Circolari

Circ. n. 23/2018

IPOTESI REVISIONE TARIFFE INAIL

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato insieme alle principali Parti Sociali ad una riunione convocata dall’INAIL in merito all’ipotesi di revisione delle tariffe assicurative.

Nella riunione sono state illustrate le caratteristiche principali che dovrebbe assumere la nuova tariffa ordinaria dipendenti, fatto salvo che, come sottolineato a più riprese dagli stessi vertici dell’INAIL, la proposta dell’Istituto deve ancora essere approvata dai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF).

Comunque, anche in assenza di testi definitivi, riteniamo opportuno anticipare sinteticamente i connotati di questo processo di revisione delle tariffe avviato dall’INAIL che, ricordiamo, trova origine nella legge di stabilità 2014 (art. 1, c. 128, legge 147/2013). Nella stessa norma si prevedeva contestualmente che, nelle more di tale revisione, operasse comunque una riduzione generalizzata dei premi quale canale di contenimento del costo del lavoro - soluzione praticata a partire dal 2014 fino ad arrivare alla riduzione del 15,81% decretata di recente con riferimento al 2018(1).

Nelle intenzioni dell’INAIL le nuove tariffe dovrebbero entrare in vigore dal 2019, applicandosi invece per la regolazione 2018 ancora quelle vecchie.

Qualora il nuovo sistema non entrasse in vigore in assenza di specifico decreto, troverebbe comunque applicazione il taglio lineare dei premi valido in questi ultimi anni, taglio che per ora interesserebbe comunque i lavoratori non riconducibili alla tariffa ordinaria dei dipendenti come ad esempio quelli del SETTORE AGRICOLO (per il 2019 l’entità della riduzione non è stata ancora ufficializzata, ma secondo anticipazioni date nel corso della riunione dovrebbe essere pari a circa il 15,80%).

Segnaliamo come la revisione delle tariffe proposta riguardi per ora unicamente la tariffa c.d. ordinaria dei lavoratori dipendenti, ma è presumibile l’estensione in futuro di questo processo di revisione anche alle altre polizze, compresi i contributi unificati dell’agricoltura, per i quali, date anche le diverse tempistiche di pagamento, potrebbe aprirsi una riflessione con l’Istituto nei prossimi mesi.

Oltre alla necessaria attuazione di una norma di legge, il presupposto di fondo da cui muove la proposta di revisione  dell’INAIL è rappresentato  dalla necessità di rileggere e ricostruire in chiave aggiornata e moderna i processi produttivi, determinando una maggiore corrispondenza tra livelli di rischi, eventi infortunistici e tariffe, secondo una logica marcatamente più assicurativa (si consideri che il nomenclatore tariffario  attualmente in vigore è del 2000, elaborato sulla base di un’analisi dei rischi ormai obsoleta, di circa 20 anni fa).

In generale, l’impianto della riforma ipotizzata dovrebbe prevedere una riduzione generale media dei premi, con l’assorbimento di fatto delle risorse (circa 1 miliardo di euro) che ogni anno sono state stanziate per coprire il taglio lineare introdotto negli ultimi anni, cui si aggiungono ulteriori risorse (circa 600 milioni di euro annui) che l’INAIL mette a disposizione a fronte dei suoi positivi risultati di bilancio.

Le singole situazioni andranno tuttavia valutate caso per caso e la lettura del nuovo nomenclatore/tariffario allegato – che mantiene l’articolazione in 4 diverse gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività). In questo senso potrà permetterà ai singoli datori di lavoro di riscontrare se ci sono o meno differenze rispetto alla situazione vigente in termini di descrizione/classificazione delle lavorazioni e dei tassi loro applicabili.

Evidenziamo sin da subito che, ad esempio, la voce di tariffa “0722” relativa alle attività d’ufficio e particolarmente praticata dai datori di lavoro è rimasta invariata (precedenti simulazioni dell’INAIL ne prefiguravano addirittura un aumento), ma per questa, così come per le altre voci, non troverà ovviamente più applicazione la riduzione lineare in vigore negli ultimi anni.

Il confronto con il nomenclatore e i tassi finora in vigore sarà utile per iniziare a comprendere gli effetti dell’operazione prospettata dall’INAIL, ma risulterà molto parziale e incompleto, dato che l’Istituto ha contestualmente proposto la DEFINIZIONE di un NUOVO MECCANISMO DI OSCILLAZIONE DEL PREMIO (c.d. bonus/malus), maggiormente ancorato agli indici di sinistrosità e agli infortuni effettivamente riscontrati.

Solo il combinato disposto di questi cambiamenti determinerà la situazione a tendere con cui raffrontare il costo attualmente sostenuto per i premi assicurativi.

In particolare, ci preme sottolineare come la difficoltà per un’analisi puntuale sui minori/maggiori costi che la revisione delle tariffe proposta dall’INAIL potrebbe determinare per la singola impresa, dipenda soprattutto dall’impossibilità di comprendere fino in fondo gli effetti generati dal nuovo meccanismo di oscillazione, che sicuramente, quantomeno nei primi anni, sarà meno generoso che in passato in termini di bonus.

La variazione del meccanismo di oscillazione dei premi comporterà inevitabilmente anche la revisione delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (c.d. MAT) di cui al D.M. 12 dicembre 2000 attualmente vigente.

A riguardo l’Istituto ha illustrato una BOZZA di decreto – non ancora definitiva e qui allegata - contenente le nuove MAT, in cui spiccano appunto le nuove disposizioni (artt. 19 e 20) relative al nuovo bonus-malus.

Infine, nei prossimi giorni l’INAIL procederà ad inviare ad alcune imprese e relativi intermediari una specifica comunicazione funzionale alla compilazione on-line di un apposito questionario, visto che nel processo di transizione dal vecchio al nuovo nomenclatore vi sarebbero ancora alcune casistiche di processi lavorativi da meglio inquadrare - vedi FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE IN ALLEGATO.

Saranno interessate unicamente quelle imprese le cui lavorazioni incrociano alcune limitate voci di tariffa, come indicate nel FORMAT DI QUESTIONARIO, anch’esso allegato.

Qualora i nostri CSA o le nostre imprese cooperative ricevessero la comunicazione di cui sopra, avranno la possibilità di comprendere al meglio l’obiettivo di questa richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituto grazie alle anticipazioni da noi offerte con questa circolare.


































































































































(1) Nostra circolare n. 3 del 24 gennaio 2018 – prot. n. 459.