Circolari

Circ. n. 23/2020

Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 Decreto-Legge 17 marzo n. 18/2020 artt. 19, 20, 21 e 22. AMMORTIZZATORI SOCIALI.

E’ stata pubblicata ieri sera su sito dell’INPS l’attesa circolare illustrativa sugli ammortizzatori sociali disciplinati dal provvedimento in oggetto (artt. 19-22).

Oggi forniamo una prima sintetica disamina delle precisazioni in essa contenuta, stante la necessità e l’urgenza di darne tempestiva comunicazione per favorire la presentazione delle relative domande da parte delle nostre cooperative.

Quindi, con riserva di successivo approfondimento, per ogni tipologia di strumento ci concentreremo in particolare sui principali aspetti degni di nota, che vanno più che altro a confermare e a completare quanto da noi già commentato nelle nostre precedenti comunicazioni sullo stessa tema.

In via preliminare evidenziamo che la circolare richiama utilmente nell’Allegato 1 una tabella contenente per ciascun settore i codici statistici contributivi INPS (CSC) che delimitano di fatto, ferma restando una dimensione superiore ai 5 addetti, l’ambito di applicazione del FISelenco analitico già noto nel 2016 quando è stato costituito il Fondo e che quindi non va a modificare la platea delle imprese in esso già ricomprese.

Altro importante capitolo cui la circolare dedica un spazio opportuno riguarda il riconoscimento anche nel settore agricolo - e quindi a cooperative attive in questo comparto - della Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti con la specifica causaleCOVID-19 CISOA”.

Altrettanto significativa la precisazione sull’inclusione dei lavoratori intermittenti tra i soggetti che possono beneficiare dei trattamenti di CIG in deroga, in base alla media dei 12 mesi precedenti delle giornate lavoro effettuate.

 

*   CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO) e ASSEGNO ORDINARIO FIS

Ø fruibile fino a 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

Ø la circolare richiama tutte le tipologie di imprese che accedono alla CIGO ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 148/2015, mentre per FIS l’assegno ordinario, è fruibile da tutti i datori di lavoro con oltre 5 addetti non coperti né da CIGO, né da CIGS, né dai Fondi di solidarietà bilaterali/territoriali - si rimanda come detto all’Allegato 1;

Ø esonero dalle regole generali in materia di accordo sindacale (art. 14 del decreto legislativo 148/2015), ma resta comunque ferma come previsto dal decreto-legge 18/2020 L’INFORMAZIONE, LA CONSULTAZIONE E L’ESAME CONGIUNTO CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI DA GESTIRSI, ANCHE IN VIA TELEMATICA, ENTRO I TRE GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA su questo passaggio che lascia ancora diversi interrogativi su come debbano essere svolte tali procedure l’INPS non fornisce alcun chiarimento a riguardo;

Ø beneficiano dei trattamenti, a prescindere dalla loro anzianità, i lavoratori in forza al 23 febbraio u.s. – secondo INPS vi rientrano anche quei lavoratori comunque in forza a quella data presso il precedente datore di lavoro nelle ipotesi di successivo trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. o CAMBIO APPALTO;

Ø disapplicazione dei limiti di durata – in particolare massima - previsti in generale per i trattamenti, da cui discende anzi per l’INPS la possibilità di accedere alla causale “Covid-19 nazionale” anche per quei datori di lavoro che hanno già raggiunto tali limiti;

Ø domande da presentare entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa: in considerazione della neutralizzazione del periodo precedente fino all’istituzione della causale “Covid-19 nazionale”, per sospensioni/riduzioni di attività tra 23 febbraio e 23 marzo u.s. termine presentazione domande comunque fissato alla fine del prossimo mese di luglio;

Ø domanda non sottoposta ad alcun giudizio di merito dell’INPS: basta lista beneficiari;

Ø su richiesta del datore, senza alcuna necessità di documentare eventuali difficoltà finanziarie, il pagamento dei trattamenti direttamente dall’INPS;

Ø come da noi sostenuto e più volte ricordato, è legittima la possibilità di presentare richieste e accoglimento delle domande da parte dell’INPS pur in presenza di eventuali ferie pregresse dei lavoratori;

Ø esonero da pagamento contributo addizionale e, relativamente al FIS, disapplicazione tetto di utilizzo della prestazione fino a 10 volte quanto versato dalla medesima impresa;

Ø possibilità di annullare un trattamento CIGO/FIS già richiesto o in corso, presentando nuova domanda con la causale COVID che prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita;

Ø come ricorda l’INPS, in caso di malattia riconoscimento del solo trattamento di integrazione salariale che sostituisce l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

 

*   CIGO/ASSEGNO ORDINARIO FIS FRUIBILI ANCHE DA DATORI CON TRATTAMENTI DI CIGS O ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ FIS IN CORSO AL 23 FEBBRAIO 2020

Ø la circolare richiama correttamente la possibilità prevista dal legislatore che, con le norme semplificate appena descritte, il trattamento di cassa integrazione ordinaria o l’assegno ordinario del FIS possa essere riconosciuto rispettivamente anche alle imprese che hanno in corso trattamenti di CIGS – sempreché a tali imprese si applichi anche la CIGO – o l’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale alle imprese con una dimensione tra 6 e 15 addetti;

Ø tali trattamenti sono ovviamente concessi con contestuale sospensione/sostituzione delle prestazioni che erano in corso;

Ø specificatamente per le imprese con trattamenti di CIGS in corso, le stesse devono presentare apposita richiesta di sospensione al Ministero del Lavoro tramite piattaforma già in uso o via mail PEC alla competente DG Ammortizzatori – solo una volta accolta la loro richiesta di sospensione potrà essere accettata la loro domanda di CIGO con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

 

*   FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI E TERRITORIALI (TRENTINO E BOLZANO-ALTO ADIGE)

Ø la circolare richiama correttamente il fatto che nelle zone di Trento e Bolzano-Alto Adige saranno i rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali già attivi (non il FIS) a riconoscere con le loro regole specifiche, laddove non derogate, l’assegno ordinario;

Ø inoltre, con riferimento al Fondo di solidarietà del SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI, in assenza ancora del Comitato amministratore, le imprese, anche cooperative, ad esso riconducibile potranno presentare le relative domande unicamente al FIS (di conseguenza per il sistema cooperativo l’unico Fondo di solidarietà attivo in aggiunta al Fondo di integrazione salariale rimane quello del Credito Cooperativo).

 

*   CISOA IN AGRICOLTURA PER LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Ø nel settore agricolo risulta praticabile il trattamento CISOA di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972, tuttora in vigore, concesso di norma per intemperie stagionali o per altre cause non imputabile al datore di lavoro ai lavoratori – la circolare richiama puntualmente le tipologie di imprese – anche cooperative – che possono far domanda;

Ø L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO CONFIGURA UN MOTIVO LEGITTIMO PER FRUIRNE E A TAL FINE VIENE ISTITUITA APPOSITA CAUSALE “COVID-19 CISOA”;

Ø alle relative domande si applicano regole e procedure ordinarie già in uso per questo strumento (come ad esempio esame a cura delle rispettive Commissioni provinciali e fruibilità fino ad un numero massimo annuale di 90 giornate), fatto salvo che, anche in questo caso, è possibile richiederne il pagamento diretto da parte di INPS.

 

*   CIG IN DEROGA

Ø la circolare ricorda che ne possono fruire unicamente quei datori di lavoro, a prescindere dalla loro dimensione, che NON hanno CIGO o FIS inclusi quelli operanti in AGRICOLTURA, nella PESCA e nel TERZO SETTORE (compresi gli enti religiosi);

Ø praticabili secondo INPS anche da aziende che hanno in corso un trattamento di CIGS ma che in ragione del settore di appartenenza non possono sospenderlo per accedere alle integrazioni salariali ordinarie perché per loro non praticabili (esempio imprese commercio con oltre 50 dipendenti);

Ø praticabili anche da imprese del settore agricolo che teoricamente rientrerebbero nel campo di applicazione della CISOA laddove si sia esaurito numero di giornate massimo annuale fruibile per tale strumento e sempreché sia previsto dagli accordi territoriali;

Ø beneficiano dei trattamenti per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio u.s. i lavoratori in forza a quella data, a prescindere dalla loro anzianità di servizio, inclusi anche i lavoratori intermittenti per i quali il trattamento è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti;

Ø vincolo dell’accordo con le organizzazioni sindacali unicamente per datori di lavoro con oltre 5 dipendenti, ma INPS ammette in che in luogo di un proprio accordo possa ritenersi valida – analogamente a CIGO/FIS – una qualche forma (non meglio precisata) di informazione, consultazione e l’esame congiunto con organizzazioni sindacali da gestirsi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

Ø esonero da pagamento contributo addizionale;

Ø legittima possibilità di presentare richieste e accoglimento delle domande da parte delle Regioni pur in presenza di eventuali ferie pregresse dei lavoratori;

Ø modalità di pagamento esclusivamente in forma diretta da parte di INPS;

Ø cumulabilità con la CIG in deroga autorizzabile ai sensi del D.L. 9/2020 negli 11 Comuni della zona rossa (art. 15) o nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (art. 17), territori cui erano stati destinate specifiche risorse, aggiuntive rispetto a quelle da ripartire, e in parte già ripartite, ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 18/2020;

Ø domanda unica da presentare al Ministero del Lavoro per imprese plurilocalizzate con unità produttive in almeno 5 regioni o province autonome;

Ø trattamenti riconosciuti nel limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione (o al Ministero del Lavoro in caso di imprese plurilocalizzate) che accoglierà le domande dei datori di lavoro seguendo l’ordine cronologico con cui sono state presentate;

Ø come previsto dalla norma, attivazione dei Fondi di solidarietà del Trentino e dell’Alto Adige per l’autorizzazione dei trattamenti in questi territori.

 

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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.