Circolari

Circ. n. 23/2021

DECRETO LEGGE 18 MAGGIO 2021, N. 65, RECANTE: MISURE URGENTI RELATIVE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

 

 

DECRETO LEGGE  18 MAGGIO   2021, N. 65

(C.D. DECRETO RIAPERTURE-BIS)

 

È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 18 MAGGIO 2021, n.65 (all. 1) contenente disposizioni per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze indifferibili di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 (GU n. 117 del 18 maggio 2021).

Con il provvedimento in esame prosegue, pertanto, l’alleggerimento delle misure di contenimento, iniziato con il decreto legge n. 52/2021, tenuto conto dei dati scientifici relativi ai contagi e della campagna vaccinale in corso.

 

 

 

Salvo quanto diversamente previsto nel decreto in esame, continueranno a trovare applicazione le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021[1] e dal decreto legge n. 52/2021[2], anche per quanto riguarda le misure di contenimento per le zone arancione e rossa.

Le nuove regole sono efficaci fino al 31 luglio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), salvo ulteriori proroghe.

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU e, cioè, il 18 maggio 2021 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Definizione scenari di rischio delle Regioni.

Sono ridefiniti i parametri relativi agli scenari di rischio ai fini della classificazione del colore delle Regioni.

Perde, infatti, rilevanza l’indice RT (che misura i contagiati per ogni positivo) e si introduce l’indice RT ospedaliero, (che fa riferimento ai positivi ricoverati).

L’altro parametro rilevante è l’incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti.

Conseguentemente, sono rifinite le zone bianca, gialla, arancione e rossa, con una modifica al comma 16-septies, articolo 1, D.L. n. 33/2020.

 

 

Classificazione delle zone bianca, gialla, arancione e rossa.

Sono denominate:

      a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

      b)   "Zona   gialla": le   regioni    nei    cui    territori, alternativamente:

        1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

        2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

          2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o  inferiore  al  20  per cento;

      c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

      d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

        1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore  a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

        2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore  a 150 e inferiore a 250 casi ogni  100.000  abitanti  e  si  verificano entrambe le seguenti condizioni:

          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è  superiore al 40 per cento;

          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.

 

 

 

IL DECRETO LEGGE: LE MISURE

 

SPOSTAMENTI

Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari degli spostamenti hanno inizio dalle ore 23,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i predetti limiti orari hanno inizio dalle ore 24,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno successivo.

Dal 21 giugno 2021, i predetti limiti orari saranno aboliti.

Nei territori collocati nelle Regioni delle zone arancione e rossa, restano fermi i limiti orari vigenti con coprifuoco dalle ore 22,00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Nei territori collocati nelle zone bianche, non si applicano limiti orari agli spostamenti.

 

RISTORAZIONE

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, sono consentiti i servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari vigenti sugli spostamenti vigenti, nonché dei protocolli e linee guida vigenti.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture similari, possono essere svolte anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.

 

PISCINE, PALESTRE CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE

Dal 24 maggio 2021, nella zona gialla, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento delle attività di palestre, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello sport- in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico, a condizione che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di sistemi di ricambio di aria, senza riciclo.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, in conformità delle linee guida e protocolli vigenti.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di centri benessere, in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.

 

 

EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, all’aperto, e dal 1° luglio, anche al chiuso, è consentita la presenza del pubblico anche ad eventi e competizioni sportive nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello sport- sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico.

Quando non è possibile garantire il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza del pubblico.

 

IMPIANTI E COMPRENSORI SCIISTICI

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti sciistici nel rispetto delle linee guida vigenti.

 

ATTIVITA’ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi e strutture similari, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di centri culturali, centri sociali, e ricreativi, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, D.L. n. 52/2021[3].

 

CORSI DI FORMAZIONE

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati, possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, è consentito a condizione che detti luoghi, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche dei locali e del flusso dei visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Negli istituti e luoghi di cultura che nel 2019 hanno registrato una frequenza dei visitatori superiore ad 1 milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è garantito, a condizione che l’ingresso sia stato previamente prenotato on line o telefonicamente con almeno 1 giorno di anticipo.

Resta fermo il divieto di accesso gratuito a tutti gli istituti e luoghi di cultura statali la prima domenica del mese.

Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico le mostre.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO E VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

La certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito di vaccinazione, ha validità 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

La stessa certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per completare il ciclo vaccinale.

 

SANZIONI.

La violazione delle disposizioni sopra enunciate, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, del decreto legge n. 19/2020.[4]

 

*

Il Servizio Legislativo e Legale (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.




[1] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 8/2021.

[2] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 20/2021.

[3] Trattasi di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, nelle ultime 48 ore. Le certificazioni rilasciate in ambito UE sono riconosciute come valide in Italia.

4 Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista è aumentata fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.