Con il messaggio in oggetto l’INPS torna nuovamente con utili chiarimenti sulla norma contenuta nell’ultima legge di bilancio(1) riguardante l’estensione dello SGRAVIO CONTRIBUTIVO di cui alla legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) alle assunzioni di donne effettuate negli anni 2021-2022, per le quali è stata contestualmente innalzata la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro da 50 a 100% nel limite di 6.000 € annui.
Ricordiamo che l’Istituto con circolare n. 32 del 22 febbraio – anch’essa allegata - aveva passato in rassegna le caratteristiche generali di questa misura, PER LA QUALE TUTTAVIA SI ATTENDONO ANCORA LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER FRUIRNE CONCRETAMENTE ALLA LUCE DELL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.
Ciò detto, in merito all’ambito di applicazione dell’esonero, con le nuove istruzioni:
§ si ribadisce che il beneficio spetta in caso di assunzioni a tempo determinato (per una durata di 12 mesi, conteggiando anche eventuali proroghe) o di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (per una durata di 18 mesi);
§ si precisa che la condizione dello “svantaggio” della lavoratrice a cui la legge 92/2012 condiziona la praticabilità del beneficio - es. status di disoccupata da oltre 12 mesi oppure, congiuntamente ad altri requisiti, assenza di impiego retribuito - deve ricorrere alla data dell’evento per la quale si intende richiedere il beneficio (per cui al momento della prima assunzione in caso di rapporto a tempo determinato/indeterminato, mentre invece la data di trasformazione a tempo indeterminato rileverà solo qualora l’incentivo non sia stato richiesto per il medesimo rapporto a termine interessato dalla trasformazione).
Da un altro punto di vista, sebbene si ricordi come lo sgravio contributivo di cui alla legge 92/2012 sia stato già oggetto in passato di apposite istruzioni anche in merito ai premi dovuti a INAIL, in merito ai profili assicurativi legati all’applicazione della nuova norma in questione l’INPS rimanda alle comunicazioni di competenza dell’INAIL, ma ad oggi non ancora emanate.
Infine, ci preme sottolineare come la misura, sempreché si generi la condizione richiesta di un incremento occupazionale netto, È PRATICABILE DA QUALSIASI DATORE DI LAVORO, ANCHE NON IMPRENDITORE, IVI COMPRESI I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO O LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI COME CONFCOOPERATIVE.
Rinviando alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.
(1) Nostra circolare n.3 del 13 gennaio 2021 – prot. n. 41