Nei giorni
scorsi abbiamo partecipato insieme alle principali Parti Sociali ad una
riunione convocata dall’INAIL in merito all’ipotesi di revisione delle tariffe assicurative.
Nella riunione sono state illustrate le
caratteristiche principali che dovrebbe assumere la nuova tariffa ordinaria
dipendenti, fatto salvo che, come sottolineato a più riprese dagli stessi vertici
dell’INAIL, la proposta dell’Istituto deve ancora essere approvata dai
Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF).
Comunque,
anche in assenza di testi definitivi, riteniamo opportuno anticipare
sinteticamente i connotati di questo processo di revisione delle tariffe avviato
dall’INAIL che, ricordiamo, trova origine nella legge di stabilità 2014 (art.
1, c. 128, legge 147/2013). Nella stessa norma si prevedeva contestualmente
che, nelle more di tale revisione, operasse comunque una riduzione
generalizzata dei premi quale canale di contenimento del costo del lavoro -
soluzione praticata a partire dal 2014 fino ad arrivare alla riduzione del
15,81% decretata di recente con riferimento al 2018(1).
Nelle
intenzioni dell’INAIL
le nuove tariffe dovrebbero entrare in
vigore dal 2019, applicandosi invece per la regolazione 2018 ancora quelle
vecchie.
Qualora il nuovo sistema non entrasse in
vigore in assenza di specifico decreto, troverebbe comunque applicazione il
taglio lineare dei premi valido in questi ultimi anni, taglio che per ora interesserebbe comunque i
lavoratori non riconducibili alla tariffa ordinaria dei dipendenti come ad
esempio quelli del SETTORE AGRICOLO (per il 2019 l’entità della
riduzione non è stata ancora ufficializzata, ma secondo anticipazioni
date nel corso della riunione dovrebbe essere pari a circa il 15,80%).
Segnaliamo
come la revisione delle tariffe proposta riguardi per ora unicamente la
tariffa c.d. ordinaria dei lavoratori dipendenti, ma è presumibile l’estensione in futuro di questo processo di revisione
anche alle altre polizze, compresi i
contributi unificati dell’agricoltura, per i quali, date anche le diverse
tempistiche di pagamento, potrebbe aprirsi una riflessione con l’Istituto nei
prossimi mesi.
Oltre
alla necessaria attuazione di una norma di legge, il presupposto di fondo da
cui muove la proposta di revisione dell’INAIL
è rappresentato dalla necessità di rileggere
e ricostruire in chiave aggiornata e moderna i processi produttivi,
determinando una maggiore corrispondenza tra livelli di rischi, eventi
infortunistici e tariffe, secondo una logica marcatamente più assicurativa (si
consideri che il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è del 2000, elaborato
sulla base di un’analisi dei rischi ormai obsoleta, di circa 20 anni fa).
In
generale, l’impianto della riforma ipotizzata dovrebbe prevedere una riduzione generale media dei premi,
con l’assorbimento di fatto delle risorse (circa 1 miliardo di euro) che ogni
anno sono state stanziate per coprire il taglio lineare introdotto negli ultimi
anni, cui si aggiungono ulteriori risorse (circa 600 milioni di euro annui) che
l’INAIL mette a disposizione a fronte dei suoi positivi risultati di bilancio.
Le singole situazioni andranno tuttavia valutate
caso per caso e la lettura del nuovo nomenclatore/tariffario allegato – che
mantiene l’articolazione in 4 diverse gestioni (industria, artigianato,
terziario e altre attività). In questo senso potrà permetterà ai singoli datori
di lavoro di riscontrare se ci sono o meno differenze rispetto alla situazione
vigente in termini di descrizione/classificazione delle lavorazioni e dei tassi
loro applicabili.
Evidenziamo
sin da subito che, ad esempio, la voce
di tariffa “0722” relativa alle attività d’ufficio e particolarmente praticata
dai datori di lavoro è rimasta invariata
(precedenti simulazioni dell’INAIL ne prefiguravano addirittura un aumento), ma
per questa, così come per le altre voci, non troverà ovviamente più
applicazione la riduzione lineare in vigore negli ultimi anni.
Il confronto con il nomenclatore e i tassi
finora in vigore sarà utile per iniziare a comprendere gli effetti
dell’operazione prospettata dall’INAIL, ma risulterà molto parziale e
incompleto, dato che l’Istituto ha contestualmente proposto la DEFINIZIONE di
un NUOVO MECCANISMO DI OSCILLAZIONE DEL PREMIO (c.d. bonus/malus), maggiormente
ancorato agli indici di sinistrosità e agli infortuni effettivamente
riscontrati.
Solo
il combinato disposto di questi cambiamenti determinerà la situazione a tendere
con cui raffrontare il costo attualmente sostenuto per i premi assicurativi.
In
particolare, ci preme sottolineare come la difficoltà per un’analisi puntuale
sui minori/maggiori costi che la revisione delle tariffe proposta dall’INAIL potrebbe
determinare per la singola impresa, dipenda soprattutto dall’impossibilità di comprendere fino in fondo
gli effetti generati dal nuovo meccanismo di oscillazione, che sicuramente,
quantomeno nei primi anni, sarà meno generoso che in passato in termini di
bonus.
La
variazione del meccanismo di oscillazione dei premi comporterà inevitabilmente anche la revisione delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il
pagamento dei premi assicurativi (c.d. MAT) di cui al D.M. 12 dicembre 2000 attualmente
vigente.
A riguardo l’Istituto ha illustrato una BOZZA
di decreto – non ancora definitiva e qui allegata - contenente le nuove MAT, in
cui spiccano appunto le nuove disposizioni (artt. 19 e 20) relative al nuovo bonus-malus.
Infine, nei prossimi giorni l’INAIL
procederà ad inviare ad alcune imprese e relativi intermediari una
specifica comunicazione funzionale alla
compilazione on-line di un apposito questionario, visto che nel processo di
transizione dal vecchio al nuovo nomenclatore vi sarebbero ancora alcune casistiche di processi lavorativi da meglio inquadrare
- vedi FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE IN
ALLEGATO.
Saranno
interessate unicamente quelle imprese le cui lavorazioni incrociano alcune
limitate voci di tariffa, come indicate nel FORMAT DI QUESTIONARIO, anch’esso allegato.
Qualora
i nostri CSA o le nostre imprese cooperative ricevessero la comunicazione di
cui sopra, avranno la possibilità di comprendere al meglio l’obiettivo di
questa richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituto grazie alle anticipazioni
da noi offerte con questa circolare.
(1)
Nostra
circolare n. 3 del 24 gennaio 2018 – prot. n. 459.