Circolari

Circ. n. 22/2021

ETS – Sentenza Corte di giustizia 29 aprile 2021 (Causa C-617/2019- Granarolo spa c. Ministero dell’ambiente) – nozione di impianto e di gestore.

mercoledì 12 maggio 2021

Con sentenza del 29 aprile 2021 (in Allegato), resa nella causa C-617/2019, la Corte di giustizia è intervenuta a fornire importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina in materia di Emission Trading (ETS) e, in particolare, sulla nozione di impianto e di gestore. 

Il ricorso è stato proposto nell’ambito di una controversia tra la Granarolo SpA contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Italia), il Ministero dello Sviluppo economico (Italia) e il Comitato nazionale ETS in ordine al rigetto di una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra detenuta dalla Granarolo per uno dei suoi impianti rientrante nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («ETS»). 

Oggetto della controversia, la nozione di “impianto” e di “gestore”, a seguito della cessione, da parte di Granarolo, dell’unità di cogenerazione di cui era proprietaria nello stesso sito industriale del suo stabilimento di produzione alimentare ad altra società specializzata nel settore energetico e della contestuale conclusione, con la stessa società, di un contratto di fornitura di energia con quest’ultima.

Occorre precisare che la questione non è solo terminologica o definitoria, dovendo considerare che ad una capacità inferiore a 20 MW l’unità di cogenerazione non necessita un’autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra, e che, quindi, in via generale, una diminuzione della quantità di emissioni prodotte annualmente come conseguenza della cessione dell’unità di cogenerazione potrebbe portare ad una esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina ETS.

Nella controversia in esame, il Comitato ETS sosteneva che, nonostante il contratto di fornitura di energia sottoscritto con altra società, lo stabilimento produttivo Granarolo conservava comunque un’interconnessione funzionale con l’unità di cogenerazione. In tale contesto, il Comitato aveva sostenuto il mantenimento della qualifica di gestore dell’unità di cogenerazione da parte della società Granarolo dovendo considerare comunque l’insieme delle strutture come un unico impianto ai sensi della disciplina in materia di ETS (con i conseguenti obblighi di restituzione delle quote di emissione per ogni tonnellata di CO2eq emessa).  Il Comitato, ETS, in particolare, sosteneva che la cessione dell’unità di cogenerazione non modifica la configurazione dell’impianto continuando a sussistere un nesso funzionale tra tale unità di cogenerazione e lo stabilimento produttivo e che, quando un’unità di cogenerazione è tecnicamente collegata allo stabilimento produttivo e può avere un impatto sulle emissioni complessive, la si dovrebbe considerare parte di un unico impianto insieme allo stabilimento produttivo e assoggettarla pertanto a un’unica autorizzazione, anche qualora tale unità di cogenerazione si trovi al di fuori del sito di produzione.

Sulla questione, la Corte ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. con riferimento alla nozione di impianto, considerato che, nel caso di specie, la connessione tra l’unità di cogenerazione e lo stabilimento produttivo non contribuisce all’integrità del processo tecnico delle attività svolte nella centrale termica di tale stabilimento e, di conseguenza, i criteri di cui all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 non sono soddisfatti, l’unità di cogenerazione e la centrale termica non possono essere considerate come costituenti un solo ed unico impianto ai sensi di tale disposizione:

  2. con riferimento alla nozione di gestore occorre esaminare se, nel caso in cui il proprietario di uno stabilimento produttivo abbia ceduto ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di detto stabilimento, sia venuto meno, a seguito di tale trasferimento, il controllo di tale proprietario sul funzionamento dell’unità di cogenerazione e, di conseguenza, sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di quest’ultima. In una tale situazione, detto proprietario non può essere considerato, dopo il trasferimento, come il gestore dell’unità di cogenerazione.

Conclusivamente, la Corte ha stabilito che: “l’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra…. se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva”.

 

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.