Circolari

Circ. n. 2/2022

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore). (G.U. n. 4 del 07/01/2022).

Si comunica che è stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 7 GENNAIO 2022, N.1 (all.1) con il quale viene rafforzato il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni e a settori particolarmente esposti, come quello universitario e dell’istruzione superiore.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè l’8 gennaio 2022, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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LE NUOVE MISURE

 

A.    ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-19

A decorrere dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, è introdotto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-19 per tutti i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea, residenti nel territorio dello Stato, nonché per gli altri stranieri soggiornanti in Italia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età[1].

L’obbligo non sussiste nel caso di comprovato pericolo per la salute, tenuto conto di specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di esenzione vaccinale.

L’obbligo vaccinale in esame si applica anche ai soggetti sopra citati che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione in esame (8 gennaio 2022) ma entro il 15 giugno 2022.

L’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale, entro il 1° febbraio 2022, è sanzionato con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro cento (100,00)[2].

Per le implicazioni relative all’applicazione del predetto obbligo sui luoghi di lavoro, si rinvia alla comunicazione del Servizio Sindacale Giuslavoristico.

 

B.     ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale già previsto (dall’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021 sopra citato, come modificato dal decreto legge in esame) tra gli altri per il personale della scuola, è esteso anche al personale delle università, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

C.     ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso a taluni servizi e attività di seguito elencati, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass Base) di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) b), c) c-bis)[3].
Trattasi di:
-          servizi alla persona (con decorrenza 20 gennaio 2022);
-          uffici pubblici, servizi postali, finanziari e servizi bancari, attività commerciali, ad eccezione di quelle ritenute necessarie per soddisfare esigenze primarie ed essenziali della persona (come supermercati e farmacie) e il cui elenco dettagliato sarà individuato con DPCM (con decorrenza 1° febbraio 2022);
-          colloqui in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori (con decorrenza 20 gennaio 2022).
Le verifiche circa il rispetto dei predetti obblighi relativi agli accessi alle attività e ai servizi sopra citati spettano ai titolari, gestori o responsabili degli stessi.
L’obbligo di possedere e, su richiesta, esibire il Green Pass Base, già previsto per l’accesso agli uffici giudiziari (per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per i componenti delle commissioni tributarie, nonché per i magistrati onorari e i giudici popolari) è esteso, dal decreto in esame, anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni giudiziarie.
Tale obbligo non si applica ai testimoni e alle parti del processo.
L’eventuale assenza del difensore, conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione del Green Pass Base, non costituisce “impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.

 

D.    GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO E MISURE URGENTI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Sono modificate le regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. In particolare, si prevede che nella gestione dei contatti stretti con persone risultate positive al Covid-19, nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni troveranno applicazione le seguenti regole:

1) nella scuola dell’infanzia (istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, ex articolo 2, comma 2, D.lgs. n. 65/2017), in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o classe, si applica alle stesse una sospensione delle attività per la durata di 10 giorni;

2)  nelle scuole primarie (ex articolo 4, comma 2, D.lgs. n. 59/2004):

-          in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla stessa la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da effettuarsi al momento di avvenuta conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni;

-          in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla stessa la didattica a distanza per 10 giorni;

3) nelle scuole secondarie di primo grado (ex articolo 4, comma 3, D.lgs. n. 59/2004), nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (ex articolo 1, comma 1, D.lgs. n. 226/2005):

-          con un caso di positività nella classe, si applica alla stessa l’autosorveglianza, con utilizzo di mascherine del tipo FFP2, con didattica in presenza;

-          con due casi di positività nella classe, per i soggetti vaccinati (con ciclo primario o dose di richiamo) ovvero per i soggetti guariti da meno di 120 giorni, si applica l’autosorveglianza con utilizzo di mascherine del tipo FFP2, con didattica in presenza. Per gli alunni non vaccinati o non guariti nei termini di cui sopra, si applica la didattica a distanza per 10 giorni;

-          con almeno 3 casi di positività nella classe, si applica alla stessa la didattica a distanza per 10 giorni.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici qualora si fosse affetti da sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Fino al 28 febbraio 2022, al fine di garantire l’attività di tracciamento dei contagi tra gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado soggette ad autosorveglianza nei termini sopra esposti attraverso l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi (in base alla prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta)  presso farmacie aperte  al  pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e  atti  a garantire la tutela della riservatezza ovvero presso  strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, D.L. n. 105/2021 è autorizzata, al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica, la spesa di € 92.505.000 per il 2022.
Per il ristoro delle farmacie e delle strutture sanitarie per i mancati introiti conseguenti, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in base ai dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

 



[1] Resta fermo, a prescindere dall’età, l’obbligo vaccinale già previsto per talune categorie di soggetti dagli articoli 4 (Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario), 4-bis (Obbligo vaccinale per i lavoratori   impiegati   in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) e 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale  della  scuola,  del  comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della  polizia  locale,  degli organismi della legge  n.  124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori), del D.L. n. 44/2021.

[2] L’irrogazione della predetta sanzione, è effettuata dal Ministero della salute, attraverso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che provvede in base agli elenchi dei soggetti inadempienti periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero stesso, tenuto conto anche dei dati disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.

[3] Certificazioni verdi rilasciate in ipotesi di:
a)       avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 
b)       avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c)       effettuazione di test antigenico rapido o molecolare;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.