Facendo
seguito alla nostra circolare n. 68 dell’11 dicembre 2014 – prot. n. 5265 – si
segnala che il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare ulteriori
istruzioni in merito alle assunzioni
congiunte in agricoltura di cui all’art. 31 del decreto legislativo 276/03,
come modificato dall’art. 9, comma 11, della legge 99/2013.
Come
noto, in base a tale norma, le imprese e le cooperative agricole
hanno la possibilità di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni presso le singole realtà
produttive.
In
particolare con le nuove indicazioni, a cura della DG per l’Attività Ispettiva,
viene chiarito che gli adempimenti amministrativi connessi alla
gestione dei rapporti di lavoro, quali ad esempio le registrazioni sul L.U.L. (Libro
Unico del Lavoro), l’elaborazione delle buste paga, l’invio delle denunce
contributive all’INPS, sono responsabilità degli stessi soggetti che devono
effettuare le c.d. comunicazioni obbligatorie (assunzioni, trasformazioni,
cessazioni, proroghe) utilizzando l’apposito modello UNILAV-Cong disponibile
dal 7 gennaio 2015.
Tutto ciò secondo un
principio di semplificazione e di
uniformità con le precedenti istruzioni.
Come
noto, infatti, già il D.M. del 27 marzo 2014 (art. 2) aveva indicato i soggetti
tenuti a questo compito, distinguendo tra le diverse fattispecie per le
quali l’istituto delle assunzioni congiunte trova applicazione:
-
nel caso di un gruppo di imprese sarà l’impresa capogruppo a gestire comunicazioni
obbligatorie e quindi anche gli ulteriori adempimenti legati al rapporto di
lavoro;
-
per imprese
appartenenti allo stesso proprietario le
comunicazioni e gli ulteriori adempimenti saranno in capo al medesimo proprietario;
-
per imprese riconducibili a parenti od affini entro il
3° grado o di IMPRESE LEGATE DA UN CONTRATTO DI RETE, le stesse
individueranno il soggetto incaricato delle comunicazioni obbligatorie e
degli ulteriori adempimenti attraverso uno specifico accordo (da depositare presso le associazioni di
categoria) o il medesimo contratto di
rete.
Si ricorda che tramite le assunzioni congiunte più datori di lavoro
possono impiegare con un unico rapporto la stessa persona, che svolgerà la sua
prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, senza necessariamente una
preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all’uno o all’altro, fatta
salva una responsabilità in solido dei datori di lavoro coinvolti rispetto a
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che ne scaturiscono.
Per ulteriori
approfondimenti si rimanda alla nota ministeriale e alla scheda tecnica sull’istituto
opportunamente aggiornata, entrambe in allegato.