Con riferimento a quanto specificato in oggetto, vi
informiamo che l’INAIL ha elaborato un nuovo Modello OT 24 per l’anno 2018.
Si tratta di quel meccanismo relativo all’oscillazione
del tasso medio della tariffa pagata per progetti di prevenzione attuati in
azienda con interventi mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e
igene dei luoghi di lavoro (DM 12.12.2000 art. 24 e sue successive modifiche).
Tale
oscillazione, come noto, si traduce in una riduzione
delle tariffe pagate all’INAIL per quei datori di lavoro con almeno 2 anni di
attività che abbiano innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro
oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso interventi migliorativi
realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
Il Modello, lasciato identico per il triennio 2015-2017, presenta
caratteristiche analoghe al precedente eccetto che per due nuove introduzioni
che riguardano interventi in materia di:
-
analisi termografica all’impianto elettrico
e conseguenti azioni correttive necessarie;
-
adozione e mantenimento di un modello
organizzativo e gestionale nel settore dei servizi ambientali asseverato
UNI/PdR 22:2016.
Ricordiamo che il termine previsto per la presentazione
delle domande è sempre il mese di febbraio (2018 per il nuovo modello) e che le
aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:
Lavoratori - anno
|
Riduzione
|
|
Fino a 10
|
28%
|
|
Da 11 a 50
|
18%
|
|
Da 51 a 200
|
10%
|
|
|
Oltre 200
|
5%
|
|
|
Nel rinviare alla comunicazione allegata per ulteriori
approfondimenti, si ricorda che la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando
solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa
impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso
anno.