Circolari

Circ. n. 23/2016

Autocertificazione esonero collocamento mirato e modalità di versamento contributo esonerativo ex art. 5, comma 3-bis, legge 68/1999.

 

Come si ricorderà, uno dei decreti attuativi del Jobs Act è stato dedicato alle semplificazioni(1) (Dlgs. n. 151/2015).

In relazione all’argomento in oggetto, il decreto ha precisato e semplificato la disciplina sull’esonero dal collocamento mirato applicabile ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

La nuova norma ha chiarito l’automaticità dell’esonero tramite autocertificazione, visto che per alcuni casi fino ad oggi serviva l’inoltro di una domanda. 

Resta il fatto che, come previsto in passato dall’art. 5, comma 3-bis della legge 68/99, i datori che ricorrono a tale esonero devono comunque versare, un contributo giornaliero per ciascun disabile non assunto pari a 30,64 €.

Il decreto interministeriale in oggetto, con cui trova pienamente attuazione questa misura, da un lato offre le istruzioni da seguire per l’autocertificazione dell’esonero con tanto di modello allegato, dall’altro specifica le modalità di versamento del contributo esonerativo.

Prima di entrare nel merito di tali indicazioni, arricchite peraltro già da una prima nota di commento a cura del Ministero del Lavoro anch’essa allegata, evidenziamo come l’esonero in questione rappresenti uno strumento a disposizione per diverse realtà cooperative, dato che in molte di esse possono trovarsi lavorazioni particolarmente pericolose con tasso INAIL pari/superiore al 60 ‰.

Da un’analisi dei tassi di premio sopra la soglia richiesta possiamo trovare diverse lavorazioni che caratterizzano alcuni settori a forte densità cooperativa come, ad esempio, il settore agroalimentare (in particolare per le lavorazioni animali) ed il settore edile e delle costruzioni in generale.

Sarà cura delle singole realtà interessate verificare il proprio specifico tasso di premio INAIL applicabile e quindi valutare l’eventuale fruizione dell’esonero.

Nel merito della procedura l’art. 3 del decreto disciplina la modalità attraverso cui il datore di lavoro dichiara l’esclusione degli addetti impiegati in lavorazioni particolarmente pericolose dalla base di computo della quota di riserva.

L’autocertificazione dell’esonero, utilizzando il modello allegato, andrà presentata in via telematica attraverso la Banca dati del collocamento mirato entro 60 giorni da quando nasce l’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità.

In sede di prima applicazione, e quindi per coloro già soggetti a tale obbligo, la scadenza è fissata al 1° luglio 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale – pubblicato il 2 maggio u.s. sia in G.U. che sul sito del Ministero).

Vale sottolineare che nelle more dell’attivazione della procedura telematica, il Ministero del Lavoro con la nota del 15 aprile 2016 ha specificato che già nel prospetto informativo relativo al collocamento mirato i datori di lavoro dovranno indicare la data dalla quale hanno inteso avvalersi dell’esonero (il Ministero distingue le diverse fattispecie che si possono verificare).

Si ricorda(2) che quest’anno il termine per la presentazione del prospetto informativo disabili, proprio alla luce delle modifiche introdotte dal Jobs Act, è stato prorogato al 16 maggio 2016 (il 15 è domenica).

L’art. 4 del decreto, invece, offre delucidazioni sul versamento del contributo esonerativo: a prescindere dal CCNL applicato il contributo di 30,64 € andrà calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, cioè 22 giorni al mese (per un totale di 2.022,24 € a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero).

Il primo versamento va effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione tramite bonifico bancario (codice IBAN comunicato sul portale www.cliclavoro.gov.it) e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha presentato l’autocertificazione (in sede di prima applicazione da quando si è avvalso dell’esonero) e fino al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.


















(1) Nostra circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 prot. n. 4303

(2) Nostra circolare n. 13 del 25 febbraio 2016 prot. n. 1116