Come noto, la legge di bilancio del 2017(1) ha introdotto in
materia previdenziale significativi interventi per la c.d. flessibilità in
uscita, che si sostanziano in una sorta di alleggerimento dei requisiti per
accedere alla pensione, a vantaggio di determinate categorie e in presenza di
precise condizione.
Si tratta di strumenti dedicati in maniera specifica ai singoli lavoratori, ovviamente
anche soci-lavoratori, cui compete la scelta di praticarli presentando
domanda all’INPS.
L’argomento merita di essere
approfondito anche dalle imprese cooperative soprattutto in un’ottica di ricambio generazionale e di complessivo
ringiovanimento della forza lavoro presente nelle aziende.
Mancano ancora altri due decreti in
materia di APE volontaria e APE
aziendale che, certamente, avranno un impatto maggiore sulle imprese e
sulla valutazione interna rispetto ai lavoratori vicini alla pensione.
Tra queste misure trovano ora
attuazione:
-
la
c.d. APE SOCIALE (art. 1, commi 179 e ss., della legge di
bilancio 2017);
-
un’agevolazione
in termini di requisiti per il pensionamento anticipato di c.d. LAVORATORI PRECOCI (art. 1, commi 195-198, legge di bilancio 2017).
Si tratta di misure che, peraltro, pur dovendo essere richieste dai singoli
lavoratori, implicano la predisposizione/presentazione di tutta una serie di
documenti/certificati per i quali sono chiamati in causa i datori di lavoro.
Ad esempio, d’ora in poi anche le cooperative potrebbero essere
interpellate dai lavoratori per vedersi certificare/documentare lo svolgimento
di determinate attività particolarmente rischiose e faticose che rientrano tra
quelle che possono dare accesso sia all’APE sociale sia alla pensione
anticipata per i lavoratori precoci.
Diverse
di queste attività (cfr.
allegato ai decreti attuativi) incrociano
settori in cui operano molte cooperative ad esempio:
-
conduttori di mezzi pesanti e camion,
-
personale impegnato in professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche/ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
-
addetti all’assistenza personale di persone in condizioni
di non autosufficienza,
-
insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli
asili nido,
-
facchini addetti allo spostamento merci e assimilati,
-
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
-
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di
rifiuti.
Commentare entrambe le misure in
un’unica circolare, nonostante ciascuna di esse è attuata attraverso uno
specifico DPCM e illustrata prontamente dall’INPS con distinta circolare,
dipende dal fatto che le stesse sono riconducibili ad un medesimo filone di
intervento e si caratterizzano per un impianto di regole da rispettare molto
simile.
Ciò non toglie che spiegheremo i
tratti salienti dei 2 strumenti in maniera separata ponendo attenzione in via
prioritaria all’APE SOCIALE e declinando,
in entrambi i casi, direttamente/unicamente le puntuali istruzioni applicative
offerte dall’INPS (già di per sé ciascuna circolare è ampiamente
illustrativa del relativo DPCM a cui si riferisce).
≈ ≈ ≈
-
APE SOCIALE (DPCM 23 maggio
2017, n. 88-Circolare INPS n. 100, 16 giugno 2017)
Lo strumento consiste
nella possibilità per alcune specifiche
categorie di lavoratori over 63 (a cui oggi mancano quindi 3 anni e 7 mesi
alla pensione di vecchiaia) di
anticipare comunque la propria uscita dal lavoro, vedendosi contestualmente riconoscere dallo Stato in questo lasso di
tempo - per 12 mesi all’anno, no 13esima/14esima - un’indennità mensile, non
rivalutabile, pari in sostanza alla pensione, fino ad un massimo di 1.500 €.
Sebbene venga resa
concretamente fruibile solo ora, la prestazione può essere retroattivamente riconosciuta a partire dal 1° maggio
2017, in presenza ovviamente del ricorrere dei requisiti richiesti, nel limite delle risorse stanziate per ogni
singolo anno (in totale circa 2,4 MLD dal 2017 al 2023).
Trattandosi di un
istituto che assume in realtà natura
assistenziale si decade se
durante il periodo di fruizione il beneficiario non mantenga la residenza in
Italia o se diventi titolare di una pensione anticipata.
La prestazione
risulta compatibile con lo svolgimento
da parte del beneficiario durante il periodo di fruizione, di un’attività
lavorativa che non determini in un anno redditi da lavoro dipendente o da
co.co.co. superiori a 8.000 € lordi oppure da lavoro autonomo sopra i 4.800 €.
In termini di requisiti
e condizioni che, in base alla norma, gli over 63 devono possedere per
richiedere l’APE SOCIALE la circolare offre ulteriori chiarimenti, qui di
seguito sintetizzati per ciascuna delle 4
categorie di potenziali fruitori:
-
disoccupati a causa di licenziamenti, anche collettivi,
o di dimissioni che hanno terminato da
almeno 3 mesi la fruizione integrale dell’indennità di disoccupazione e con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni – secondo la circolare lo status di
disoccupazione andrà verificato presso i centri per l’impiego, il richiedente
dovrà eventualmente attendere il termine anche dell’ASDI (in caso percepisca
quella prestazione dopo la NASpI), mentre per gli OPERAI AGRICOLI lo sfasamento
temporale con cui viene loro riconosciuta l’indennità di disoccupazione
agricola determina un diverso calcolo dei tempi in cui bisogna risultare disoccupati
e percepire la relativa indennità (fruibile anche in maniera contestuale
rispetto ad una richiesta di APE sociale, proprio perché l’indennità di
disoccupazione va ricondotta a periodi antecedenti);
-
soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente
di primo grado convivente con handicap
grave e con un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni. Secondo la circolare l’APE sociale può
essere riconosciuta ad uno solo dei soggetti che assistono la stessa persona
con handicap grave;
-
soggetti con un’invalidità civile riconosciuta pari ad
almeno il 74% e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
-
lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva di
almeno 36 anni e occupati da almeno 6 anni consecutivi in attività particolarmente
rischiose e faticose puntualmente elencate nell’Allegato A del DPCM e avente
tutte un livello di tariffazione INAIL non inferiore al 17‰. Come anticipato in
premessa, tra queste sono ricomprese diverse attività riconducibili a
settori in cui operano molte nostre cooperative e quindi esercitate dai loro
soci-lavoratori e lavoratori (es. personale sanitario/infermieristico,
facchini, addetti pulizie e operatori ecologici, maestre asili nido e scuola
materna) – la circolare richiama
la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 53, comma 1, del D.L.
50/2017(2) convertito in
legge n. 96 del 21 giugno 2017, in base alla quale eventuali interruzioni dell’attività in questi ultimi 6 anni per un
periodo complessivamente non superiore a 12 mesi NON rilevano, qualora
siano compensate dallo svolgimento della
medesima attività per un periodo corrispondente nel 7° anno precedente la
decorrenza dell’APE.
In via generale, ai fini del conteggio delle anzianità
contributive l’INPS esclude la possibilità del c.d. cumulo dei periodi
assicurativi – reso ancora più agevole come noto dalla legge di bilancio
2017 – in quanto trattasi come detto di una prestazione
assistenziale e non pensionistica.
Si tratta di requisiti e condizioni che saranno accuratamente esaminati attraverso
lo scambio di dati e verifiche incrociate cui collaboreranno congiuntamente
Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL e INL.
Allo scopo è stato siglato da tutte queste amministrazioni un
apposito PROTOCOLLO – allegato anch’esso alla circolare – e riportante un fac-simile
dell’attestazione con cui il datore di lavoro dovrà certificare al lavoratore
che lo richiede lo svolgimento di attività rischiose/faticose che possono dar
diritto all’APE SOCIALE.
Come specificato
nella circolare - paragrafo 5.2 - il
richiedente dovrà allegare alla sua domanda tale dichiarazione del datore di
lavoro (un’attestazione singola per ciascun datore di lavoro se abbia prestato
tali attività per più imprese) congiuntamente al contratto di lavoro o ad una
busta paga. L’INPS descrive puntualmente
per ogni singolo requisito eventualmente da certificare tutta la documentazione
necessaria da allegare alla domanda.
L’identificazione di
categorie di soggetti molto puntuali che possono optare per tale facoltà, la
presenza di requisiti molto specifici da documentare, insieme al vincolo di
rientrare negli stanziamenti previsti per questa misura sperimentale,
praticabile in termini generali fino a tutto il 2018, determinano un INSIEME DI PROCEDURE MOLTO COMPLESSO, ARTICOLATO
SU DIVERSE FASI CON TEMPISTICHE PERENTORIE DA RISPETTARE e PRECISI DOCUMENTI DA
ALLEGARE.
In termini operativi, il processo viene
avviato con la PRESENTAZIONE all’INPS,
in via telematica, da parte del lavoratore interessato di una (prima) “DOMANDA
DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’APE SOCIALE”.
Tali domande, verificate le condizioni di
accessibilità, saranno accolte nel
limite delle risorse stanziate considerando
in primo luogo la maggiore vicinanza/prossimità del singolo lavoratore al
raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (quindi in
linea generale sulla base dell’età) e, in caso di parità, esaminando l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse domande.
Nella tabella seguente è illustrata la TEMPISTICA per le DOMANDE:
Anno in cui si
maturano requisiti APE sociale
|
Termine invio domanda
per riconoscimento condizioni accesso
|
Termine
segnalazione INPS su esito domanda e possesso requisiti
|
2017
|
Entro
15 luglio 2017
|
Entro
15 ottobre 2017
|
Se
presentate dopo, ma entro 30 novembre 2017
|
Entro
31 dicembre 2017*
|
2018
|
Entro
31 marzo 2018
|
Entro
30 giugno 2018
|
Se
presentate dopo, ma entro 30 novembre 2018
|
Entro
31 dicembre 2018*
|
* Tali
domande potrebbero essere ammesse solo se dopo aver esaminato/accolto le
domande presentate entro la prima scadenza avanzino dei finanziamenti per
l’anno di riferimento
A fronte della
presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, il
potenziale beneficiario potrebbe trovarsi di fronte a 3 scenari diversi:
-
OK: sono accertate
le condizioni di accesso e sono disponibili le risorse per cui viene indicata
la prima decorrenza utile per fruirne;
-
OK, con RINVIO DECORRENZA PRESTAZIONE: sono accertate le condizioni, ma non ci sono
risorse disponibili per cui viene differita la possibilità di ricorrere all’APE
sociale (scenario che a nostro avviso si può concretizzare però unicamente
per il 2017, dato che dopo il 2018 al momento questa misura sperimentale cessa
di essere praticabile);
-
NO: la domanda viene
rigettata perché non sussistono le condizioni.
A questa istanza, se
ne aggiunge una seconda, la vera e concreta DOMANDA
DI ACCESSO ALL’APE SOCIALE da presentare, sempre in via telematica all’INPS, o
contestualmente alla prima - qualora il soggetto sia già in possesso sin
dall’inizio di tutti i requisiti richiesti - oppure in corso d’anno qualora tali requisiti venissero a perfezionarsi
successivamente.
E’ ovvio che l’accettazione della prima
domanda – di riconoscimento delle condizioni – è prodromica e funzionale all’accettazione
della vera domanda di accesso al beneficio.
Nella circolare – par.
5 - l’INPS distingue puntualmente i requisiti tra quelli che bisogna possedere
al momento della domanda di certificazione delle condizioni per il possibile accesso
all’APE (es. status di disoccupato, convivenza da almeno 6 mesi con soggetto in
handicap grave) e quelli che vanno esaminati ”in via prospettica” in quanto
possono invece essere maturati in corso d’anno (es. età di 63 anni, anzianità
contributiva dei 30 e dei 36 anni, 6/7 anni di svolgimento dell’attività
gravosa).
Infine, rimandando
per ulteriori chiarimenti al DPCM e alla circolare INPS, segnaliamo che in
via generale la prestazione decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della seconda domanda
di accesso all’APE Sociale, anche se in fase di prima applicazione dato
il ritardo nell’attuazione per i
soggetti che avessero già maturato i requisiti il beneficio spetterà anche per
i mesi precedenti con una decorrenza comunque non precedente al 1° maggio 2017.
≈ ≈ ≈
-
PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI
(DPCM 23 maggio 2017,
n. 87 e Circolare INPS n. 99, 16 giugno 2017)
Sempre nel limite delle risorse stanziate dalla
legge di bilancio 2017 - 360 milioni nel 2017 e circa 500/600 milioni in
media a partire dal 2018 – si riconosce la possibilità di andare in pensione con soli 41 anni di anzianità
contributiva, a prescindere dall’età, ai c.d. LAVORATORI PRECOCI, vale a
dire per quei lavoratori con almeno 12 mesi di contributi versati per periodi di lavoro effettivi prima
di aver compiuto 19 anni – che
rientrano nelle stesse categorie appena viste che legittimano la fruizione dell’APE
sociale o che sono impegnati in attività riconosciute come usuranti (senza
ovviamente l’applicazione dei requisiti di anzianità contributiva ivi previsti,
in quanto qui sono richiesti per tutti almeno 41 anni).
L’impianto applicativo di questa
misura, desumibile dal combinato disposto del relativo DPCM e della circolare
INPS, è molto simile a quanto visto in
precedenza per l’APE sociale con un analogo meccanismo procedurale articolato
in più fasi: prima, presentazione in via telematica della domanda di
riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, poi domanda telematica
di pensionamento.
Tuttavia in questo
caso, diversamente che dall’APE Sociale,
siamo di fronte ad un trattamento
pensionistico che entra a regime in maniera strutturale e non sperimentale, con
l’applicazione delle regole previdenziali generali compresa, ad esempio, la
possibilità di raggiungere il requisito contributivo di 41 anni anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi versati
presso diverse gestioni.
L’essere una misura
praticabile anche oltre il 2018 determina una situazione per cui il requisito di anzianità contributiva di
41 anni richiesto potrebbe essere suscettibile di aggiornamento in quanto
allo stesso si applicano, a decorrere dal
2019 gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita.
Ne consegue anche che sono diverse le TEMPISTICHE per le DOMANDE:
Anno maturazione requisiti
previd. di lavoratore precoce
|
Termine invio
domanda per riconoscimento condizioni accesso
|
Termine
segnalazione INPS su esito domanda e possesso requisiti
|
2017
|
Entro 15 luglio
2017
|
Entro 15 ottobre
2017
|
Se presentate dopo,
ma entro 30 novembre 2017
|
Entro 31 dicembre
2017*
|
Dal 2018
|
Entro 1 marzo di
ciascun anno
|
Entro 30 giugno di
ciascun anno
|
Se presentate dopo,
ma entro 30 novembre di ciascun anno
|
Entro 31 dicembre
di ciascun anno*
|
* Tali
domande potrebbero essere ammesse solo se dopo aver esaminato/accolto le
domande presentate entro la prima scadenza avanzino dei finanziamenti per
l’anno di riferimento
I possibili esiti della domanda di
certificazione dei requisiti sono gli stessi contemplati per l’APE Sociale
(per cui si rimanda a quanto detto in precedenza, fatto salvo che in questo
caso il rinvio della prestazione per la mancanza di risorse nell’anno in cui si
fa domanda dovrebbe comunque trovare comunque un positivo riscontro data la
valenza strutturale e non sperimentale di questa misura).
Per un
approfondimento dei requisiti
e della documentazione probante
che i soggetti richiedenti sono tenuti rispettivamente a possedere e ad
allegare alla domanda rimandiamo a quanto detto sopra, perché valgono esattamente le stesse regole
viste in materia di APE Sociale, comprese le deroghe specifiche applicabili
agli operai agricoli nonché il medesimo Protocollo per lo scambio di
dati e informazioni stipulato da Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL e
INL.
L’unica
specificità, in questo caso, riguarda la possibilità di fruire della misura
anche da parte di soggetti occupati in LAVORI
USURANTI (categoria che non rileva come visto ai fini della fruizione
invece dell’APE Sociale).
Tali lavoratori, premesso
che rimangono inalterate le attività già da tempo riconosciute come tali,
sono tenuti a rispettare le regole
stabilite dal Decreto Legislativo n. 67/2011 - peraltro leggermente
attenuate dal legislatore proprio in occasione dell’ultima legge di bilancio
2017 (art. 1, commi 206-209) – e le modalità con cui documentare il possesso
dei requisiti già emanate in passato dall’INPS con riferimento a questa
specifica categoria di soggetti.
Rimandando per
ulteriori chiarimenti al DPCM e alla circolare INPS, segnaliamo che in via
generale il trattamento pensionistico sarà corrisposto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della (seconda) domanda di pensione.
Anche se in fase di
prima applicazione e dato il ritardo
accumulato nell’emanazione del Decreto, per
i soggetti che avessero già maturato i requisiti il beneficio spetterà anche
per i mesi precedenti con una decorrenza comunque non oltre il 1° maggio 2017.
Infine, ci preme
evidenziare che diversamente dall’APE Sociale NON viene legittimata alcuna possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendente/autonomo nel periodo di
fruizione del pensionamento anticipato, almeno fino a quando non si raggiungono
i requisiti di pensionamento vigenti per la generalità dei lavoratori.
(1)
Nostra
circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.
(2) Nostra circolare n. 14 del 2 maggio 2017 – prot. n. 2200