Come
si ricorderà, uno dei decreti attuativi del Jobs Act è stato dedicato alle
semplificazioni(1) (Dlgs. n. 151/2015).
In
relazione all’argomento in oggetto, il decreto ha precisato e semplificato la
disciplina sull’esonero dal collocamento mirato applicabile ai datori di lavoro che occupano addetti
impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose con un tasso di premio
INAIL pari o superiore al 60 per mille.
La nuova norma ha chiarito l’automaticità dell’esonero tramite
autocertificazione, visto che per alcuni casi fino ad oggi serviva
l’inoltro di una domanda.
Resta
il fatto che, come previsto in passato dall’art. 5, comma 3-bis della legge
68/99, i datori che ricorrono a tale esonero devono comunque versare, un
contributo giornaliero per ciascun disabile non assunto pari a 30,64 €.
Il
decreto interministeriale in oggetto, con cui trova pienamente attuazione
questa misura, da un lato offre le istruzioni da seguire per
l’autocertificazione dell’esonero con tanto di modello allegato, dall’altro
specifica le modalità di versamento del contributo esonerativo.
Prima di entrare nel merito di tali
indicazioni, arricchite peraltro già da una prima nota di commento a cura
del Ministero del Lavoro anch’essa allegata, evidenziamo come l’esonero in questione rappresenti uno
strumento a disposizione per diverse realtà cooperative, dato che in molte di
esse possono trovarsi lavorazioni particolarmente pericolose con tasso INAIL
pari/superiore al 60 ‰.
Da un’analisi dei tassi di premio sopra la soglia
richiesta possiamo trovare diverse lavorazioni che caratterizzano alcuni
settori a forte densità cooperativa come, ad esempio, il settore agroalimentare
(in particolare per le lavorazioni animali) ed il settore edile e delle
costruzioni in generale.
Sarà cura delle singole realtà interessate
verificare il proprio specifico tasso di premio INAIL applicabile e quindi valutare
l’eventuale fruizione dell’esonero.
Nel merito della procedura l’art. 3 del decreto disciplina la
modalità attraverso cui il datore di lavoro dichiara l’esclusione degli addetti
impiegati in lavorazioni particolarmente pericolose dalla base di computo della
quota di riserva.
L’autocertificazione
dell’esonero, utilizzando il modello allegato, andrà presentata in via
telematica attraverso la Banca dati del collocamento mirato entro 60 giorni da
quando nasce l’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità.
In sede di prima applicazione, e quindi per coloro
già soggetti a tale obbligo, la scadenza è fissata al 1° luglio 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto
interministeriale – pubblicato il 2 maggio u.s. sia in G.U. che sul sito del
Ministero).
Vale sottolineare che nelle more
dell’attivazione della procedura telematica, il Ministero del Lavoro con la
nota del 15 aprile 2016 ha specificato che già
nel prospetto informativo relativo al collocamento mirato i datori di lavoro
dovranno indicare la data dalla quale hanno inteso avvalersi dell’esonero (il
Ministero distingue le diverse fattispecie che si possono verificare).
Si ricorda(2) che quest’anno il termine per la presentazione del
prospetto informativo disabili, proprio alla luce delle modifiche introdotte
dal Jobs Act, è stato prorogato al 16
maggio 2016 (il 15 è domenica).
L’art.
4 del decreto, invece, offre delucidazioni sul versamento del contributo esonerativo: a prescindere dal CCNL applicato il contributo di 30,64 € andrà calcolato convenzionalmente su 5
giorni lavorativi a settimana, cioè 22 giorni al mese (per un totale di
2.022,24 € a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si
autocertifica l’esonero).
Il primo versamento va effettuato nei 5
giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione tramite bonifico bancario
(codice IBAN comunicato sul portale www.cliclavoro.gov.it) e copre il periodo dalla data in cui
il datore di lavoro ha presentato l’autocertificazione (in sede di prima
applicazione da quando si è avvalso dell’esonero) e fino al termine del
trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.
(1)
Nostra
circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 prot. n. 4303
(2) Nostra
circolare n. 13 del 25 febbraio 2016 prot. n. 1116