Circolari

Circ. n. 22/2021

ACCORDO NAZIONALE 6 APRILE 2021 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Facendo seguito alla nostra precedente circolare (n. 20 – prot. 1362) sul confronto avuto con i Ministri del Lavoro e della Salute, approfondiamo in questa sede i contenuti del nuovo PROTOCOLLO NAZIONALE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO appena firmato e valido per attività professionali e produttive.

Si è giunti a questo accordo, sempre su sollecitazione del Governo e dopo lunga e serrata trattativa, a distanza di circa un anno dal precedente protocollo sottoscritto dagli stessi firmatari il 24 aprile 2020 e, come noto, da tempo assunto dal legislatore quale riferimento imprescindibile per garantire idonee soluzioni di contrasto al virus in azienda.

RESTA FERMA, INFATTI, LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER QUEI CONTESTI CHE NON ADOTTINO ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO.

Così come, in via generale rimane inalterato il richiamo a favorire un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali per una condivisione e una maggior efficacia – tenendo conto delle singole specificità – delle misure da adottare nei diversi contesti.

Quindi, in linea di continuità con il precedente testo che mantiene inalterata la sua articolazione in 13 capitoli, ma tenuto conto della maggiore consapevolezza medico-scientifica nonché della significativa evoluzione normativa sviluppatasi in questi mesi sotto tanti punti di vista con riferimento al COVID-19, IL NUOVO PROTOCOLLO PUNTUALIZZA E AGGIORNA LE LINEE GUIDA ANTI-CONTAGIO CUI RIFERIRSI D’ORA IN POI.

Nell’analizzare il testo ci soffermeremo sulle principali modifiche e integrazioni degne di nota, sorvolando su alcune riformulazioni meramente lessicali o prive di particolare valore aggiunto anche perché, in molti casi, sono di recepimento di disposizioni normative intervenute nel tempo.

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1)   INFORMAZIONE

In aggiunta all’informativa che il datore di lavoro deve fornire tenendo conto delle mansioni e dei contesti lavorativi anche con riferimento ad un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), il protocollo chiarisce che laddove si rimandi in via generale all’utilizzo della mascherina chirurgica per la protezione da COVID, dovranno essere comunque impiegati dai lavoratori eventuali strumenti di protezione individuale di tutela diversa o superiore (es. facciali filtranti FFP2 o FFP3) già previsti per la mansione specifica.

2)   MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Oltre ad un opportuno aggiornamento dei riferimenti normativi sulle disposizioni che regolano i regimi di c.d. quarantena e i limiti di spostamento, il protocollo precisa che l’ingresso (il ritorno) in azienda dei lavoratori risultati positivi avverrà conformemente alla disciplina vigente - circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020(1) ed eventuali successive istruzioni - fatto salvo che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Inoltre, al fine di prevenire forme di affollamento e situazioni a rischio contagio, per coloro che avessero qualche dubbio, il protocollo richiama espressamente anche l’applicazione delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative condivise in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (le ultime, ad oggi, quelle dell’8 ottobre 2020 allegate al DPCM del 2 marzo u.s.).

3)   MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Come primo elemento di novità, si aggiunge che per l’eventuale servizio di trasporto organizzato dall’azienda per i lavoratori dovranno essere messe in atto tutte le misure per contenere il rischio di contagio (es. distanziamento, uso mascherina, etc.).

Un’altra integrazione riguarda la necessità per l’appaltatore di procedere, per il tramite del medico competente e nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali, ad informare il committente relativamente a eventuali suoi lavoratori che risultassero positivi.

4)   PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Da un lato si richiama espressamente la circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 emanata dal Ministero della Salute in materia di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Dall’altro, si sottolinea una particolare attenzione da dedicare alla pulizia delle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Resta fermo che nelle aree maggiormente colpite da virus o nelle imprese in cui si sono osservati o registrati casi, anche sospetti, andrà effettuata in aggiunta alle ordinarie attività di pulizia una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2021).

5)   PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Si sposta sotto questo capitolo l’indicazione di favorire la preparazione da parte delle aziende del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS, passaggio già contenuto nel precedente testo seppur collocato al successivo punto 6.

6)   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

In linea con gli orientamenti dell’OMS, si continua a raccomandare l’utilizzo di appropriati DPI da individuarsi in maniera opportuna a seguito di una valutazione dei rischi connessa ad una mappatura delle attività svolte.

Conseguentemente, si prescrive l’utilizzo delle “mascherine chirurgiche” sia al chiuso sia all’aperto conformemente alle norme vigenti, come richiamate nel testo (in alternativa eventualmente ammessi DPI di livello superiore).

L’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche non è richiesto unicamente per attività svolte in condizioni di isolamento in linea con il DPCM del 2 marzo u.s.,

7)   GESTIONE SPAZI COMUNI AZIENDALI

Non ci sono variazioni degne di attenzione su questo punto per cui rimane la necessità di contingentare attraverso ad esempio orari differenziati e scaglionati l’accesso a tali ambienti (mense, spogliatoi, etc.) prevedendo contestualmente una loro idonea e costante ventilazione, pulizia e sanificazione.

8)   ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE, LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Tralasciando una modifica terminologica, anche nel titolo, per cui il riferimento allo smart working viene sostituito più propriamente con l’italiano “lavoro agile e da remoto” e osservato un corretto richiamo normativo delle disposizioni (da ultimo con DPCM del 2 marzo 2021) che il legislatore ha pensato di suggerire e raccomandare in questa particolare crisi epidemica, la principale modifica interessa le trasferte che NON sono più categoricamente sospese e annullate.

Infatti, coerentemente con l’evoluzione normativa determinatasi, per le trasferte nazionali e internazionali il protocollo suggerisce al datore di lavoro l’opportunità di esaminare in collaborazione con il medico competente (MC) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) il contesto di volta in volta associato alle diverse tipologie di trasferte, considerando in particolare la situazione epidemiologica che caratterizza la sede di destinazione.

9)   GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Non ci sono variazioni su questo punto per cui rimane l’impegno per favorire in particolare orari di ingresso e uscita scaglionati.

10)    SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE

Per le riunioni necessarie e urgenti e per le quali è impossibile la modalità di collocamento a distanza, oltre al distanziamento interpersonale e a un’adeguata pulizia e areazione dei locali viene ora anche esplicitato l’uso della mascherina chirurgica o di dispositivi di livello superiore.

Anche in questo caso, in sintonia con l’attuale quadro normativo, non esiste più un divieto assoluto per attività formative in aula viste le deroghe previste dalla disciplina vigente ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM del 2 marzo 2021 come puntualmente richiamate nel protocollo e tra cui rientrano anche i corsi in materia di salute e sicurezza.

Alla luce di tale nuova previsione, nel protocollo viene eliminata la possibilità per un soggetto di continuare a svolgere uno specifico ruolo o una determinata funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. addetto all’emergenza) anche in caso di mancato completamento dell’aggiornamento o della formazione previste.

11)    GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

In aggiunta a febbre superiore a 37,5° e a sintomi di infezione respiratoria si aggiungono quelli “simil-influenzali”, tra i presupposti che fanno scattare l’isolamento del soggetto e la comunicazione alle autorità sanitarie competenti, da gestire - come ora precisato - anche con il coinvolgimento del medico competente.

12)    SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Questo capitolo viene profondamente rivisto soprattutto in ragione delle indicazioni fornite in questi mesi ai medici competenti da Ministero del Lavoro e Ministero della Salute in materia di sorveglianza sanitaria su tutta una serie di profili (es. lavoratori fragili, segnalazione “contatti stretti”, rispetto della privacy, etc.) e dei nuovi strumenti di testing/screening impiegabili anche nelle imprese.

Ciò non toglie che nel nuovo testo è presente anche una sollecitazione perché il medico competente valuti di riprendere le visite previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria di carattere generale. Questo in maniera graduale e pur sempre nel rispetto di condizioni di salute e sicurezza, considerato anche l’andamento epidemiologico nel contesto territoriale di riferimento.

Ribadito il ruolo centrale del medico competente, tenuto a collaborare nell’esercizio della sua funzione con tutta una serie di attori (datore di lavoro, RSPP, RLS/RLST e Autorità sanitaria), per la riammissione al lavoro di un soggetto positivo al virus ci si atterrà alla normativa di riferimento.

A riguardo ricordiamo che il protocollo al precedente punto 2 (vedi sopra), richiami le regole previste dalla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 nonché, comunque, un reingresso di lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno solo dopo negativizzazione del tampone molecolare o antigenico accertato da struttura accreditata/autorizzata al SSN.

La riformulazione del capitolo in esame specifica inoltre che i soggetti risultati positivi con ricovero ospedaliero (e non più tutti i soggetti che risultino contagiati), indipendentemente dalla durata della malattia, dovranno comunque essere sottoposti dal MC alla visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lett. e-ter del T.U. 81/2008 in materia di salute e sicurezza (visita di norma prevista per la ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi). Ciò al fine di verificare l’idoneità alla mansione e anche per valutare profili specifici di rischiosità.

13)    AGGIORNAMENTO DEL SUL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Non ci sono variazioni sul punto, restando impianto di governance già definito:

Ø laddove possibile, Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;

Ø in alternativa, per ovviare alle difficoltà nelle imprese piccole e medie, istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli eventuali organismi per la salute e sicurezza – se costituiti – e con il coinvolgimento degli RLST e comunque dei rappresentanti delle parti sociali;

Ø su iniziativa delle parti firmatarie dell’accordo, potranno essere costituite a livello territoriale o settoriale Comitati in linea con le finalità del Protocollo coinvolgendo anche ASL e istituzioni chiamate alla gestione delle diverse misure per fronteggiare la diffusione del virus.

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Si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario e si rinvia alla lettura del Protocollo allegato per un’analisi puntuale su tutto il relativo contenuto.