Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (All.)
Decreto-legge 21 GIUGNO 2022, N. 73
(D.L. SEMPLIFICAZIONI FISCALI)
Il provvedimento reca misure urgenti per la semplificazione in materia tributaria, nonché, per gli anni 2021-2022, delle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro.
È entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, cioè il 22 giugno 2022, ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi e di ICN S.p.a. [si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49/2022, Prot. 2677].
*
a. semplificazioni del rapporto fisco-contribuente
art. 1. Soppressione obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori.
La disposizione interviene sulla disciplina dell’imposta di registro, di cui agli articoli 67 e 68, del D.P.R. n. 131/1986, inerenti il repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali[1].
art. 2. dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta.
Con la disposizione in esame si procede alla dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi-modello 730), delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef indicate dai dipendenti stessi, analogamente a quanto già avviene per i modelli 730 presentati direttamente all’Agenzia delle entrate o tramite intermediari abilitati.
art. 3. modifiche al calendario fiscale.
L’articolo apporta una serie di modifiche alle scadenze fiscali.
In particolare:
- è differito al 30 settembre il termine per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA (modello LIPE), relativamente al secondo trimestre, in luogo del precedente termine fissato al 16 settembre;
- differito entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (in luogo del precedente termine fissato al 25 del mese successivo), il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, di cui al comma 6, articolo 50, D.L. n. 331/1993;
- si interviene sulla disciplina relativa al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019. Si prevede, infatti, che per i contribuenti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche molto contenuto, il limite innanzi vigente (di € 250) entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno e non in modo frazionato (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo) il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei due o tre trimestri dell’anno stesso, è innalzato a 5.000 €;
- è differito, dal 30 giugno 2022, al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021[2].
art. 4. modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione.
La disposizione interviene sulla disciplina del domicilio fiscale di cui agli articoli 58 e 59, D.P.R. N. 600/73, al fine di semplificarne le procedure[3].
art. 5. erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.
Allo scopo di snellire gli adempimenti inerenti l’erogazione dei rimborsi fiscali di spettanza di soggetti defunti e di ridurre i tempi per l’erogazione degli stessi agli eredi beneficiari, la disposizione in esame interviene sulla disciplina di cui all’articolo 28 del D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni)[4].
art. 6. disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.
Con la disposizione in commento si prevede che, in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, non venga effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
La norma stabilisce, inoltre, che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.
Il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria[5].
*
b. semplificazioni in materia di imposte dirette
art. 7. modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato.
L’articolo chiarisce che la dichiarazione (di cui agli articoli 1, comma 2, 2, comma 8 e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017: Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e di quelli di locazione per studenti universitari) con cui si attesta la corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi definiti a livello locale, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati dopo il rilascio, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui si riferisce[6].
art. 8. estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili.
La disposizione estende, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, l’applicazione del principio c.d. di derivazione rafforzata (secondo cui la determinazione del reddito d’impresa ai fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile), alle micro-imprese di cui all’articolo 2435-bis c.c. che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (in deroga alle norme del TU delle imposte sui redditi, ex D.P.R. N. 917/86)[7].
art. 9. abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica.
L’articolo abroga, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle c.d. società in perdita sistematica, di cui all’articolo 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, D.L. n. 138/2011[8].
art. 10. semplificazioni in materia di dichiarazione irap.
Attraverso una serie di modifiche all’articolo 11, D.lgs. n. 446/97, sono introdotte alcune semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, quale base imponibile del tributo.
In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, è prevista la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, ma si esclude per detti lavoratori la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto a ricerca sviluppo e la deduzione prevista per ogni nuovo dipendente assunto che incrementa il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente[9].
art. 11. rinvio termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa.
Rinviati, dal mese di gennaio, al mese di febbraio, i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e per l’IRAP nonché, dal 15 febbraio alla fine di febbraio, quelli per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, da parte dell’Agenzia delle entrate.
*
c. semplificazioni in materia di imposte indirette
art. 12. modifica alla disciplina in materia di esterometro.
art. 13. decorrenza della sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Si interviene sulla disciplina degli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi nelle operazioni transfrontaliere.
Con le modifiche in esame, sono esonerate, tra gli altri, dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio nazionale, purché di importo non superiore a 5.000 € per ogni operazione, riguardanti acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia[10].
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, è differito al 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2022) il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere[11].
art. 14. termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
Estesi (da 20 giorni) a 30 giorni i termini per la registrazione degli atti in termine fisso formati in Italia ai fini dell’imposta di registro, allo scopo di concedere un maggior lasso di tempo per i necessari adempimenti.
art. 15. ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo.
La disposizione, introducendo un nuovo comma, il 596-bis, all’articolo 1, L. n. 147/2013, prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo a tutti gli atti, documenti e registri di cui alla tariffa annessa al TU dell’Imposta di bollo, ex D.P.R. n. 642/72, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate[12].
*
d. altre misure di semplificazione fiscale
art. 16. semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
Ridotta da 15.000 € a 5.000 € la soglia alla cui ricorrenza scatta l’obbligo informativo verso l’Agenzia delle entrate per gli intermediari bancari e finanziari che intervengono in operazioni di trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, D.L. n. 167/90, come novellato dalla disposizione in commento[13].
Il nuovo regime di trasmissione in esame si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
art. 17. semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti.
L’articolo abroga il comma 1 dell’articolo 20, D.P.R. n. 605/73, concernente l’obbligo delle P.P.A.A. e degli enti pubblici di comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura privata e non registrati.
L’abrogazione è giustificata dal fatto che le informazioni oggetto di comunicazione sono già disponibili, potendo essere rinvenute sia nelle fatture elettroniche emesse dagli operatori verso le P.P.A.A. e gli enti pubblici, sia dalla piattaforma crediti commerciali.
art. 18. modifiche alla disciplina iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
La disposizione apporta modifiche:
- all’articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. N. 633/72, riguardante il regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dalle case di cura non convenzionate con il sistema sanitario nazionale;
- al n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata allo stesso D.P.R., riguardante le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
In particolare:
- con la modifica all’articolo 10, comma 1, n. 18, sopra citato, si estende il regime di esenzione IVA delle prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura e ricovero non convenzionate, anche quando la casa di cura a sua volta acquisti la prestazione sanitaria presso un soggetto terzo (diverso da quelli elencati nel n. 19 del medesimo articolo 10) che applica il regime di esenzione. In questo caso l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo[14];
- con la modifica al n. 120, Parte III, tabella A, e allegata al D.P.R. N. 633/72, (riguardante beni e servizi soggetti all’aliquota ridotta del 10%), si estende l’applicazione dell’IVA agevolata del 10%, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi del sopra citato articolo 10, comma 1, nn. 18 e 19, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui al menzionato n. 19.
art. 19. semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali.
l’articolo in esame prevede che il modello di dichiarazione IMU, che gli enti non commerciali sono tenuti a presentare per la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono avvenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, anziché essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.[15]
*
e. ulteriori disposizioni fiscali
art. 24. disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale.
La disposizione modifica l’articolo 148, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha introdotto modifiche e correttivi al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, per contrastare gli effetti pandemici sull’economia nazionale.
Con la novella in esame, si estende anche per il 2022 la disciplina introdotta per gli anni 2020-2021[16].
art. 26. modifiche all’articolo 104, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in materia di terzo settore.
L’articolo estende l’applicabilità di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie non sottoposte a regime autorizzatorio UE, indicate nel medesimo articolo 104 e in vigore già dal 1° gennaio 2018 per alcuni enti quali ODV, APS e ONLUS (coinvolti nella trasmigrazione dai rispettivi registri al Registro unico nazionale del Terzo settore-RUNTS) ai soggetti che attraverso l’iscrizione al RUNTS hanno acquisito ex novo la qualifica di enti del Terzo settore, allo scopo di evitare disparità di trattamento[17].
*
f. procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato in materia economico-finanziaria e sociale
art. 29. modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche.
La disposizione novella l’articolo 93, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) relativo alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione a gare pubbliche, prevedendo la modalità elettronica secondo la normativa vigente, come modalità esclusiva di versamento delle cauzioni.
art. 35. proroga termini in materia di registrazione degli aiuti di stato covid-19 nel registro nazionale aiuti e per la presentazione della dichiarazione imu anno d’imposta 2021.
L’articolo proroga i termini inerenti l’obbligo di registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali non sottoposte all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione ai fini della fruizione. Gli aiuti si intendono concessi e sono registrati nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono dichiarati.
Sono pertanto prorogati i termini:
- in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023;
- in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, al 31 dicembre 2023.
La proroga in esame si applica alla registrazione nel RNA, nonché nei registri degli aiuti di Stato-Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e 3.12.
Trattasi degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1) e degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti dalle imprese a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12).
È prorogata al 31 dicembre 2023 la disciplina di esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti di cui all’articolo 31-octies, comma 1, D.L. n. 137/2020, in caso di mancata registrazione degli aiuti.
Infine, è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al periodo d’imposta 2021.
art. 39. misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.
La disposizione prevede l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie per finalità educative dirette al benessere dei figli, con una dotazione iniziale 58 milioni di € per l’anno 2022.
Il Fondo è diretto a finanziare le iniziative comunali da attuare tra il 1° giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati[18].
art. 41. cooperazione internazionale.
Incrementata di 70 milioni di € per l’anno 2022, la dotazione per il finanziamento annuale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 17 e 18, comma 2, lettera c), L. n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).
*
[1] L’articolo 67 sopra citato prevede che i soggetti indicati nell’art. 10, lettera b) e c), del D.P.R. N. 131/86, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. Il successivo articolo 68, invece, nella formulazione attuale, ante novella in esame, impone l’obbligo ai predetti soggetti di presentare i repertori ogni 4 mesi all’ufficio del registro competente per territorio, per i relativi controlli e la conseguente vidimazione.
Con la norma in esame, al fine di semplificare gli oneri amministrativi, si sostituisce la consegna quadrimestrale con la previsione che la stessa avvenga solo su richiesta dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di omessa presentazione del repertorio su iniziativa degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, è disposta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 5.164, 57.
[2] Il modello di presentazione, le istruzioni e le specifiche tecniche, sono stati approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze solo il 29 aprile 2022, tenuto conto che la trasmissione della predetta dichiarazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica e ciò ha determinato una serie di difficoltà nella trasmissione della stessa.
[3] Come regola generale, ai sensi dell’articolo 58 sopra citato, il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia è individuato nel comune in cui la persona è iscritta all’anagrafe.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è fissato nel comune in cui l’ente ha sede.
Il successivo articolo 59 sopra citato, prevede che l’Amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un soggetto nel Comune in cui lo stesso svolge in modo continuativo la sua principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è fissata la sede amministrativa.
Al ricorre di particolari circostanze, l’Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, dietro motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia fissato in un Comune diverso da quello individuato ai sensi dell’articolo 58.
In tal caso, però, l’attuale disciplina prevede la necessità di un duplice provvedimento: uno di revoca, che diviene efficace dopo 60 giorni dalla notifica e uno di variazione del domicilio, con effetto nel periodo d’imposta successivo.
Per effetto della novella in commento, pertanto, si prevede un provvedimento unico di revoca e variazione del domicilio, con effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento viene notificato.
[4] In particolare, si prevede che nei casi di eredità devoluta ex lege, salvo diversa manifestazione di volontà contraria espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate spettanti al defunto sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente presentata alla data di erogazione del rimborso, per un importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
I chiamati all’eredità che non intendono accettare il rimborso fiscale, riversano gli importi all’Agenzia delle entrate.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità di trasmissione all’Agenzia della comunicazione della diversa volontà dei soggetti chiamati all’eredità, sopra citata.
[5] Tutte le informazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria sono visualizzabili solo dal contribuente, sia accedendo al sistema, sia sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area di autenticazione.
L’Agenzia delle entrate riceve i dati per tipologia di spesa e li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che è resa disponibile ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti autorizzati.
[6] Trattasi dei contratti di locazione stipulati senza l’assistenza delle rispettive associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori. Per tali contratti “non assistiti”, sono gli accordi locali a determinare le modalità con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi locali stessi, anche rispetto alle agevolazioni fiscali.
A tale riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 105/2018, ha chiarito che per i contratti di locazione “non assistiti”, l’attestazione della rispondenza del contenuto economico/normativo all’Accordo Territoriale, esplica effetti anche ai fini delle agevolazioni fiscali: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307263/Interpello+105+2018_Risposta+n+105+del+2018.pdf/cb217618-25b8-4cd5-c95f-58d6d835b854
[7] Lo stesso principio è esteso anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi del reddito per cui non è scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa.
[8] Sono considerate società di comodo, non solo quelle non operative, ma anche quelle società in perdita sistematica, vale a dire i soggetti che hanno una situazione di perdita fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi dei cinque periodi d’imposta consecutivi, ovvero per lo stesso periodo presentino due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con reddito inferiore a quello minimo presunto, secondo la disciplina relativa alle società di comodo. Ad esse, fino alla novella in commento, erano imposti una serie di obblighi (come quello di dichiarare ai fini delle imposte sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini Irap un valore della produzione minimo).
La ratio dell’abrogazione della disciplina, si basa sull’assunto che l’attribuzione della qualifica di società di comodo in ragione dei soli risultati negativi conseguiti dall’impresa, determina l’applicazione delle conseguenze di legge a soggetti pienamente operativi e commerciali ma poco redditizi per un lungo periodo di tempo, cosa naturalmente possibile durante i periodi di crisi economica attuali.
Conseguentemente, si esclude l’applicazione dello strumento automatico penalizzante e si prevede, ai fini dell’individuazione di condotte fiscalmente illecite, lo strumento delle presunzioni semplici in sede di accertamento ordinario.
[9] Sono abrogate le deduzioni previste nei nn. 2 e 4, lettera a), comma 1, articolo 11 sopra citato, riconosciute ai soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture e poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti e delle PPAA e degli organi costituzionali) e in particolare:
- la deduzione dell’importo pari a 7.500 €, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, aumentato a 13.500 € per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni;
- la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali riguardanti i lavoratori a tempo indeterminato;
- è limitata ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, la deduzione delle spese relative a disabili, e apprendisti e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.
Infine, si prevede che, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.lgs. n. 446/97 (società commerciali, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitano attività commerciali, società di persone e imprese individuali, le società semplici e similari esercenti arti e professioni, le persone fisiche, le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola), è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
[10] In particolare, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale, quelle per cui siano state emesse e ricevute fatture elettroniche e quelle di valore non superiore a 5.000 € per ogni singola operazione non rilevanti ai fini IVA. La trasmissione è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
[11] In caso di omessa o errata trasmissione si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, entro il limite di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 200 euro per ogni mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero in caso di trasmissione corretta dei dati.
[12] Si rammenta che già l’articolo 1, comma 596, L. n. 147/2013, ha affidato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo dovuta per istanze, inviate ad una pubblica amministrazione o ente o autorità competente, anche con carte di credito, debito o prepagate. In attuazione del comma 596 sopra citato, fu emanato il provvedimento del 19 settembre 2014 disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/344570/Provvedimento+del+19092014+imposta+di+bollo_Provvedimeto+19+settembre+2014.pdf/1df9fb0e-66db-ed82-6d64-6fd5875f9dd2
[13] La modifica è diretta a coordinare gli obblighi di comunicazione con i nuovi obblighi disposti dalla normativa in materia di riciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, di attuazione della Direttiva UE 2015/849.
I soggetti obbligati alla trasmissione sono gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie non iscritte nell’Albo 106 del TUB e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, relativamente alle operazioni di importo pari o superiore a 5.000 € eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.
[14] Il numero 19) sopra citato, stabilisce che sono esenti dall’imposta anche le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto e le prestazioni di cura rese dagli stabilimenti termali.
[15] Scopo della norma è di uniformare la procedura di adozione del modello di dichiarazione per le persone fisiche, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali, stabilendo per tutti che la competenza ad adottare il modello in parola è del Ministero, nella persona del Direttore delle finanze, anziché del Ministro.
[16] La disposizione prevede, inoltre, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.
[17] Trattasi delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), già in vigore al 1° gennaio 2018 per ODV, APS e ONLUS ed estese, per effetto della disposizione in esame, agli ETS iscritti ex novo al RUNTS.
[18] Le finalità del Fondo riguardano attività dirette a contrastare gli effetti stressanti post pandemia rispetto al benessere psico-fisico, percorsi di sviluppo e crescita dei minori; attività dirette a promuovere tra i minori lo studio di materie scientifiche e tecnologiche, da svolgere nei campi estivi, nei servizi socioeducativi territoriali e nei centri con funzione educativa per i minori. Con successivo decreto interministeriale, Pari opportunità e famiglia/ MEF/Interno, verranno individuati i Comuni beneficiari e gli importi spettanti a ciascun Comune tenuto conto dei dati Istat sulla popolazione minorenne residente.