DECRETO LEGGE 18
MAGGIO 2021, N. 65
(C.D. DECRETO RIAPERTURE-BIS)
È stato pubblicato
in G.U. il Decreto legge 18 MAGGIO
2021, n.65 (all. 1) contenente
disposizioni per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel
rispetto delle esigenze indifferibili di contenimento della diffusione del virus
da Covid-19 (GU n. 117 del 18 maggio 2021).
Con il provvedimento in esame prosegue,
pertanto, l’alleggerimento delle misure di contenimento, iniziato con il
decreto legge n. 52/2021, tenuto conto dei dati scientifici relativi ai contagi
e della campagna vaccinale in corso.
Salvo quanto diversamente previsto nel
decreto in esame, continueranno a trovare applicazione le misure previste dal
DPCM del 2 marzo 2021[1] e dal
decreto legge n. 52/2021[2], anche per
quanto riguarda le misure di contenimento per le zone arancione e rossa.
Le nuove regole sono efficaci fino al
31 luglio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), salvo ulteriori
proroghe.
Il decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione in GU e, cioè, il 18 maggio 2021 e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Definizione scenari di rischio delle
Regioni.
Sono ridefiniti i parametri relativi
agli scenari di rischio ai fini della classificazione del colore delle Regioni.
Perde, infatti, rilevanza l’indice RT
(che misura i contagiati per ogni positivo) e si introduce l’indice RT
ospedaliero, (che fa riferimento ai positivi ricoverati).
L’altro parametro rilevante è l’incidenza
settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti.
Conseguentemente, sono rifinite le zone
bianca, gialla, arancione e rossa, con una modifica al comma 16-septies,
articolo 1, D.L. n. 33/2020.
Classificazione delle zone bianca,
gialla, arancione e rossa.
Sono denominate:
a) "Zona
bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni
nei cui territori, alternativamente:
1)
l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti;
2)
l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250
casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1)
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è
uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2)
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti
COVID-19 è uguale o inferiore al
20 per cento;
c) "Zona
arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti,
salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) "Zona
rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1)
l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2)
l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti e si
verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1)
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2)
il tasso di occupazione dei posti letto
in terapia intensiva per pazienti
COVID-19 è superiore al 30 per cento.
IL DECRETO LEGGE: LE MISURE
SPOSTAMENTI
Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari degli spostamenti hanno
inizio dalle ore 23,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno
successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla,
i predetti limiti orari hanno inizio dalle ore 24,00 e terminano alle ore
5,00 del giorno successivo.
Dal 21 giugno 2021, i predetti limiti orari saranno aboliti.
Nei territori collocati nelle
Regioni delle zone arancione e rossa, restano fermi i limiti orari vigenti con
coprifuoco dalle ore 22,00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Nei territori collocati nelle zone
bianche, non si applicano limiti orari agli spostamenti.
RISTORAZIONE
Dal
1° giugno 2021, nella zona gialla, sono consentiti i servizi
di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel
rispetto dei limiti orari vigenti sugli spostamenti vigenti, nonché dei
protocolli e linee guida vigenti.
ATTIVITA’
COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI
Dal
22 maggio 2021, in zona gialla, le
attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei
centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture
similari, possono essere svolte anche nei giorni festivi e prefestivi, nel
rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.
PISCINE,
PALESTRE CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE
Dal 24 maggio 2021, nella zona gialla,
nel pieno rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento delle
attività di palestre, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello sport- in base
ai criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico, a condizione che sia
garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i
locali siano dotati di sistemi di ricambio di aria, senza riciclo.
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla,
sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti
coperti, in conformità delle linee guida e protocolli vigenti.
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla,
sono consentite le attività di centri benessere, in conformità ai protocolli e
alle linee guida vigenti.
EVENTI
SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO
Dal
1° giugno 2021, in zona gialla, all’aperto, e dal 1°
luglio, anche al chiuso, è consentita la presenza del pubblico
anche ad eventi e competizioni sportive nei
limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di
1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi
sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).
Le attività dovranno svolgersi nel rispetto
delle linee guida e dei protocolli vigenti adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello sport- sentita
la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), in base ai criteri definiti dal
Comitato tecnico scientifico.
Quando non è possibile
garantire il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni
sportive si svolgono senza la presenza del pubblico.
IMPIANTI
E COMPRENSORI SCIISTICI
Dal
22 maggio 2021, in zona gialla, è
consentita la riapertura degli impianti sciistici nel rispetto delle linee
guida vigenti.
ATTIVITA’
DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
Dal
1° luglio 2021, in zona gialla, sono
consentite le attività di sale giochi e strutture similari, anche se svolte
all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto delle linee
guida e dei protocolli vigenti.
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO.
Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,
sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel
rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.
CENTRI
CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE
Dal
1° luglio 2021, in zona gialla, sono
consentite le attività di centri culturali, centri sociali, e ricreativi, nel
rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.
Dal
15 giugno 2021, in zona gialla,
sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, anche al
chiuso, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti, a condizione
che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di
cui all’articolo 9, D.L. n. 52/2021[3].
CORSI
DI FORMAZIONE
Dal
1° luglio 2021, in zona gialla, i
corsi di formazione pubblici e privati, possono svolgersi anche in presenza,
nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.
MUSEI
E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
In zona
gialla, il servizio di apertura al pubblico di musei e altri
istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, è
consentito a condizione che detti luoghi, tenuto conto delle dimensioni, delle
caratteristiche dei locali e del flusso dei visitatori, garantiscano modalità
di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone
e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale
di almeno 1 metro.
Negli
istituti e luoghi di cultura che nel 2019 hanno registrato una frequenza dei
visitatori superiore ad 1 milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è
garantito, a condizione che l’ingresso sia stato previamente prenotato on line
o telefonicamente con almeno 1 giorno di anticipo.
Resta
fermo il divieto di accesso gratuito a tutti gli istituti e luoghi di cultura
statali la prima domenica del mese.
Alle
stesse condizioni sono aperte al pubblico le mostre.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RILASCIO E VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
La
certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito di vaccinazione, ha
validità 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
La
stessa certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo
alla somministrazione e fino alla data prevista per completare il ciclo
vaccinale.
SANZIONI.
La violazione delle
disposizioni sopra enunciate, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, del
decreto legge n. 19/2020.[4]
*
Il Servizio Legislativo e Legale (servlegale@confcooperative.it) resta a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n.
8/2021.
[2] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 20/2021.
[3] Trattasi
di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
o la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2,
nelle ultime 48 ore. Le certificazioni rilasciate in ambito UE sono
riconosciute come valide in Italia.
4 Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un
veicolo la sanzione prevista è aumentata fino a un terzo. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attività da 5 a 30 giorni.