Circolari

Circ. n. 23/2022

APPLICAZIONE CCNL LEADER PER L’ACCESSO INCENTIVI EDILIZIA

Rinviando alle comunicazioni di Confcooperative Lavoro e Servizi del 28 febbraio 2022, prot. 797, nonché alla Circolare del Servizio Ambiente Energia n. 25 del 1° marzo 2022, prot. n. 824 per una disamina dei profili tecnici di competenza contenuti nel provvedimento in oggetto, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione ed approfondire quanto disposto dall’articolo 4 in merito al VINCOLO APPLICATIVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI LEADER NAZIONALE E TERRITORIALE PER l’ACCESSO AI PRINCIPALI INCENTIVI previsti in tale comparto (es. superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus).
Come noto, i CCNL leader sono quelli STIPULATI DALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE ai sensi dell’articolo 51 del Dlgs. 81/2015 che recita:
Art. 51
Norme di rinvio ai contratti collettivi
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La nuova norma, sollecitata anche dalle Associazioni Cooperative insieme alle principali parti sociali del settore per scongiurare l’applicazione di CCNL “pirata” e/o condizioni di lavoro irregolari soprattutto sul fronte della formazione e della salute e sicurezza, sarà efficace decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data di importo superiore a 70 mila euro.2)
Il riferimento deve essere l’applicazione della contrattazione collettiva leader sottoscritta da Confcooperative, insieme alle altre centrali cooperative e ad ANCE, con le categorie sindacali di CGIL, CISL e UIL.
È evidente che il vincolo ricade sulle imprese che eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, etc. – tutti quelli elencati all’allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 – fatto salvo che l’applicazione di tale contrattazione dovrà essere indicata sia nell’atto di affidamento dei medesimi lavori sia nelle fatture emesse in esecuzione di tali lavori.
Sul fronte dei controlli, proprio per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, procederanno in tal senso:
 da un lato, i soggetti abilitati a trasmettere le dichiarazioni fiscali e quindi gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché i responsabili dei CAF per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità;

 dall’altro, l’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e del sistema delle Casse Edili.

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