Con la presente approfondiamo l’insieme degli strumenti messi a disposizione dal provvedimento Cura Italia in termini di congedi, permessi e voucher baby-sitting in favore dei lavoratori (artt. 23, 24 e 25) alla luce di ulteriori istruzioni fornite dall’INPS con le circolari in oggetto.
La nostra attenzione si focalizza soprattutto sugli aspetti rilevanti per i DATORI DI LAVORO che dovranno gestire le richieste dei lavoratori che volessero usufruire di tali istituti, avendo già nei giorni scorsi ampiamente descritto le disposizioni in questione – commenti al D.L. 18/2020(1) e al messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo u.s. (2) a cui si rimanda.
Pertanto, con riferimento alla CIRCOLARE N. 45 IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI, ci preme evidenziare soprattutto quanto precisato nel PARAGRAFO 2 per i lavoratori dipendenti nonché nei PARAGRAFI 8.1 e 8.2 dedicati rispettivamente alla compilazione dei flussi Uniemens e DMAG (settore agricolo) da parte dei datori di lavoro per l’indicazione in particolare delle giornate di congedo fruite. Ricordiamo che congedi e permessi sono fruibili anche da collaboratori e autonomi iscritti comunque all’INPS.
Rispetto al nuovo congedo praticabile dal 5 marzo in presenza di figli fino a 12 anni e fruibile per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 % della retribuzione, l’INPS precisa che la frazionabilità è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
Inoltre, i genitori lavoratori che volessero fruirne devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, fermo restando che nelle more di adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda ancora in corso, tali congedi andranno comunque riconosciuti e le imprese dovranno provvedere all’anticipo della relativa indennità.
In linea generale, infatti, i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare per conto dell’INPS l’indennità prevista, vedendosi poi successivamente conguagliata la stessa.
Ovviamente la richiesta potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020, compreso il fatto che, come previsto dal legislatore, coloro che avessero già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano fruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti (i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione delle scuole rientreranno infatti d’ufficio nel congedo COVID-19).
L’INPS affronta anche il caso dei genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni per i quali, come noto, l’art. 23 del decreto-legge riconosce comunque il diritto di astenersi dal lavoro, ma senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro: tali lavoratori devono presentare domanda solamente al proprio datore di lavoro.
Ricordiamo che in assoluto i congedi esaminati non spettano se nel nucleo familiare vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
L’INPS richiama inoltre (paragrafi 5 e 6) le specifiche disposizioni in termini di miglior favore, come previsto dalla norma, per i genitori di figli con handicap grave, tra cui in particolare la fruizione dei 15 giorni di congedo straordinario per nucleo familiare o l’innalzamento di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (e quindi fino ad un totale di 18 giorni) dei 3 giorni di permesso mensile già loro spettanti ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992.
A completamento di quanto detto, con la CIRCOLARE N. 44 IN MATERIA DI VOUCHER BABY SITTING – anche se ancora NON è possibile presentare le domande (si attende ulteriore comunicazione) - l’INPS detta alcune precisazioni per l’utilizzo di questo strumento dedicato ai genitori lavoratori in alternativa a congedi e permessi.
Ricordiamo che tali voucher, fino ad un valore massimo di 600 euro a famiglia – 1.000 € nel caso di personale medico, infermieristico e socio-sanitario – sono spendibili relativamente a prestazioni occasionali erogate durante il periodo di sospensione di asili e scuole (per ora fino al 3 aprile p.v.).
Un’importante novità ammessa dall’INPS, in deroga alla disciplina generale sul Libretto Famiglia di cui all’art. 54-bis del decreto-legge 50/2017, consiste nel poter utilizzare anche un lavoratore che risulta già alle dipendenze del medesimo genitore committente (ad esempio una baby sitter in favore della medesima famiglia relativamente a prestazioni eventualmente aggiuntive rispetto a quelle già contrattualizzate).
Infine, corre l’obbligo di precisare che sia per i voucher baby-sitting, ma anche per le indennità in favore di lavoratori autonomi, collaboratori, professionisti, stagionali, lavoratori dello spettacolo e OTD agricoli sempre previste dal decreto-legge n. 18/2020, sebbene vi siano state smentite a mezzo stampa sul ricorso ad un click-day per le rispettive richieste, di fatto vige secondo la legge un accoglimento delle domande nel limite delle risorse stanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Al momento, pertanto, non è corretto sostenere che saranno accolte tutte le domande pervenute in presenza dei requisiti previsti.
È sempre possibile, e auspicabile, che s’intervenga a modificare detta procedura in sede di conversione del decreto legge ora all’esame del Parlamento.
Nel rimandare alle circolari allegate e ai nostri precedenti in materia per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 18 del 21 marzo 2020 – prot. n. 1044.