11] I Progetti Bandiera sono quelli a particolare rilevanza strategica elaborati dalle Regioni e Province autonome, con il supporto del Nucleo PNRR Stato-Regioni, disciplinati dall’articolo 33, comma 3, Lett. b), D.L. n. 152/2021.

Per l’esame del recente Protocollo d’intesa sottoscritto il 13 aprile 2022 tra il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e gli altri Ministri titolari di investimenti del PNRR di rilevanza regionale, sui Progetti Bandiera: http://www.affariregionali.gov.it/media/508412/protocollo-intesa-generale-progetti-bandiera-20-aprile.pdf

[12] Si rammenta che l’Investimento 2, Componente 3, Missione 5, concerne la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Esso è diretto ad attuare la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati con la previsione della restituzione alla collettività di un rilevante numero di beni confiscati, per lo sviluppo economico e sociale (con la creazione di nuovi posti di lavoro) costituendo presidi di legalità a sostegno di un’economia trasparente e per il contrasto alla criminalità organizzata, con un potenziamento della collaborazione tra l’Agenzia nazionale per i beni confiscati e l’Agenzia per la coesione territoriale. La valorizzazione dei beni confiscati alle mafie deve essere conforme a quanto disposto dall’Allegato alla Decisione del Consiglio europeo dell’8 luglio 2021.

Per gli approfondimenti: https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/chiusura-bando-beni-confiscati-pnrr/

[13]Le modifiche riguardano l’articolo 3-bis, in materia di identità e domicilio digitale, che dispone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti pubblici servizi, di comunicare con il cittadino esclusivamente tramite domicilio digitale dallo stesso dichiarato (salvo diversa previsione di legge); l’articolo 18-bis in materia di violazione degli obblighi di transizione digitale; l’articolo 62, comma 2-bis, il quale prevede che l’Anagrafe nazionale della popolazione residente contenga anche l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni; l’articolo 64 che ha per oggetto il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle P.P.A.A. (c.d. sistema SPID).

[14] Le nuove finalità individuate dalla disposizione in commento sono: innovazione tecnologica; attuazione  dell'agenda  digitale italiana  ed  europea;  programma  strategico  sull'intelligenza artificiale; strategia italiana per la banda ultra larga; digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese; strategia nazionale dei dati pubblici;  sviluppo  e  della diffusione delle infrastrutture digitali materiali  e  immateriali  e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche  amministrazioni;  diffusione delle competenze,  dell'educazione  e  della cultura digitale.

[15] In dettaglio, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del PNRR, si specifica che il sistema pubblico di prevenzione delle frodi, può essere utilizzato anche per funzioni di supporto alla prevenzione e al contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Modificato l’elenco dei partecipanti al sistema di prevenzione delle frodi, specificando che i soggetti sono tenuti a partecipare al sistema. Inoltre, si include nell’elenco dei soggetti tenuti a partecipare al sistema di prevenzione, oltre alle banche comunitarie e non, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 106 del TUB (Testo unico bancario-D.lgs. n. 385/93), anche gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 114-quater e gli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies dello stesso TU. Incluse, altresì, nel predetto elenco, anche le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi sul piano amministrativo, in base ad apposita convenzione con il MEF.

[16]I finanziamenti sono autorizzati nella misura di 2 milioni di € per il 2022; 200 mila € per il 2023 e 5,6 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

[17] Conseguentemente, si prevede che nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta una riduzione del 30% della “garanzia provvisoria” richiesta agli operatori economici qualora gli stessi siano in possesso della predetta certificazione, equiparandoli agli altri soggetti “agevolati” dalla norma e cioè quelli in possesso del rating di legalità o del rating d’impresa ovvero in possesso del modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, viene data rilevanza e viene premiata l’avvenuta adozione di politiche dirette a realizzare la parità di genere da parte delle imprese, secondo le modalità disciplinate dal sopra citato articolo 46-bis, D.lgs. n. 198/2006.

[18] Pertanto, tra i criteri che prevedono un maggior punteggio per l’offerta riguardante beni, lavori o servizi, oltre a quelli inerenti un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, compresi i beni o prodotti da filiera corta o a km zero, è aggiunto quello relativo  all'adozione  di politiche tese al raggiungimento della parità di  genere  comprovata dal possesso  di  certificazione  della  parità di  genere  di  cui all'articolo 46-bis sopra menzionato.

[19] Resta fermo che l’intervento va attuato nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le modalità definite in un apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare degli obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento stesso.

[20] La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici della Soprintendenza per il PNRR, sono estese anche ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti al VIA a livello statale ovvero rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Tale stensione si applica anche ai procedimenti in corso.

[21] Per il dettaglio sulle ZES: https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_sistema_portuale_e_il_trasporto_marittimo.html#pl18_l_istituzione_delle_zone_economiche_speciali_e_delle_zone_logistiche_semplificate

[22] Ad oggi è stato emanato il D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12.

[23] Fino ad oggi il credito d’imposta era riconosciuto solo per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

[24] Per gli approfondimenti: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo

[25] Per tutte l informazioni sulle ZLS:  https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/zone-logistiche-semplificate-zls/

[26] Si rammenta che, con l’articolo 1, comma 819, L. n. 234/2021 (L. di bilancio 2022), nell’ambito della disciplina codicistica sull’appalto, è stato inserito l’articolo 1677-bis rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, che detta una disciplina peculiare del contratto di logistica, sviluppatasi durante il periodo della pandemia. Tale articolo prevede, nella formulazione ante novella in commento, che se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi riguardanti l’attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

[27] In sintesi, per coloro che hanno presentato le domande fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022, la disposizione in commento esclude l’applicazione delle complesse procedure previste dall’articolo 31, commi 46, 47, 48 49-bis e 49-ter, L. n. 448/98. Conseguentemente, gli enti locali interessati, devono rispondere entro 90 giorni per definire la richiesta, senza però dover indicare il corrispettivo dovuto e senza poter avere un ruolo di discrezionalità nella individuazione delle aree da trasformare in diritto di proprietà, come previsto oggi. Rispetto al corrispettivo da pagare per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, la norma consente di applicare il prezzo massimo con limite di 5.000 € (per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati) o 10.000 € (per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie  catastale superiore a 125 metri quadrati), laddove per la normativa vigente la misura da applicare in caso di cessione è pari al valore venale del bene.

[28] Il D.lgs. n. 83/2022 (Schema di decreto legislativo A.G. n. 374) è diretto a recepire nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni, misure per l’efficacia delle procedure di ristrutturazione e insolvenza. L’Alleanza delle Cooperative è stata audita martedì 26 aprile 2022 (https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=14109 ).

Si rammenta che la riforma delle procedure in materia di insolvenza è uno degli obiettivi del PNRR che il Governo italiano dovrà realizzare entro la fine del 2022.

[29] Trattasi: (i) della costituzione di un Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle medesime; (ii) dell’estensione delle misure di semplificazione per l'effettuazione di acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente, introdotte con il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 55), agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione; (iii) della riforma della procedura relativa al concorso di progettazione per attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale; (iv) del vincolo di un insieme di risorse, (già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione), alla realizzazione degli stessi progetti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi  previsti dal Piano.

La disposizione, inoltre, aggiunge il criterio dello spopolamento ai fini dell’istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal D.P.R. N. 81/2009 e differisce dal 15 marzo 2022 al 15 luglio 2022 il termine finale entro cui in sede di prima attuazione, deve essere adottato il decreto che individua le scuole che possono istituire classi in deroga, il tutto in attuazione degli obiettivi del PNRR per il sistema nazionale di istruzione, con riferimento alla Riforma 1.3, riguardante la riorganizzazione del sistema scolastico, Missione 4, Componente 1 (Miglioramento qualitativo e ampliamento dei servizi di istruzione e formazione).