Con la presente circolare si forniscono prime indicazioni in merito all’annunciata riforma degli ammortizzatori sociali in vigore dal 1 gennaio 2022 varata con la legge di bilancio in oggetto. La stessa contiene altre norme giuslavoristiche che verranno trattate con ulteriore apposita comunicazione, in considerazione della rilevanza del tema qui approfondito.
Come detto, si tratta di un primo commento tenuto conto che molti profili avranno necessità di essere ulteriormente approfonditi anche alla luce delle istruzioni operative che arriveranno da qui in avanti in particolare dall’INPS, ma non solo.
Infatti, il Ministero del Lavoro ha già emanato la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 - qui allegata – con la quale fornisce una prima disamina del nuovo quadro di riferimento, approfondendo soprattutto alcune modifiche di carattere generale e le novità che riguardano in particolare la CIGS (nel prosieguo del nostro commento terremo conto ovviamente, laddove rilevanti, anche delle linee di indirizzo elaborate dal Ministero).
Tecnicamente le nuove disposizioni contenute nella LEGGE di BILANCIO 2022 (art.1, commi 191-223) pubblicata in Gazzetta Ufficiale vanno a incidere significativamente sull’articolato del decreto legislativo n. 148/2015 che, come si ricorderà, aveva riformato la materia in attuazione del Jobs Act.
Per rendere più agevole l’illustrazione dei principali capitoli di riforma, abbiamo elaborato alcune SLIDES ESPLICATIVE disponibili IN ALLEGATO.
Ciò detto, prima di passare in rassegna le novità introdotte, vogliamo sottolineare che ai fini di monitoraggio e valutazione venga istituito (art. 1, comma 257) un apposito OSSERVATORIO presso il Ministero del Lavoro, partecipato dalle parti sociali, anche con lo scopo di apportare eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento.
Va infatti osservato che se da un lato la riforma muove dal legittimo presupposto di allargare, seppur in maniera differenziata, le tutele ai lavoratori - anche alla luce dell’esperienza degli ammortizzatori COVID(1) - dall’altro ciò comporta alcune preoccupanti IMPLICAZIONI IN TERMINI DI AUMENTO DI COSTI, in minima parte mitigate soltanto con riferimento all’anno 2022, per DETERMINATE TIPOLOGIE DI DATORI DI LAVORO:
Ø sia come conseguenza dell’estensione del FIS per tutte le imprese non coperte dalla CIGO a prescindere dalla loro dimensione e quindi inclusi i datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
Ø sia, soprattutto, come conseguenza dell’estensione della CIGS per tutte le imprese con più di 15 dipendenti, anche se rientranti nel FIS - cassa integrazione straordinaria a cui peraltro molte piccole realtà saranno tenute a versare senza tuttavia poterne presumibilmente attingere considerata la natura piuttosto puntuale e articolata delle causali previste per tale strumento (crisi, riorganizzazione, contratto di solidarietà).
Diversamente, ferme restando alcune novità di carattere generale, trasversali a tutti gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, il legislatore non è intervenuto in alcuna misura a modificare la disciplina della cassa integrazione ordinaria (CIGO).
In aggiunta, specificatamente PER IL SISTEMA COOPERATIVO da segnalare anche:
Ø art. 1, comma 217 - l’estensione della CISOA agricola, con le sue specifiche regole, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i SOCI-LAVORATORI di COOPERATIVE della PICCOLA PESCA di cui alla legge n. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi (che non copre però i periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivanti da fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, fattispecie per le quali tuttavia la medesima legge di bilancio 2022 proroga anche per quest’anno l’indennità giornaliera di 30 euro già riconosciuta in passato);
Ø art. 1, comma 221, lett. a) e comma 222 – l’estensione della NASPI anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato delle COOPERATIVE AGRICOLE E DEI CONSORZI AGRICOLI di cui alla legge n. 240/1984 che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, estensione che per tali lavoratori comporta anche il versamento a carico delle medesime imprese della contribuzione, a partire da quella ordinaria pari all’1,31%.
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ALCUNE MODIFICHE DI CARATTERE GENERALE per CIGO, CIGS e FIS
A) Nell’ottica di un’estensione della platea dei beneficiari degli ammortizzatori in costanza di rapporto si procede rispettivamente a:
§ riduzione da 90 a 30 giornate del requisito di anzianità presso la medesima unità produttiva fino ad oggi previsto;
§ inclusione di tutti gli apprendisti (non più soltanto quelli di secondo livello) e dei lavoratori a domicilio, con conseguente conteggio di tutti i dipendenti - dirigenti compresi - per il calcolo delle soglie dimensionali e la conseguente determinazione delle varie platee di imprese.
B) Si registra poi una riformulazione in chiave maggiormente favorevole dell’importo massimale applicabile ai trattamenti di integrazione salariale, con un sostanziale aumento del quantum soprattutto per lavoratori con retribuzioni medio-basse (dei due massimali previgenti rimane in vita infatti solo quello più alto pari a 1.199,72 €, somma tuttavia soggetta come noto a rivalutazione annuale).
C) Al fine di orientare l’utilizzo degli ammortizzatori solo in caso di effettivo bisogno, si introduce un nuovo meccanismo bonus-malus valido tuttavia dal 2025, per cui, in caso di mancata fruizione dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 2 anni dall’ultimo periodo di utilizzo, alla contribuzione addizionale prevista in via generale in capo al datore di lavoro che chiede gli ammortizzatori si applicherà una riduzione così articolata:
Contribuzione addizionale(2)
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Aliquota ordinaria
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Aliquota ridotta applicabile dal 2025
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Fino a 52 settimane
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9%
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6%
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Oltre 52 settimane fino a 104
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12%
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9%
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Oltre 104 settimane
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15%
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15%
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D) Mettendo a regime una prassi già sperimentata sotto il regime degli ammortizzatori Covid-19, in caso di pagamento diretto delle prestazioni vengono date tempistiche precise al datore di lavoro per inviare all’INPS tutti i dati necessari: entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di sospensione, ovvero, se posteriore, entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di adozione (trascorsi tali termini sono attribuiti in capo al datore di lavoro i costi connessi alla prestazione spettante al lavoratore).
E) Si opera una revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa (ovviamente diversa da quella svolta presso l’impresa che ha richiesto i trattamenti medesimi): più in particolare, si limita ai soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e al lavoro autonomo il principio vigente da tempo che esclude per il lavoratore il diritto di fruire degli ammortizzatori per le giornate di lavoro effettuate, prevedendo al contrario per i contratti a termine fino a 6 mesi la sospensione del relativo trattamento per la durata del rapporto di lavoro.
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MODIFICHE PER LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
A) Ribadito che per la CIGO nulla cambia, si assiste a una rideterminazione del campo di applicazione della CIGS eliminando nella formulazione l’elenco puntuale delle tipologie di imprese fino a qui utilizzato per circoscriverlo ed estendendola d’ora poi a tutti i datori di lavoro oltre 15 addetti non riconducibili a fondi di solidarietà bilaterali, a prescindere dall’attività svolta e dal fatto di rientrare già nel FIS(3).
In questo modo, come richiamato nella circolare ministeriale, si supera con il nuovo anno la fattispecie della c.d. CIGS “di riflesso”, che soprattutto in questo periodo di emergenza ha mostrato tutte le sue debolezze, rendendo possibile d’ora in poi alle imprese appaltatrici di servizi di mensa/ristorazione o pulizia, purché in possesso del requisito dimensionale dei 15 dipendenti, di accedere allo strumento prescindendo dall’impresa committente presso cui operano (peraltro tali realtà rientreranno, anche nel FIS, al quale dovranno la relativa contribuzione, tenuto conto del fatto che come anticipato essere coperti dalla CIGS non è più motivo di esclusione dal Fondo di integrazione salariale).
B) L’ampliamento del campo applicativo, con tutto ciò che ne comporta in termini di aumento di costi, significa ad esempio che sostanzialmente tutte le realtà del settore terziario sopra una certa dimensione, saranno tenute a versare anche la relativa contribuzione dello 0,90% per la CIGS (stessa aliquota prevista fino ad ora e, come noto, a carico per 2/3 del datore per 1/3 a carico del lavoratore). Proprio in ragione di questa estensione, solo per il 2022 e solo per i datori di lavoro soggetti anche alla contribuzione FIS, il legislatore ha previsto un parziale alleggerimento della contribuzione dovuta per quest’anno in misura pari allo 0,27% (di cui 0,9 a carico del lavoratore e 0,18 a carico del datore) – la riduzione concessa in via eccezionale è di 0,63 punti percentuali.
C) Premesso come nessuna modifica riguarda l’ipotesi della crisi aziendale, registriamo parziali aggiustamenti in materia di causali così riassumibili:
§ introduzione di nuovi riferimenti a processi di transizione e a percorsi di riqualificazione professionale e delle competenze alla base della richiesta della CIGS per riorganizzazione aziendale;
§ riformulazione e potenziamento del contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro per cui risulterà praticabile.
D) Pur non configurandosi quale nuova causale, è introdotta la fattispecie dell’accordo (sindacale) di transizione occupazionale, strumento che si sostanzia nella possibilità di richiedere un ulteriore periodo di CIGS fino a 12 mesi, successivo ad un intervento di cassa integrazione straordinaria per crisi o riorganizzazione aziendale, prevedendo contestualmente interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla loro ricollocazione attraverso le misure del Programma GOL(4) o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (es. FONCOOP).
E) Viene ridefinito il regime della condizionalità, attribuendo una maggiore cogenza al vincolo per i beneficiari della CIGS di partecipare a interventi di riqualificazione professionale e a percorsi formativi con possibile coinvolgimento anche in questo caso dei fondi interprofessionali. Evidenziato come la nuova disciplina riguardi esclusivamente i fruitori della CIGS a prescindere dall’entità della riduzione dell’orario di lavoro (a differenza della formulazione previgente che riguardava quei lavoratori soggetti a una riduzione di orario superiore al 50% e anche se beneficiari di trattamenti equivalenti a carico del FIS o dei fondi di solidarietà bilaterali), segnaliamo come la mancata e ingiustificata partecipazione a tali iniziative comporti sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla decadenza dallo stesso (le relative modalità attuative, anche sul fronte sanzionatorio, saranno definite con decreto attuativo, da emanarsi, previa intesa con Conferenza delle Regioni, entro il prossimo mese di febbraio).
F) Infine, per il solo biennio 2022-2023 vengono stanziati 150 milioni di euro per ciascun anno per la concessione in determinati casi di ulteriori trattamenti di CIGS per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 2023 in favore di imprese che abbiano saturato i limiti temporali di durata previsti dalla normativa.
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MODIFICHE PER IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A) Anche in questo caso la prima novità più rilevante è rappresentata dalla rideterminazione del campo di applicazione visto che il FIS è ora esteso a tutti i datori di lavoro non coperti da CIGO (in passato come già anticipato senza CIGO o CIGS), compresi anche quelli fino a 5 addetti (prima esclusi), a eccezione come noto di quelle realtà riconducibili ai fondi di solidarietà bilaterali o territoriali istituiti su Trento e Bolzano(5).
B) Dal punto di vista delle prestazioni, considerata l’eliminazione dell’assegno di solidarietà - non applicabile nemmeno in passato ai datori di lavoro fino a 15 addetti e ora rimpiazzato nella sostanza dal fatto che la CIGS copre comunque tutte le realtà che superano questa soglia – l’unica prestazione erogabile dal Fondo, in presenza delle medesime causali previste per la CIGO, è l’assegno di integrazione salariale, così come viene ridefinito il precedente assegno ordinario. Si tratta di uno strumento concedibile per una durata di:
§ 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
§ 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro oltre 5 dipendenti.
C) Il descritto ampliamento del campo di applicazione determina soprattutto un allargamento notevole della platea di imprese e cooperative tenute ora a versare al fondo e una contribuzione ordinaria diversa da quella pagata fino ad oggi(6), benché sempre distribuita tra datore e lavoratore (rispettivamente per 2/3 e 1/3) e scaglionata in base alla dimensione di impresa, con la nuova aliquota pari a:
§ 0,50% per datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
§ 0,80% per datori di lavoro sopra 5 dipendenti.
Tenuto conto che il passaggio dalle previgenti aliquote e che questa estensione del campo di applicazione del FIS comporta implicazioni in termini di aumento del costo del lavoro per molti datori di lavoro, tuttavia solo per l’anno 2022, il legislatore ha previsto un parziale abbattimento della contribuzione dovuta secondo il seguente schema:
Contribuzione FIS Anno 2022
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Entità riduzione
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Aliquota applicabile
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Fino a 5 dipendenti
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0,35%
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0,15%
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Tra 6 e 15 dipendenti
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0,25%
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0,55%
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Oltre 15 dipendenti
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0,11%
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0,69%
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Imprese esercenti attività commerciali - comprese quelle della logistica e le agenzie viaggi/turismo e gli operatori turistici - oltre 50 dipendenti
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0,56%
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0,24%
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In merito infine alla contribuzione addizionale a carico delle imprese e connessa come noto all’effettivo utilizzo delle prestazioni, la stessa rimane invariata rispetto al valore del 4% e solo dal 2025 tale aliquota sarà riducibile per un 40% (si pagherà in sostanza il 2,4%) nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.
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MODIFICHE PER AMMORTIZZATORI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE: NASPI e DIS-COLL
A) Per la NASPI, in aggiunta all’estensione di tale indennità anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi agricoli di cui alla legge n. 240/1984 (già trattata all’inizio della circolare), segnaliamo:
§ l’eliminazione del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti l’inizio dello stato di disoccupazione per accedervi, mettendo a regime peraltro analoga disposizione introdotta eccezionalmente in questo periodo pandemico e già in vigore sul 2021 (ovviamente resta il requisito delle 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti);
§ una riduzione dell’importo della prestazione in misura del 3% ogni mese non più a decorrere dal 4° ma dal 6° mese di percezione, ritardato all’8° nel caso di beneficiari over 55 (c.d. decalage, meccanismo peraltro sospeso in via eccezionale nel 2021 alla luce della crisi pandemica).
B) Per la DIS-COLL, invece, indennità di disoccupazione come noto prevista in favore di collaboratori coordinati iscritti alla Gestione separa INPS (non pensionati e privi di partita IVA) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino determinati requisiti, le novità riguardano:
§ in parallelo a quanto disposto per la NASpI, differimento dal 4° al 6 mese del meccanismo di decalage dell’importo del 3%/mese;
§ ampliamento della durata della prestazione, rapportata ai mesi di contribuzione accreditati nel precedente anno fino a massimo 12 mesi (contro i 6 previsti in passato, rapportati in quel caso alla metà dei mesi di contribuzione accreditabili);
§ riconoscimento della contribuzione figurativa entro determinati limiti, profilo fino ad oggi non previsto;
§ sicuramente anche in considerazione delle modifiche di cui ai punti precedenti che comportano un regime più favorevole per coloro che ne beneficiano, aumento dell’aliquota contributiva da 0,51 a 1,31 per cento (in misura quindi pari alla contribuzione ordinaria NASpI)
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(1) La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 120) stanzia in realtà ulteriori 700 milioni sul 2022 per integrazioni salari in deroga alla legislazione vigente – e quindi alla riforma qui in commento – in relazione ai differenti impatti subiti dai diversi settori produttivi “nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19”. Nel limite di tali risorse sarà un successivo provvedimento a stabilirne l’utilizzo.
(2) Osservato che non si avrà comunque alcuna riduzione relativamente alla fruizione di ammortizzatori per periodi di sospensione che determinino il superamento delle 104 settimane nel cosiddetto quinquennio mobile, ricordiamo che le percentuali indicate si applicano alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
(3) Si tratta di un rilevante cambio di paradigma perché ricordiamo come la previgente riforma degli ammortizzatori del 2015, nell’introdurre questo nuovo Fondo, lo aveva associato a quelle realtà oltre determinate soglie dimensionali che non avessero la copertura di almeno una delle due storiche casse di riferimento, prive quindi sia della CIGO che della CIGS.
(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 1 del 3 gennaio 2022 - prot. n. 3.
(5) La cui disciplina viene conseguentemente adeguata, visto che gli stessi sono ora attivabili per datori di lavoro fino a 5 addetti fuori dal campo di applicazione della CIGO e assicureranno anche l’erogazione di cassa integrazione straordinaria per le imprese con più di 15 dipendenti (seppur in assenza di specifici vincoli in termini di contribuzione, tali fondi devono comunque essere in grado di garantire, oltre che la medesima durata per l’assegno ordinario come modificata ora per il FIS, anche determinati importi in termini di trattamenti) – a riguardo, anche se il tema non interessa nella sostanza, tranne alcune eccezioni settoriali, il sistema cooperativo, sottolineiamo che il Ministero nella sua circolare abbia previsto di fatto la confluenza temporanea nel FIS dei datori di lavoro con un proprio fondo di solidarietà, fintanto che lo stesso si adegui al nuovo quadro normativo.
(6) Si ricorda che fino ad oggi la contribuzione dovuta al FIS, esclusi come detto i datori di lavoro fino a 5 addetti, era pari allo 0,45% tra 6 e 15 addetti e allo 0,65% per datori sopra i 15 dipendenti.