La disciplina degli enti sportivi dilettantistici è stata oggetto di una generale riforma dell’ordinamento sportivo, avviata con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) ed attuata con i decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, da ultimo modificati con il decreto legislativo 29 agosto 2023 , n. 120 (pubblicato in GU n.206 del 04-09-2023).
La nuova disciplina – per la cui illustrazione si rinvia alla Circolare congiunta del Servizio Legislativo Legale Fiscale, Servizio Sindacale e Confcooperative Cultura Turismo Sport prot. n. 32/2022 – ha reso necessario apportare delle modifiche allo
schema di statuto di una
SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.
A MUTUALITÀ PREVALENTE DI PRODUZIONE E LAVORO
Si trasmette in allegato una scheda-vademecum per la redazione dello statuto di una società cooperativa sportiva dilettantistica corredato di note di commento predisposto dall'Area Legale di ICN (all. 1)[1], ricordando che:
- le cooperative sportive già costituite[2] devono adeguarsi alla nuova disciplina, se necessario modificando lo statuto, entro il 31 dicembre 2023 (in caso contrario saranno esposte al rischio della cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
[1] La scheda-vademecum riporta gli articoli e le note al fac-simile dello statuto di una cooperativa s.r.l., a cui si rimanda (all. 2).
[2] Infatti, l’art. 7, c. 1-quater, del d. l. vo 36/2021 (così come recentemente modificato), stabilisce che “fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023”.
Inoltre, è previsto che “le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti” alla riforma (art. 12, c. 2-bis, d.l.vo 36/2021).