Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026
Alcune delle questioni trattate e risolte dal citato provvedimento sono state elaborate o promosse da Confcooperative, tra le quali:
- l’abolizione del divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti previdenziali, già contenuto all’art. 26 del disegno di legge, misura particolarmente dannosa per le cooperative, provvidenzialmente soppressa in accoglimento di un emendamento avanzato da Confcooperative e da altre associazioni;
- l’esclusione delle riserve indivisibili delle banche di credito cooperativo dall’applicazione della presunzione legale di distribuzione prioritaria di utili in sede di revisione della disciplina del contributo straordinario sui cd. extraprofitti delle banche;
- l’esonero dall’iscrizione al Registro elettronico di tracciabilità (RENTRI) per gli imprenditori agricoli ex 2135, c.c. (v. Circ. Servizio Ambiente ed Energia 9 gennaio 2026, n. 1/2025 Prot. n. 34/MAP; Circ. Fedagripesca 12 gennaio 2026, Prot. n. 40/MM/ms);
- l’introduzione (ed estensione anche ai CCNL sottoscritti nel 2024) dell’agevolazione fiscale sugli incrementi retributivi contrattuali nel settore privato (tassazione agevolata al 5%) per i lavoratori con un reddito riferito al 2025 non superiore a 33 mila euro (v. Circ. Servizio Sindacale Giuslavoristico 9 gennaio 2026, n. 02/2025 P.E. 33/SV/fb);
- l’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore della plastic e della sugar tax (v. Circ. Servizio Ambiente ed Energia 9 gennaio 2026, n. 1/2025 Prot. n. 34/MAP);
- l’approvazione di 3 ordini del giorno che impegnano il Governo:
- o a considerare la specialità delle società cooperative in tema di “nuovo” regime di tassazione dei dividendi;
- o a tener conto delle peculiarità della cooperazione elettrica in sede di elaborazione del decreto ministeriale che dovrà stabilire i termini e le modalità per la presentazione di piani straordinari di investimento pluriennale da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- o a valorizzare l’esistenza di istituti tipici cooperativi (workers buyout) in sede di revisione della disciplina sull’erogazione dell’anticipazione della NASpI.
Inoltre, molti temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia; segnatamente:
Nel prosieguo si illustreranno alcune delle disposizioni di interesse, rinviando in ogni caso alle successive comunicazioni che verranno diramate dai Servizi e dalle Federazioni.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25G00212&elenco30giorni=true
Nel corso dell’esame sul provvedimento, l’Alleanza è stata audita in data 3 novembre 2025, depositando con l’occasione un articolato documento di osservazioni.
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- Fisco, disciplina contabile
(Modifica alla disciplina della tassazione dei dividendi – Articolo 1, commi 51-55). Il provvedimento ha introdotto novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, limitando l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Pertanto, saranno esenti al 95 per cento, i soli dividendi distribuiti da società (incluse le società cooperative) se relativi a partecipazioni di valore non inferiore alla soglia minima (5 per cento del capitale sociale o 500 mila di valore).
Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
Si segnala che in sede di esame parlamentare è stato approvato un ordine del giorno che – in considerazione del fatto che la partecipazione in una società cooperativa, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale, non ha mai una natura “speculativa” o “esclusivamente finanziaria” – impegna il Governo a valorizzare la specificità della struttura delle cooperative e “prevedere l’esonero dall’applicazione del requisito della soglia minima di partecipazione al capitale (…) ai fini dell’accesso al regime di parziale esenzione dei dividendi (…) per le società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all’articolo 2514 del codice civile”.
(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta – Articolo 1, commi 44-45). È disposta la riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
(Tobin tax – Articolo 1, commi 29-31). È aumentata l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd Tobin Tax).
(Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali – Articolo 1, commi 65-67). Anche negli esercizi 2025 e 2026, sarà consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione (come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato), anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Le imprese che si avvalgono di tale facoltà sono obbligate a destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva- Articolo 1, commi 68-73). Si introducono alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui cd. extraprofitti delle banche, introducendo una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili o di riserve si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell’imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell’imposta medesima.
In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40 per cento (e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l’imposta straordinaria). A seguito di tali modifiche, viene introdotto un contributo straordinario sulla riserva (anziché un’imposta sostitutiva per l’affrancamento come nel testo originario del disegno di legge), a tasso agevolato, sull’entità della riserva al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell’esercizio successivo.
Ebbene, grazie all’intervento di Federcasse e di Confcooperative, la descritta presunzione legale di distribuzione prioritaria di utili non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo. Infatti, come si è sostenuto in sede di audizione, la presunzione non si sarebbe potuta applicare alle riserve indivisibili delle banche di credito cooperativo senza violare i principi costituzionali e generali in tema di società cooperative: “i princìpi fondanti contenuti nell’art. 45 della Costituzione promuovono e preservano la funzione sociale delle cooperative, da cui discende la relativa specifica “impalcatura” giuridica e fiscale. Sicché, le riserve di utili delle banche cooperative a mutualità prevalente non sono (neanche idealmente) distribuibili, ma costituiscono una componente (pressoché totalitaria del patrimonio delle stesse banche), interamente e perennemente sottratta ex lege alla possibilità di distribuzione ai singoli soci e alla discrezionalità dell’assemblea dei soci. Una presunzione iuris et de iure siffatta non può prevalere su norme imperative di ordine pubblico economico, come quelle che presidiano i regimi delle imprese cooperative a mutualità prevalente e l’indivisibilità assoluta del patrimonio sociale costituito con gli utili nel tempo prodotti e che rappresentano l’essenziale forma di patrimonializzazione delle cooperative”.
È questa la ragione per cui il Parlamento ha approvato un emendamento che ha sancito l’inapplicabilità della presunzione legale di distribuzione prioritaria di utili alle riserve delle banche di credito cooperativo.
(Rottamazione quinquies - Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Articolo 1, comma 82-101). I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 con il pagamento in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. Presentata la domanda di adesione, entro il 30 giugno 2026 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. È consentita l’estinzione anche dei debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.
(Misure di contrasto alle indebite compensazioni articolo 1, comma 116). Viene limitata la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (tra imposte di natura diversa) ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il limite previgente era di 100.000 euro).
Sul tema della compensazione tributaria è importante segnalare che nel corso dell’esame in Senato è stata accolta una proposta avanzata da Confcooperative e dalle altre associazioni grazie alla quale è stato soppresso il comma 1 dell’articolo 26 dell’originario disegno di legge, che estendeva – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, che quindi resta limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.
(Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax – Articolo 1, comma 125). È differita l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027, in accoglimento ad una specifica proposta di Confcooperative (vedi Circ. Servizio Ambiente ed Energia 9 gennaio 2026, n. 1/2025 Prot. n. 34/MAP).
(Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento- Articolo 1, commi 138-139). Al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto UE, viene novellato il d.P.R. 633/1972 (decreto IVA) per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (o per estinguere precedenti obbligazioni) sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.
(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – Articolo 1, comma 144). È aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento.
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- Imprese
(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali – Articolo 1, commi 427-436). È riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:
- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per la disciplina analitica dell’agevolazioni si rinvia al testo di legge.
(ZES unica e Zone logistiche semplificate – Articolo 1, commi 438-452) È esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
È altresì esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno.
Si demanda a successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi di entrambi gli istituti.
Infine, viene introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica Mezzogiorno entro il 15 novembre 2025, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.
(Credito d’imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 454-466). È altresì riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali. Gli investimenti agevolati devono essere effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 [v. Circ. Fedagripesca 12 gennaio 2026, Prot. n. 40/MM/ms].
Infine, viene rimodulato ed esteso al 2026 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella ZES Unica.
(“Nuova Sabatini” – comma 468). È rifinanziata con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 la cd. “Nuova Sabatini”, misura che sostiene gli investimenti (in forma di acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese – Articolo 1, comma 469-471). Fra le altre misure:
- si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico (di cui l’1% da destinarsi alla gestione degli interventi);
- è rifinanziato per 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.
(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese – Articolo 1, commi 503-504 e commi 768-769). Sono incrementate le risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.
Inoltre, viene estesa all’anno 2026 la misura che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità del Piano Mattei.
(Esonero registro tracciabilità rifiuti – Articolo 1, comma 789). V. Circ. Servizio Ambiente ed Energia 9 gennaio 2026, n. 1/2025 Prot. n. 34/MAP.
(Garanzie pubbliche – Articolo 1, comma 878-879). Al fine di riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche:
- anzitutto si riallocano le risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI ricollocandole verso la specifica modalità della garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011;
- in secondo luogo, si prevede che la percentuale effettiva della cd. “Garanzia Archimede” sia graduata da SACE in modo proporzionalmente crescente in funzione del grado di addizionalità dell’intervento.
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- Welfare, diritti, sanità
(Cinque per mille – Articolo 1, comma 24). È incrementata la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.
(Modifiche del calcolo dell’ISEE – Articolo 1, commi 32-34 e commi 208-209). Il provvedimento reca una serie di modifiche alla disciplina del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Come noto, l'ISEE è pari al rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
Una prima modifica disposta con la legge in esame concerne i termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo del cd indicatore della situazione patrimoniale (utile per il calcolo dell’ISE), con l’innalzamento da 52.500 euro a 91.500 euro (120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane) del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto. Il medesimo limite è poi ulteriormente incrementato nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (la disciplina previgente prevedeva l’incremento per ogni figlio convivente successivo al secondo).
Una seconda modifica stabilisce che verranno incluse nel calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale le giacenze in valuta all’estero, le criptovalute e le giacenze consistenti in rimesse di denaro, anche attraverso sistemi di money transfer o d’invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
La terza modifica concerne la scala di equivalenza, essendo ridefinite le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo (introducendo una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli ed incrementando nella misura di 0,5 ciascuna le altre maggiorazioni).
(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori – Articolo 1, commi 222-223). È istituito un Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.
(Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare – Articolo 1, comma 227). È istituito il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (a copertura di interventi legislativi volti alla definizione della figura del caregiver familiare) con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
(Pari opportunità – Articolo 1, commi 228-232). Si dispone l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza.
(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale – Articolo 1, commi 333-409). Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato in misura pari a 2,38 miliardi di per l’anno 2026, 2,63 per il 2027 e 2,63 per il 2028.
Una quota pari a 100 milioni di euro è destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile; ed una pari a 80 milioni di euro per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030).
(Farmacia dei servizi – Articolo 1, commi 351-356). Si dispone che i servizi resi dalle farmacie a norma del D.Lgs n. 153/2009, siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai sensi del D.P.C.M. sui LEA del 12 gennaio 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.
(Limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati – Articolo 1, comma 400). È incrementato il limite di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026.
(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria – Articolo 1, comma 519). Il Ministero dell’istruzione riconoscerà, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.
(Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale – Articolo 1, commi 698-711). Sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza (al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia); mentre per l’individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, sono confermate le disposizioni del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Disposizioni specifiche sono dettate per la definizione dei livelli essenziali dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni e studenti con disabilità (commi 706-711). Con decorrenza dall’anno 2027, è prevista l’istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS) da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS). Ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite, è previsto uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall’anno 2027.
(Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole – Articolo 1, commi 759-761). È istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031.
(Disposizioni per il Piano Casa Italia – Articolo 1, commi 783-784). È modificata la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale e per il contrasto al disagio abitativo.
(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS – Articolo 1, comma 790). Viene modificata la disciplina di funzionamento del fondo (già istituito per l’anno 2025 con una dotazione di 100 milioni di euro) per il riconoscimento di contributi per riqualificazione energetica o strutturale degli immobili, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale. Le modifiche in esame:
- riformulano i riferimenti per la definizione dell’ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione – oltre che delle citate ONLUS – di tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro (incluse quindi le cooperative sociali e le cooperative imprese sociali);
- introducono la previsione della gestione del fondo da parte di una società in house;
- ridefiniscono l’ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale.
(Fondo prima casa – Articolo 1, comma 881). Si prevede che il Fondo prima casa operi entro un tetto massimo di impegni, fissato per il 2026 a 43.000 milioni di euro.
(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – Articolo 1, comma 908). Viene incrementato lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
(Proroga dell’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie con qualifica conseguita all’estero – Articolo 1, comma 939). Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario, viene prorogata fino al 31 dicembre 2029 la deroga che consente l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
(Misure per le dimissioni ospedaliere protette – Articolo 1, 941-943). Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, è stabilito che l’assistenza domiciliare integrata sia prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente. Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute avrà un anno di tempo per emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette.
(Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate – Articolo 1, commi 944-945). L’agevolazione in tema di IRPEF e addizionali consistente nell’imposizione sostitutiva al 5 per cento è estesa anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.
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- Altre misure (Economia sociale; diritto successorio)
(Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale- articolo 1, comma 281). La legge di bilancio prende atto dell’imminente approvazione di un Piano nazionale di azione per l’Economia sociale e istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, nominati con decreto tra i rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale.
Come noto, il Piano nazionale costituisce l’attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023 (C/2023/ 1344).
(Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà in sede successoria – Articolo 1, commi 731-732). Si interviene sulla disciplina in materia di atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare prevedendo la nullità del suddetto atto di rinuncia (cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ex art. 827 c.c.), qualora ad esso non venga allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica.
Con l’occasione sono state introdotte novità anche in tema di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42-43). A decorrere dal 2026, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni. Oppure per le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Di seguito il testo dell’Ordine del giorno: “La Camera, premesso che: il disegno di legge di bilancio per il 2026 reca, all’articolo 1, comma 51, una modifica del trattamento tributario dei dividendi ai fini delle imposte sui redditi, che limita l’operatività del principio generale di parziale imponibilità dei dividendi previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; nel dettaglio la nuova disposizione, a partire dalle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, limita l’accesso al cosiddetto « regime di esclusione » (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro, di conseguenza, in assenza di tale soglia minima di partecipazione, i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile del percipiente; considerato che la ratio del suddetto intervento si sostanzierebbe nell’introduzione di una soglia minima ragguagliata alla partecipazione al capitale della società, già prevista in altri ordinamenti europei, al di sotto della quale la parziale esenzione sui dividendi non spetterebbe stante la natura « speculativa » e « non strategica » delle partecipazioni di valore inferiore alla detta soglia; contrariamente a quanto avviene nelle società lucrative, gli utili prodotti da una società cooperativa o da un’impresa sociale costituita in forma societaria sono perlopiù destinati in via definitiva all’attività statutaria o a patrimonio e mai distribuibili ai soci, neppure dopo lo scioglimento dell’ente (nel diritto italiano tali riserve sono chiamate « riserve indivisibili » o « patrimonio indivisibile »). In tali enti, la possibilità di distribuzione dei dividendi (disciplinata per le imprese sociali all’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e per le società cooperative dall’articolo 2514 del codice civile) è fortemente limitata, essendo previsti consistenti limiti di remunerazione delle quote di capitale sottoscritte: tale disciplina costituisce un forte disincentivo all’investimento e alla partecipazione nel capitale di tali imprese; per le società cooperative il disincentivo all’investimento è ancor più rilevante per gli effetti della regola del voto capitario, nonché per i pregnanti limiti di voto e di potere gestionale imposti ai soci finanziatori che non possono mai superare un terzo dei voti complessivi e, dunque, per la sostanziale irrilevanza dell’entità della partecipazione rispetto alla distribuzione del potere di governo e gestione dell’impresa che rimane sempre ai soci ordinari; le partecipazioni inferiori al 5 per cento nel capitale delle imprese sociali e delle società cooperative in quanto strutturali e tipizzanti il modello cooperativo non potrebbero giammai considerarsi « speculative » e « non strategiche », non essendo mai rispondenti a finalità lucrative e/o remunerative dell’investimento, bensì esclusivamente di sostegno alla funzione sociale dell’impresa; i dividendi distribuiti a fronte di tali partecipazioni, in quanto fortemente limitati, non sono e in nessun modo assimilabili ai dividendi distribuiti a chi investe in una società di capitali lucrativa e, per l’effetto, sarebbe irrazionale assoggettare le imprese sociali costituite in forma societaria e le società cooperative al nuovo vincolo della soglia minima di partecipazione al capitale per accedere alla parziale esenzione del dividendo; ritenuto che il limite del 5 per cento ivi previsto non sempre qualifica la partecipazione come non determinante nella governance aziendale, soprattutto nelle società con amplissima base sociale quali quelle che assumono la forma giuridica delle società cooperative; considerato altresì che il vincolo della soglia minima di partecipazione al capitale quale condizione di accessibilità all’esenzione, se applicato indistintamente anche alle società cooperative e alle imprese sociali produrrebbe una selezione avversa agli investimenti in tali soggetti e che ciò si porrebbe in contrasto, oltre che con il principio di uguaglianza e parità di trattamento, con la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale (C/2023/1344) (in via di attuazione nel nostro paese con l’imminente approvazione di un Piano d’azione nazionale) che espressamente, al paragrafo 14, sollecita gli Stati membri ad agevolare l’investimento nel capitale dei soggetti dell’economia sociale; peraltro, l’individuazione di una soglia minima di partecipazione al capitale è in contrasto con i principi cooperativi internazionali e con i principi generali dell’ordinamento cooperativo italiano, ove il canone della « porta aperta » e della variabilità del capitale hanno sempre imposto valori di ingresso e partecipazione molto bassi e la regola dell’assenza di una soglia minima è assurta a specificità del modello cooperativo (sicché le percentuali di partecipazione dei soci sono perlopiù basse e diseguali, ma l’adesione è comunque considerata una forma fondamentale di partecipazione in un’impresa commerciale),
impegna il Governo in coerenza con le politiche governative di incentivo agli investimenti,
a valutare l’opportunità di riconsiderare gli effetti applicativi della disposizione recata dal comma 51 dell’articolo 1 del provvedimento in esame allo scopo di adottare un intervento normativo volto a prevedere l’esonero dall’applicazione del requisito della soglia minima di partecipazione al capitale previsto dal citato comma ai fini dell’accesso al regime di parziale esenzione dei dividendi per le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e per le società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all’articolo 2514 del codice civile”
[ODG 9/2750/29. Roggiani (PD)].
Sono poi introdotte (cc. 102-104) una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente).
In particolare, nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale, sono individuati i seguenti interventi: realizzazione e recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (articolo 23 del D.L. 133/2014) di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati (i); realizzazione e adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane da destinare alla locazione a canone agevolato associata anche a contratti di permuta immobiliare (ii).
È vieppiù modificato l’articolo 1, commi 282 e 284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), stabilendosi che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale sono adottate con il D.P.C.M. di approvazione del Piano casa Italia. È poi autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. per le medesime finalità previste per il Piano Casa Italia (articolo 1, comma 403, della legge di bilancio 2025, legge 207/2024).