Circolari

Circ. n. 22/2017

ATTUAZIONE INTERVENTI FLESSIBILITA’ PENSIONISTICA di cui alla Legge di Bilancio 2017.

Come noto, la legge di bilancio del 2017(1) ha introdotto in materia previdenziale significativi interventi per la c.d. flessibilità in uscita, che si sostanziano in una sorta di alleggerimento dei requisiti per accedere alla pensione, a vantaggio di determinate categorie e in presenza di precise condizione.

Si tratta di strumenti dedicati in maniera specifica ai singoli lavoratori, ovviamente anche soci-lavoratori, cui compete la scelta di praticarli presentando domanda all’INPS.

L’argomento merita di essere approfondito anche dalle imprese cooperative soprattutto in un’ottica di ricambio generazionale e di complessivo ringiovanimento della forza lavoro presente nelle aziende.

Mancano ancora altri due decreti in materia di APE volontaria e APE aziendale che, certamente, avranno un impatto maggiore sulle imprese e sulla valutazione interna rispetto ai lavoratori vicini alla pensione.

 

Tra queste misure trovano ora attuazione:

  • la c.d. APE SOCIALE (art. 1, commi 179 e ss., della legge di bilancio 2017);

     

  • un’agevolazione in termini di requisiti per il pensionamento anticipato di c.d. LAVORATORI PRECOCI (art. 1, commi 195-198, legge di bilancio 2017).

Si tratta di misure che, peraltro, pur dovendo essere richieste dai singoli lavoratori, implicano la predisposizione/presentazione di tutta una serie di documenti/certificati per i quali sono chiamati in causa i datori di lavoro.

Ad esempio, d’ora in poi anche le cooperative potrebbero essere interpellate dai lavoratori per vedersi certificare/documentare lo svolgimento di determinate attività particolarmente rischiose e faticose che rientrano tra quelle che possono dare accesso sia all’APE sociale sia alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Diverse di queste attività (cfr. allegato ai decreti attuativi) incrociano settori in cui operano molte cooperative ad esempio:

  • conduttori di mezzi pesanti e camion,

  • personale impegnato in professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche/ospedaliere con lavoro organizzato in turni,

  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza,

  • insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido,

  • facchini addetti allo spostamento merci e assimilati,

  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,

  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Commentare entrambe le misure in un’unica circolare, nonostante ciascuna di esse è attuata attraverso uno specifico DPCM e illustrata prontamente dall’INPS con distinta circolare, dipende dal fatto che le stesse sono riconducibili ad un medesimo filone di intervento e si caratterizzano per un impianto di regole da rispettare molto simile.

Ciò non toglie che spiegheremo i tratti salienti dei 2 strumenti in maniera separata ponendo attenzione in via prioritaria all’APE SOCIALE e declinando, in entrambi i casi, direttamente/unicamente le puntuali istruzioni applicative offerte dall’INPS (già di per sé ciascuna circolare è ampiamente illustrativa del relativo DPCM a cui si riferisce).

   

  1. APE SOCIALE (DPCM 23 maggio 2017, n. 88-Circolare INPS n. 100, 16 giugno 2017)

Lo strumento consiste nella possibilità per alcune specifiche categorie di lavoratori over 63 (a cui oggi mancano quindi 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia) di anticipare comunque la propria uscita dal lavoro, vedendosi contestualmente riconoscere dallo Stato in questo lasso di tempo - per 12 mesi all’anno, no 13esima/14esima - un’indennità mensile, non rivalutabile, pari in sostanza alla pensione, fino ad un massimo di 1.500 €.

Sebbene venga resa concretamente fruibile solo ora, la prestazione può essere retroattivamente riconosciuta a partire dal 1° maggio 2017, in presenza ovviamente del ricorrere dei requisiti richiesti, nel limite delle risorse stanziate per ogni singolo anno (in totale circa 2,4 MLD dal 2017 al 2023).

Trattandosi di un istituto che assume in realtà natura assistenziale si decade se durante il periodo di fruizione il beneficiario non mantenga la residenza in Italia o se diventi titolare di una pensione anticipata.

La prestazione risulta compatibile con lo svolgimento da parte del beneficiario durante il periodo di fruizione, di un’attività lavorativa che non determini in un anno redditi da lavoro dipendente o da co.co.co. superiori a 8.000 € lordi oppure da lavoro autonomo sopra i 4.800 €.

In termini di requisiti e condizioni che, in base alla norma, gli over 63 devono possedere per richiedere l’APE SOCIALE la circolare offre ulteriori chiarimenti, qui di seguito sintetizzati per ciascuna delle 4 categorie di potenziali fruitori:

  1. disoccupati a causa di licenziamenti, anche collettivi, o di dimissioni che hanno terminato da almeno 3 mesi la fruizione integrale dell’indennità di disoccupazione e con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 annisecondo la circolare lo status di disoccupazione andrà verificato presso i centri per l’impiego, il richiedente dovrà eventualmente attendere il termine anche dell’ASDI (in caso percepisca quella prestazione dopo la NASpI), mentre per gli OPERAI AGRICOLI lo sfasamento temporale con cui viene loro riconosciuta l’indennità di disoccupazione agricola determina un diverso calcolo dei tempi in cui bisogna risultare disoccupati e percepire la relativa indennità (fruibile anche in maniera contestuale rispetto ad una richiesta di APE sociale, proprio perché l’indennità di disoccupazione va ricondotta a periodi antecedenti);

  2. soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Secondo la circolare l’APE sociale può essere riconosciuta ad uno solo dei soggetti che assistono la stessa persona con handicap grave;

  3. soggetti con un’invalidità civile riconosciuta pari ad almeno il 74% e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

  4. lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e occupati da almeno 6 anni consecutivi in attività particolarmente rischiose e faticose puntualmente elencate nell’Allegato A del DPCM e avente tutte un livello di tariffazione INAIL non inferiore al 17‰. Come anticipato in premessa, tra queste sono ricomprese diverse attività riconducibili a settori in cui operano molte nostre cooperative e quindi esercitate dai loro soci-lavoratori e lavoratori (es. personale sanitario/infermieristico, facchini, addetti pulizie e operatori ecologici, maestre asili nido e scuola materna)la circolare richiama la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 50/2017(2)  convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, in base alla quale eventuali interruzioni dell’attività in questi ultimi 6 anni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi NON rilevano, qualora siano  compensate dallo svolgimento della medesima attività per un periodo corrispondente nel 7° anno precedente la decorrenza dell’APE.

In via generale, ai fini del conteggio delle anzianità contributive l’INPS esclude la possibilità del c.d. cumulo dei periodi assicurativi – reso ancora più agevole come noto dalla legge di bilancio 2017 – in quanto trattasi come detto di una prestazione assistenziale e non pensionistica.

Si tratta di requisiti e condizioni che saranno accuratamente esaminati attraverso lo scambio di dati e verifiche incrociate cui collaboreranno congiuntamente Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL e INL.

Allo scopo è stato siglato da tutte queste amministrazioni un apposito PROTOCOLLO – allegato anch’esso alla circolare – e riportante un fac-simile dell’attestazione con cui il datore di lavoro dovrà certificare al lavoratore che lo richiede lo svolgimento di attività rischiose/faticose che possono dar diritto all’APE SOCIALE.

Come specificato nella circolare - paragrafo 5.2 - il richiedente dovrà allegare alla sua domanda tale dichiarazione del datore di lavoro (un’attestazione singola per ciascun datore di lavoro se abbia prestato tali attività per più imprese) congiuntamente al contratto di lavoro o ad una busta paga. L’INPS descrive puntualmente per ogni singolo requisito eventualmente da certificare tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda.

L’identificazione di categorie di soggetti molto puntuali che possono optare per tale facoltà, la presenza di requisiti molto specifici da documentare, insieme al vincolo di rientrare negli stanziamenti previsti per questa misura sperimentale, praticabile in termini generali fino a tutto il 2018, determinano un INSIEME DI PROCEDURE MOLTO COMPLESSO, ARTICOLATO SU DIVERSE FASI CON TEMPISTICHE PERENTORIE DA RISPETTARE e PRECISI DOCUMENTI DA ALLEGARE.

In termini operativi, il processo viene avviato con la PRESENTAZIONE all’INPS, in via telematica, da parte del lavoratore interessato di una (prima) “DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’APE SOCIALE”.

Tali domande, verificate le condizioni di accessibilità, saranno accolte nel limite delle risorse stanziate considerando in primo luogo la maggiore vicinanza/prossimità del singolo lavoratore al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (quindi in linea generale sulla base dell’età) e, in caso di parità, esaminando l’ordine cronologico di presentazione delle stesse domande.

 

Nella tabella seguente è illustrata la TEMPISTICA per le DOMANDE:

Anno in cui si maturano requisiti APE sociale

Termine invio domanda per riconoscimento condizioni accesso

Termine segnalazione INPS su esito domanda e possesso requisiti

2017

Entro 15 luglio 2017

Entro 15 ottobre 2017

Se presentate dopo, ma entro 30 novembre 2017

Entro 31 dicembre 2017*

2018

Entro 31 marzo 2018

Entro 30 giugno 2018

Se presentate dopo, ma entro 30 novembre 2018

Entro 31 dicembre 2018*

* Tali domande potrebbero essere ammesse solo se dopo aver esaminato/accolto le domande presentate entro la prima scadenza avanzino dei finanziamenti per l’anno di riferimento

A fronte della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, il potenziale beneficiario potrebbe trovarsi di fronte a 3 scenari diversi:

  1. OK: sono accertate le condizioni di accesso e sono disponibili le risorse per cui viene indicata la prima decorrenza utile per fruirne;

  2. OK, con RINVIO DECORRENZA PRESTAZIONE: sono accertate le condizioni, ma non ci sono risorse disponibili per cui viene differita la possibilità di ricorrere all’APE sociale (scenario che a nostro avviso si può concretizzare però unicamente per il 2017, dato che dopo il 2018 al momento questa misura sperimentale cessa di essere praticabile);

  3. NO: la domanda viene rigettata perché non sussistono le condizioni.

A questa istanza, se ne aggiunge una seconda, la vera e concreta DOMANDA DI ACCESSO ALL’APE SOCIALE da presentare, sempre in via telematica all’INPS, o contestualmente alla prima - qualora il soggetto sia già in possesso sin dall’inizio di tutti i requisiti richiesti - oppure in corso d’anno qualora tali requisiti venissero a perfezionarsi successivamente.

E’ ovvio che l’accettazione della prima domanda – di riconoscimento delle condizioni – è prodromica e funzionale all’accettazione della vera domanda di accesso al beneficio.

Nella circolare – par. 5 - l’INPS distingue puntualmente i requisiti tra quelli che bisogna possedere al momento della domanda di certificazione delle condizioni per il possibile accesso all’APE (es. status di disoccupato, convivenza da almeno 6 mesi con soggetto in handicap grave) e quelli che vanno esaminati ”in via prospettica” in quanto possono invece essere maturati in corso d’anno (es. età di 63 anni, anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni, 6/7 anni di svolgimento dell’attività gravosa).

Infine, rimandando per ulteriori chiarimenti al DPCM e alla circolare INPS, segnaliamo che in via generale la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della seconda domanda di accesso all’APE Sociale, anche se in fase di prima applicazione dato il ritardo nell’attuazione per i soggetti che avessero già maturato i requisiti il beneficio spetterà anche per i mesi precedenti con una decorrenza comunque non precedente al 1° maggio 2017.

   

  1. PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

    (DPCM 23 maggio 2017, n. 87 e Circolare INPS n. 99, 16 giugno 2017)

Sempre nel limite delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017 - 360 milioni nel 2017 e circa 500/600 milioni in media a partire dal 2018 – si riconosce la possibilità di andare in pensione con soli 41 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età, ai c.d. LAVORATORI PRECOCI, vale a dire per quei lavoratori  con almeno 12 mesi di contributi versati  per periodi di lavoro effettivi prima di aver compiuto 19 anniche rientrano nelle stesse categorie appena viste che legittimano la fruizione dell’APE sociale o che sono impegnati in attività riconosciute come usuranti (senza ovviamente l’applicazione dei requisiti di anzianità contributiva ivi previsti, in quanto qui sono richiesti per tutti almeno 41 anni).

L’impianto applicativo di questa misura, desumibile dal combinato disposto del relativo DPCM e della circolare INPS, è molto simile a quanto visto in precedenza per l’APE sociale con un analogo meccanismo procedurale articolato in più fasi: prima, presentazione in via telematica della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, poi domanda telematica di pensionamento.

Tuttavia in questo caso, diversamente che dall’APE Sociale, siamo di fronte ad un trattamento pensionistico che entra a regime in maniera strutturale e non sperimentale, con l’applicazione delle regole previdenziali generali compresa, ad esempio, la possibilità di raggiungere il requisito contributivo di 41 anni anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi versati presso diverse gestioni.

L’essere una misura praticabile anche oltre il 2018 determina una situazione per cui il requisito di anzianità contributiva di 41 anni richiesto potrebbe essere suscettibile di aggiornamento in quanto allo stesso si applicano, a decorrere dal 2019 gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita.

Ne consegue anche che sono diverse le TEMPISTICHE per le DOMANDE:

Anno maturazione requisiti previd. di lavoratore precoce

Termine invio domanda per riconoscimento condizioni accesso

Termine segnalazione INPS su esito domanda e possesso requisiti

2017

Entro 15 luglio 2017

Entro 15 ottobre 2017

Se presentate dopo, ma entro 30 novembre 2017

Entro 31 dicembre 2017*

Dal 2018

Entro 1 marzo di ciascun anno

Entro 30 giugno di ciascun anno

Se presentate dopo, ma entro 30 novembre di ciascun anno

Entro 31 dicembre di ciascun anno*

* Tali domande potrebbero essere ammesse solo se dopo aver esaminato/accolto le domande presentate entro la prima scadenza avanzino dei finanziamenti per l’anno di riferimento

I possibili esiti della domanda di certificazione dei requisiti sono gli stessi contemplati per l’APE Sociale (per cui si rimanda a quanto detto in precedenza, fatto salvo che in questo caso il rinvio della prestazione per la mancanza di risorse nell’anno in cui si fa domanda dovrebbe comunque trovare comunque un positivo riscontro data la valenza strutturale e non sperimentale di questa misura).

Per un approfondimento dei requisiti e della documentazione probante che i soggetti richiedenti sono tenuti rispettivamente a possedere e ad allegare alla domanda rimandiamo a quanto detto sopra, perché valgono esattamente le stesse regole viste in materia di APE Sociale, comprese le deroghe specifiche applicabili agli operai agricoli nonché il medesimo Protocollo per lo scambio di dati e informazioni stipulato da Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL e INL.

L’unica specificità, in questo caso, riguarda la possibilità di fruire della misura anche da parte di soggetti occupati in LAVORI USURANTI (categoria che non rileva come visto ai fini della fruizione invece dell’APE Sociale).

Tali lavoratori, premesso che rimangono inalterate le attività già da tempo riconosciute come tali, sono tenuti a rispettare le regole stabilite dal Decreto Legislativo n. 67/2011 - peraltro leggermente attenuate dal legislatore proprio in occasione dell’ultima legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 206-209) – e le modalità con cui documentare il possesso dei requisiti già emanate in passato dall’INPS con riferimento a questa specifica categoria di soggetti.

Rimandando per ulteriori chiarimenti al DPCM e alla circolare INPS, segnaliamo che in via generale  il trattamento pensionistico sarà corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della (seconda) domanda di pensione.

Anche se in fase di prima applicazione e dato il ritardo accumulato nell’emanazione del Decreto, per i soggetti che avessero già maturato i requisiti il beneficio spetterà anche per i mesi precedenti con una decorrenza comunque non oltre il 1° maggio 2017.

Infine, ci preme evidenziare che diversamente dall’APE Sociale NON viene legittimata alcuna possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendente/autonomo nel periodo di fruizione del pensionamento anticipato, almeno fino a quando non si raggiungono i requisiti di pensionamento vigenti per la generalità dei lavoratori.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Nostra circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.

(2) Nostra circolare n. 14 del 2 maggio 2017 – prot. n. 2200