Circolari

Circ. n. 2/2021

Trasporto rifiuti urbani. Delibera Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 22 dicembre 2020 - Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152

Con la delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 (in Allegato 1), l’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito le modalità da applicare per la movimentazione dei rifiuti speciali da classificare come urbani a seguito delle modifiche apportate alla definizione di rifiuto urbano dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in via transitoria, fino alla definizione delle disposizioni di adeguamento dei provvedimenti d’iscrizione delle imprese di trasporto.

In particolare, nella delibera in esame è stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

In merito, si ricorda che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di rifiuti e di economia circolare,  ha modificato, tra l’altro, la definizione di rifiuti urbani introducendo nell’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b-ter), che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani, anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (allegati introdotti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116).

Nel rinviare, per maggiori dettagli, alla lettura della circolare del Servizio Ambiente n. 40 del 2020 e, in particolare, del paragrafo 2.1.2. Focus sui rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, si precisa che, nel contesto indicato, l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 ha disposto che, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni indicate si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

La nuova normativa ha anche disciplinato, all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, di conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico e dimostrare di averli avviati al recupero.

Ciò chiarito, nella delibera approvata dall’Albo si prende atto che, allo stato, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in questione sono svolte da soggetti iscritti nella categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella categoria 2- bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152). 

Considerato che tali imprese, sebbene in possesso dei previsti requisiti, a partire dal 1° gennaio 2021, in quanto autorizzate al trasporto dei rifiuti speciali e non anche degli urbani, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in esame, l’Albo ha ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione, riconoscere ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. La possibilità riconosciuta nella Delibera va intesa come riferita anche alle imprese iscritte in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi) quando abbiano richiesto l’estensione alla categoria 4 per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi.