Circolari

Circ. n. 23/2015

ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA Ulteriori istruzioni operative del Ministero del Lavoro:Nota del 6 maggio 2015 prot. n. 37/00007671/MA007.A001

Facendo seguito alla nostra circolare n. 68 dell’11 dicembre 2014 – prot. n. 5265 – si segnala che il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare ulteriori istruzioni in merito alle assunzioni congiunte in agricoltura di cui all’art. 31 del decreto legislativo 276/03, come modificato dall’art. 9, comma 11, della legge 99/2013.  

Come noto, in base a tale norma, le imprese e le cooperative agricole hanno la possibilità di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni presso le singole realtà produttive.

In particolare con le nuove indicazioni, a cura della DG per l’Attività Ispettiva, viene chiarito che gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, quali ad esempio le registrazioni sul L.U.L. (Libro Unico del Lavoro), l’elaborazione delle buste paga, l’invio delle denunce contributive all’INPS, sono responsabilità degli stessi soggetti che devono effettuare le c.d. comunicazioni obbligatorie (assunzioni, trasformazioni, cessazioni, proroghe) utilizzando l’apposito modello UNILAV-Cong disponibile dal 7 gennaio 2015.

Tutto ciò secondo un principio di semplificazione e di uniformità con le precedenti istruzioni.

Come noto, infatti, già il D.M. del 27 marzo 2014 (art. 2) aveva indicato i soggetti tenuti a questo compito, distinguendo tra le diverse fattispecie per le quali l’istituto delle assunzioni congiunte trova applicazione:

  • nel caso di un gruppo di imprese sarà l’impresa capogruppo a gestire comunicazioni obbligatorie e quindi anche gli ulteriori adempimenti legati al rapporto di lavoro;

  • per imprese appartenenti allo stesso proprietario le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti saranno in capo al medesimo proprietario;

  • per imprese riconducibili a parenti od affini entro il 3° grado o di IMPRESE LEGATE DA UN CONTRATTO DI RETE, le stesse individueranno il soggetto incaricato delle comunicazioni obbligatorie e degli ulteriori adempimenti attraverso uno specifico accordo (da depositare presso le associazioni di categoria) o il medesimo contratto di rete.

Si ricorda che tramite le assunzioni congiunte più datori di lavoro possono impiegare con un unico rapporto la stessa persona, che svolgerà la sua prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, senza necessariamente una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all’uno o all’altro, fatta salva una responsabilità in solido dei datori di lavoro coinvolti rispetto a obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che ne scaturiscono.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota ministeriale e alla scheda tecnica sull’istituto opportunamente aggiornata, entrambe in allegato.