Circolari

Circ. n. 22/2020

Decreto Semplificazione – Disposizioni in materia ambientale ed energetica

Con il decreto-legge 76/2020 (attualmente in fase di conversione in legge) sono state adottate disposizioni in materia di semplificazione.

Con riferimento ai settori dell’ambiente e dell’energia, in particolare, il Capo II del Titolo IV del decreto (Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) contiene le specifiche semplificazioni ambientali (artt.50-55), mentre il Capo III del medesimo Titolo (artt.56-64) contiene le semplificazioni in materia di green economy.

Si segnalano di seguito gli articoli di maggiore interesse.

 

  • Art. 50.  Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale

La disposizione introduce diverse modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) (Parte II del codice ambientale), prevedendo alcuni strumenti finalizzati, da un lato a garantire una accelerazione delle procedure e, dall’altro lato, a superare la procedura di infrazione n. 2019/2308 avviata dalla Commissione europea scorretto recepimento della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

Tra le modifiche intervenute si segnalano la riduzione dei termini previgenti (in particolare nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (co. 1, lett. c), d) e m)).

 

  • Art. 51.  Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

Le disposizioni introdotte hanno la finalità di garantire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, con riferimento ad interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA. A tale scopo è previsto che con D.P.C.M., siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali assoggettate, dal Codice ambientale.

 

  • Art. 52.  Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

L’articolo introduce nel codice ambientale l’articolo 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) che disciplina una procedura finalizzata ad ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, con particolare riferimento ad interventi ed opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici.

In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell’art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto “Sblocca Italia”), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica, per la realizzazione di determinate opere.

 

  • Art. 53.  Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

L’articolo 53 modifica l’art. 252 del Codice dell’ambiente (che disciplina la bonifica dei siti di interesse nazionale) definendo una procedura preliminare finalizzata a consentire l’effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, in modo che in caso di superamento delle contaminazioni, si possa procedere alle successive fasi (caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica).  Viene quindi previsto un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, in modo da velocizzare l’iter e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni, e l’erogazione di risorse per le bonifiche dei cd. siti “orfani” (vale a dire siti in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione).

 

  • Art. 54.  Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico

Le modifiche introdotte intervengono sulle attribuzioni dei Presidente delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La nuova disposizione prevede, inoltre, la possibilità di svolgere Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Sono quindi attribuite alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI).

 

  • Art. 55.  Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

La norma interviene su diverse disposizioni della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991) con particolare riferimento alle previsioni relative alla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale ed all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

 

  • Art. 56.  Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

L’articolo 56, che apre il Capo III, Semplificazioni in materia di green economy, introduce, innanzitutto, alcune modifiche al decreto legislativo 28/2011, al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (commi 1-2).

In particolare, è previsto che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. E’ inoltre previsto che siano individuati con decreto, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, con la precisazione che non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, ferme restando            , se previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La norma, quindi, estende la semplificazione della dichiarazione di inizio lavori asseverata, senza valutazioni ambientali e paesaggistiche o la necessità di atti di assenso comunque denominati, agli interventi su impianti esistenti e alle modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Sono quindi previsti dalla nuova disposizione specifici meccanismi finalizzati ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (commi 3-6).

I commi 7 ed 8 del nuovo articolo intervengono sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili.

Le disposizioni introdotte con il comma 7 sono particolarmente importanti.

Il comma 7, lettera a), in particolare, interviene sull’articolo 42, del d.lgs.28/2011 che disciplina le attività di controllo svolte dal GSE disponendo che se emergano violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi possa essere disposta il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.

La modifica introdotta consiste nell’inserimento dell’inciso secondo il quale il GSE deve comunque procedere in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, posti a fondamento dell’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo. La norma citata, in particolare, dispone che un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato a seguito di silenzio-assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

 

Il comma 7, lettera b), modifica, ancora, il comma 3-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n.28/2011 prevedendo che nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica ovvero nell’ambito di attività di verifica, ai fini del rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, siano necessarie le seguenti condizioni:

- che il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto;

- che tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

Non è più richiesto, come nel testo originario, che le difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

Il comma 7, lettera c), modifica il comma 3-ter del citato articolo 42 al fine di prevedere che, per entrambe le fattispecie indicate dal comma 3-bis (rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli) sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo.

Il comma 8 prevede la necessità di applicare quanto disposto nel comma 7 anche ai procedimenti ancora in corso.

 

  • Art. 57.  Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

L’articolo 57 definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta aperte al pubblico, stabilendo, per queste, il principio del libero accesso non discriminatorio, ovvero in aree private, prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.

 

  • Art. 59.  Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

L’articolo estende ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto “altrove” previsto dall’articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009 (comma 1). Interviene, inoltre, sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto altrove (comma 2).

Al riguardo, si ricorda che il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto “altrove”, previsto dall’articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009, come introdotto dall’articolo 1, comma 65, della legge n. 160 del 2019 ha lo scopo di incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consentendo agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.

 

  • Art. 61.  Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica

La disposizione dell’articolo 61 mira a semplificare i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, prevedendo che al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, con decreto interministeriale siano adottate le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Le linee guida devono assicurare la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture.

 

  • Art. 62.  Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia

L'articolo 62 contiene delle disposizioni di modifica della disciplina sulla costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica.

Nella norma, in particolare:

 - sono definiti gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica, che sono quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tali interventi sono distinti dagli altri che possono essere considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la cui esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento;

- è prevista la possibilità di realizzazione degli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale non connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- sono descritte le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico.

 

  • Art. 63.  Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque

La norma contiene disposizioni finalizzate miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne e delle infrastrutture irrigue, prevedendo l’adozione da parte del Ministero delle politiche agricole di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo e di un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo.

E’, quindi, previsto uno stanziamento per i primi interventi di attuazione dell’articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

 

  • Art. 64.  Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

La disposizione prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

L’articolo 1, comma 86 della legge di bilancio 202 (legge n.160 del 2019), in particolare, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad  intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a  titolo  oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo  di  operazioni  e nella  misura  massima  dell'80  per  cento,  al  fine  di  sostenere programmi  specifici  di  investimento   e   operazioni,   anche   in partenariato  pubblico-privato,  finalizzati  a  realizzare  progetti economicamente  sostenibili  e  che   abbiano   come   obiettivo   la decarbonizzazione dell'economia, l'economia  circolare,  il  supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso  della plastica e la sostituzione della plastica con materiali  alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento  e  la mitigazione dei  rischi  sul  territorio  derivanti  dal  cambiamento climatico e, in generale, programmi  di  investimento  e  progetti  a carattere innovativo e ad elevata  sostenibilità  ambientale  e  che tengano conto degli impatti sociali.

L’articolo 64, disciplina, quindi, anche il sistema delle garanzie da parte di SACE S.p.A. (la società per azioni interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti).