Con il decreto-legge
76/2020 (attualmente in fase di conversione in legge) sono state adottate
disposizioni in materia di semplificazione.
Con riferimento ai
settori dell’ambiente e dell’energia, in particolare, il Capo II del Titolo IV
del decreto (Semplificazioni in materia di attività di
impresa, ambiente e green economy) contiene le specifiche semplificazioni ambientali
(artt.50-55), mentre il Capo III del medesimo Titolo (artt.56-64) contiene le semplificazioni
in materia di green economy.
Si segnalano di
seguito gli articoli di maggiore interesse.
La disposizione
introduce diverse modifiche alla disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA) (Parte II del codice ambientale), prevedendo alcuni
strumenti finalizzati, da un lato a garantire una accelerazione delle procedure
e, dall’altro lato, a superare la procedura di infrazione n. 2019/2308 avviata
dalla Commissione europea scorretto recepimento della direttiva 2011/92/UE,
come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
Tra le modifiche
intervenute si segnalano la riduzione dei termini previgenti (in particolare
nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di
rilascio del provvedimento unico ambientale) e la creazione di una disciplina
specifica per la valutazione ambientale in sede statale, dei progetti necessari
per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (co. 1,
lett. c), d) e m)).
-
Art. 51. Semplificazioni in
materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi
infrastrutturali
Le disposizioni
introdotte hanno la finalità di garantire l’accelerazione e la semplificazione
delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, con riferimento ad
interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA. A tale scopo è
previsto che con D.P.C.M., siano individuati gli interventi urgenti finalizzati
al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle
categorie progettuali assoggettate, dal Codice ambientale.
L’articolo introduce
nel codice ambientale l’articolo 242-ter (Interventi e opere nei siti
oggetto di bonifica) che disciplina una procedura finalizzata ad ampliare e
semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro
di terreni che sono oggetto di bonifica, con particolare riferimento ad interventi
ed opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie
per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre
opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione
del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione
energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti
termoelettrici.
In tale ambito, si
disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e
gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto
dai commi da 7 a 10 dell’art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto “Sblocca
Italia”), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica,
per la realizzazione di determinate opere.
L’articolo 53
modifica l’art. 252 del Codice dell’ambiente (che disciplina la bonifica dei
siti di interesse nazionale) definendo una procedura preliminare finalizzata a
consentire l’effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di
bonifica, in modo che in caso di superamento delle contaminazioni, si possa procedere
alle successive fasi (caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del
progetto di bonifica). Viene quindi
previsto un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della
caratterizzazione e dell’analisi di rischio, in modo da velocizzare l’iter e
ridurre i passaggi amministrativi intermedi.
Si prevede poi il
rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice
suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate
condizioni, e l’erogazione di risorse per le bonifiche dei cd. siti “orfani” (vale
a dire siti in cui non sia possibile individuare il responsabile della
contaminazione).
Le modifiche
introdotte intervengono sulle attribuzioni dei Presidente delle regioni,
subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari
per la mitigazione del rischio idrogeologico. La nuova disposizione prevede,
inoltre, la possibilità di svolgere Conferenze di servizi con modalità
telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la
mitigazione del dissesto idrogeologico. Sono quindi attribuite alcune facoltà
alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani
stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI).
La norma
interviene su diverse disposizioni della legge quadro sulle aree protette
(legge 6 dicembre 1991) con particolare riferimento alle previsioni relative alla
nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alla procedura di
approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle
zone di promozione economica e sociale ed all'utilizzo beni demaniali in
concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.
L’articolo 56, che
apre il Capo III, Semplificazioni in materia di green economy, introduce,
innanzitutto, alcune modifiche al decreto legislativo 28/2011, al fine di semplificare
e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli
impianti a fonti rinnovabili (commi 1-2).
In particolare, è
previsto che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad
oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal
progetto proposto. E’ inoltre previsto che siano individuati con decreto, per
ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica
sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, con la
precisazione che non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare
sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere
connesse, ferme restando , se
previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La norma, quindi,
estende la semplificazione della dichiarazione di inizio lavori asseverata,
senza valutazioni ambientali e paesaggistiche o la necessità di atti di assenso
comunque denominati, agli interventi su impianti esistenti e alle modifiche di
progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e
dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a
seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti
eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che
comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti
fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della
sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio
non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo
non superiore al 20 per cento;
c) impianti
fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli
fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni
in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie
su cui i moduli sono collocati;
d) impianti
idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata,
comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
Sono quindi
previsti dalla nuova disposizione specifici meccanismi finalizzati ad
incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (commi 3-6).
I commi 7 ed 8 del
nuovo articolo intervengono sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in
materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità
per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore
delle energie rinnovabili.
Le disposizioni
introdotte con il comma 7 sono particolarmente importanti.
Il comma 7, lettera
a), in particolare, interviene sull’articolo 42, del d.lgs.28/2011 che
disciplina le attività di controllo svolte dal GSE disponendo che se emergano
violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi possa essere
disposta il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il
recupero delle somme già erogate.
La modifica introdotta
consiste nell’inserimento dell’inciso secondo il quale il GSE deve comunque
procedere in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge
7 agosto 1990, n. 241, posti a fondamento dell’annullamento d’ufficio dell’atto
amministrativo. La norma citata, in particolare, dispone che un provvedimento
amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non
superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui
il provvedimento si sia formato a seguito di silenzio-assenso, e tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il comma 7,
lettera b), modifica, ancora, il comma 3-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n.28/2011
prevedendo che nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione
delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il
rilascio di titoli di efficienza energetica ovvero nell’ambito di attività di
verifica, ai fini del rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento
del provvedimento di riconoscimento dei titoli, siano necessarie le seguenti
condizioni:
- che il GSE
riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa
vigente alla data di presentazione del progetto;
- che tali
difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni
false o mendaci rese dal proponente.
Non è più
richiesto, come nel testo originario, che le difformità non derivino da
documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
proponente.
Il comma 7,
lettera c), modifica il comma 3-ter del citato articolo 42 al fine di prevedere
che, per entrambe le fattispecie indicate dal comma 3-bis (rigetto dell’istanza
di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei
titoli) sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti
standard, analitici o a consuntivo.
Il comma 8 prevede
la necessità di applicare quanto disposto nel comma 7 anche ai procedimenti
ancora in corso.
L’articolo 57
definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici in apposite aree di sosta aperte al pubblico, stabilendo, per
queste, il principio del libero accesso non discriminatorio, ovvero in aree
private, prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.
L’articolo estende
ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio
sul posto cosiddetto “altrove” previsto dall’articolo 27, comma 4-bis, della
legge n. 99 del 2009 (comma 1). Interviene, inoltre, sulle modalità con le
quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del
servizio dello scambio sul posto altrove (comma 2).
Al riguardo, si
ricorda che il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto “altrove”,
previsto dall’articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009, come
introdotto dall’articolo 1, comma 65, della legge n. 160 del 2019 ha lo scopo di
incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti
rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consentendo
agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di
edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di
usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza
alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti
strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica,
fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli
oneri generali del sistema elettrico.
La disposizione
dell’articolo 61 mira a semplificare i procedimenti autorizzativi delle
infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, prevedendo che al fine di
agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti,
affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica,
con decreto interministeriale siano adottate le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e
l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Le
linee guida devono assicurare la semplificazione delle procedure autorizzative,
tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture.
L'articolo 62 contiene delle disposizioni di modifica della disciplina sulla
costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica.
Nella norma, in particolare:
- sono
definiti gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti
all'autorizzazione unica, che sono quelli che producono effetti negativi e
significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica
superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tali
interventi sono distinti dagli altri che possono essere considerati modifica
non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la cui esecuzione è
subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo
economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista
dell'intervento;
- è prevista la
possibilità di realizzazione degli interventi concernenti nuove opere civili o
modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno dell’area di
centrale non connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non
comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere
civili esistenti, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA);
- sono descritte
le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico
funzionali alle esigenze del settore elettrico.
La
norma contiene disposizioni finalizzate miglioramento della funzionalità delle
aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne e delle infrastrutture
irrigue, prevedendo l’adozione da parte del Ministero delle politiche agricole
di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati
dall'ONU per il 2030 e del Green new deal
europeo e di un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi,
di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di
adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di
consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati
dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo
idraulico irriguo.
E’,
quindi, previsto uno stanziamento per i primi interventi di attuazione
dell’articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per
l'anno 2021.
La disposizione prevede
che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente
sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020
- possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente
alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi
ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare
i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni
e servizi sostenibili;
b) progetti tesi
ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con
particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità
multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e
l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
L’articolo 1,
comma 86 della legge di bilancio 202 (legge n.160 del 2019), in particolare,
autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad intervenire attraverso la concessione di una
o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un
portafoglio collettivo di operazioni
e nella misura massima
dell'80 per cento,
al fine di
sostenere programmi
specifici di investimento
e operazioni, anche
in partenariato pubblico-privato, finalizzati
a realizzare progetti economicamente sostenibili
e che abbiano
come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia,
l'economia circolare, il
supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione
dell'uso della plastica e la
sostituzione della plastica con materiali
alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile,
l'adattamento e la mitigazione dei rischi
sul territorio derivanti
dal cambiamento climatico e, in
generale, programmi di investimento
e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità
ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
L’articolo 64,
disciplina, quindi, anche il sistema delle garanzie da parte di SACE S.p.A. (la
società per azioni interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti).