Sulla GU del 11 settembre u.s. è stato pubblicato il DM 28 giugno 2024, n.127 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale.
Il decreto, che entra in vigore il 26 settembre 2024 ed abroga, a partire da quella data, il decreto precedentemente in vigore in materia, DM 27 settembre 2022, n. 152, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di specifiche operazioni di recupero.
Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato del decreto, ovvero rifiuti elencati in tale allegato ma destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dal decreto stesso, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni “caso per caso”.
In estrema sintesi, il nuovo regolamento:
- abroga il decreto 27 settembre 2022, n.152 (precedente decreto di riferimento per end of waste dei rifiuti inerti);
- amplia l’ambito di applicazione con estensione del processo end of waste anche ai rifiuti urbani abbandonati per la sola quota inerti provenienti da costruzione e demolizione;
- introduce nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
- introduce semplificazioni procedurali e gestionali tra le quali l’eliminazione dell’obbligo di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001, sostituito da quello di avere un semplice Sistema di controllo della qualità e monitoraggio per il rispetto del Decreto in questione.
Al fine di comprendere con maggiore dettaglio le nuove previsioni e le modifiche intervenute rispetto alla disciplina previgente, si allegano alcune slides riassuntive ed i principali elementi di analisi del testo del decreto.
L’end of waste
Al riguardo, prima di analizzare i contenuti del decreto e le relative novità rispetto a quello attualmente vigente, si ricorda che l’End of Waste è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero ed acquisisce lo status di prodotto.
Ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n.152 del 2006, la disciplina in materia di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. Un rifiuto cessa di essere tale (e può essere computato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero o riciclaggio) quando è sottoposto ad una operazione di recupero “completa” (incluso il riciclaggio) e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I criteri sono adottati:
- in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria;
- in mancanza di criteri comunitari, per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- in mancanza di criteri specifici adottati a livello nazionale, mediante indicazione di criteri dettagliati, definiti in fase di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (artt.208, 209 e 211 o titolo III-bis della parte seconda del codice ambientale). In questo caso è previsto un parere vincolante ed obbligatorio di ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente e l’inserimento delle autorizzazioni specifiche nel Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni istituito con DM 21 aprile 2020.
Le autorizzazioni devono indicare:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati a livello nazionale continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai seguenti decreti, oltre alla normativa comunitaria e nazionale generale:
- D.M 5 febbraio 1998;
- D.M. 12 giugno 2002, n. 161
- D.M. 17 novembre 2005, n. 269
Tale richiamo, in sostanza, consente, nelle more dell’attuazione dell’articolo 184-ter, di prendere come riferimento gli allegati dei decreti ministeriali citati che, per alcune categorie di rifiuto, individuano i circuiti di provenienza, le attività di recupero effettuabili e le caratteristiche dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero.
Le disposizioni del nuovo decreto
Come anticipato, il decreto stabilisce:
- i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di specifiche operazioni di recupero;
- gli scopi specifici di utilizzabilità per l'aggregato recuperato;
- le responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni
Definizioni
Il decreto definisce:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, del codice ambientale;
g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.
Rifiuti ammissibili
- Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione
(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)
170101 Cemento
170102 Mattoni
170103 Mattonelle e ceramiche
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409 Scarti di sabbia e argilla
010410 Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.
Scopi di utilizzabilità dell’aggregato recuperato
L'aggregato recuperato può essere utilizzato per:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici(quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
Criteri di ammissibilità
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, debbono essere rispettati i limiti di concentrazione di contaminanti della Tabella 2 dell’Allegato 1 al Decreto. In tale tabella sono stati introdotti valori più favorevoli rispetto a quelli molto restrittivi ed esclusivi della precedente regolamentazione.
Nello specifico i nuovi criteri prevedono che:
- i valori più restrittivi (Colonna 3 della Tabella 2) si applicano al solo utilizzo a) dell’elenco al paragrafo precedente.
- i nuovi valori più favorevoli (Colonna 4 della Tabella 2) si applicano agli utilizzi da b) a g) dell’elenco al paragrafo precedente;
- per gli utilizzi h) e i) dell’elenco al paragrafo precedente si applica il solo limite di concentrazione dell’amianto.
Rimane inoltre confermata l’esecuzione, per ogni lotto prodotto, del test di cessione per i parametri e relativi limiti riportati in Tabella 3 dell’Allegato 1 al Decreto.
Responsabilità del produttore e dichiarazioni di conformità
Il rispetto dei criteri e delle norme di riferimento per la marcatura CE, elencate (anche questa è una novità) nella Tabella 4 dell’Allegato 1 al Decreto, è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.
La dichiarazione è redatta utilizzando il modulo di cui all’All. 3 e va inviata all’autorità competente e all’Arpa territorialmente competente entro 6 mesi dalla produzione del lotto e cmq prima dell’uscita dall’impianto. Le dichiarazioni possono essere inviate in forma cumulativa.
Il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale copia della dichiarazione nonché, per 1 anno, un campione di aggregato recuperato.
L’obbligo di conservazione dei campioni non si applica alle organizzazioni registrate EMAS o che adottano un Sistema di Gestione Ambientale certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
Il lotto di aggregato recuperato corrisponde ad un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi