Sulla GU del 29 settembre u.s. è stata pubblicato il decreto-legge in oggetto indicato (attualmente in fase di conversione in legge – AC 1437), che contiene misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
Il decreto, entrato in vigore il 30 settembre u.s. si compone di otto articoli, con interventi divisi tra azioni mirate specificamente a contrastare gli effetti del caro energia ed altre dirette a dare sostegno a più ampio raggio a famiglie e imprese.
Le misure di intervento, in particolare sono divise in 3 capi:
- CAPO I – Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (artt- 1- 3)
- CAPO II – Misure in materia di versamenti fiscali (art-4)
- CAPO III – Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (artt-5-7)
Di seguito si riportano alcune delle disposizioni di maggiore interesse nel settore energetico.
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE
Bonus sociale elettrico e gas e bonus elettrico per gravi condizioni di salute
Rif. articolo 1
L’articolo 1, comma 1 introduce diverse misure dedicate al consumo domestico. In particolare:
- interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione – nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre.
Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l’art. 3 del D.L. n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh.
Si ricorda che i bonus sociali elettrico e del gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Pertanto, sulla base della disposizione in commento, con il III trimestre 2023 si è concluso il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus “base”, riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, l’ammontare dei bonus base non ha subito alcuna variazione.
- al fine di contenere, per il IV trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che ARERA provveda a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;
- proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 dell’articolo prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
Rif. articolo 3
L’articolo 3 modifica la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguarle alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01), che ha sostituito la precedente disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla Comunicazione 2014/C 00/01 del 28 febbraio 2014, disponendo, al punto 468, let. a), che gli Stati membri modifichino, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023.
I commi 1 e 2, del citato articolo precisano, quindi, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina degli incentivi alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Accedono alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in base alla nuova disciplina, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh (analogamente a quanto già previsto dal D.M. 21 dicembre 2017) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio (comma 1, let. a)) o a rischio (comma 1, let. b)) di rilocalizzazione verso regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose individuati all’allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sulla base della loro intensità energetica e della loro apertura al commercio internazionale (l’allegato individua, indicando il relativo codice NACE, 25 settori a rischio di rilocalizzazione e 91 settori ad alto rischio di rilocalizzazione);
- operano in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, soddisfi comunque i requisiti di intensità energetica e di intensità di scambi commerciali impiegati per la redazione del medesimo allegato (comma 2); in tal caso, la comunicazione della Commissione europea prevede che lo Stato membro ne dia dimostrazione con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell'Unione, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013. A tal fine, l’articolo 3, comma 2 rinvia ad un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore;
- pur non operando in alcuno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni previste dalla disciplina vigente, operando nei settori precedentemente ammessi agli incentivi, elencati negli allegati 3 e 5 alla Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (comma 1, lett. c)).
Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo.
Il comma 3 dell’articolo in esame, coerentemente con quanto previsto dalla Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea, esclude dalle agevolazioni le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».
I commi da 4 a 7 stabiliscono l’intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio.
I commi 5 e 6 ammettono agevolazioni più elevate a favore delle imprese operanti in settori a rischio rilocalizzazione o comunque beneficiarie di agevolazioni in base al previgente regime di aiuti che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in prossimità ai sensi delle disposizioni in materia di autoconsumo di energia rinnovabile (art. 30, comma 1, let. a), n. 1) e 2.1 del D.Lgs. n. 199/2021).
Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Il comma 9 affida all’ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il GSE e l’ISPRA.
I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell’ARERA e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’adozione delle disposizioni attuative.
Il comma 12 attribuisce alla Cassa per i servizi energetici ambientali CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA una relazione sull’andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.