Con la delibera n. 4
del 22 dicembre 2020 (in Allegato 1), l’Albo nazionale gestori ambientali ha
chiarito le modalità da applicare per la movimentazione dei rifiuti speciali da
classificare come urbani a seguito delle modifiche apportate alla definizione
di rifiuto urbano dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in via
transitoria, fino alla definizione delle disposizioni di adeguamento dei
provvedimenti d’iscrizione delle imprese di trasporto.
In particolare, nella
delibera in esame è stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis
dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute
nell’allegato L-quater prodotti dalle
attività riportate nell’allegato L-quinquies,
allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, possono
effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in
data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di
adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
In merito, si ricorda
che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della nuova
direttiva comunitaria in materia di rifiuti e di economia circolare, ha modificato, tra l’altro, la definizione di
rifiuti urbani introducendo nell’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la lettera b-ter), che ricomprende, nell’ambito dei
rifiuti urbani, anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura
e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies (allegati
introdotti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116).
Nel rinviare, per
maggiori dettagli, alla lettura della circolare del Servizio Ambiente n. 40 del
2020 e, in particolare, del paragrafo 2.1.2. Focus sui rifiuti simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici, si precisa che, nel contesto
indicato, l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.
116 ha disposto che, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio
di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla
definizione di rifiuto urbano, le disposizioni indicate si applicano a partire
dal 1° gennaio 2021.
La nuova normativa ha
anche disciplinato, all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, la possibilità per le utenze non domestiche che producono
rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, di
conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico e dimostrare di averli
avviati al recupero.
Ciò chiarito, nella
delibera approvata dall’Albo si prende atto che, allo stato, le attività di
raccolta e trasporto di rifiuti in questione sono svolte da soggetti iscritti
nella categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi) o nella categoria 2- bis (produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).
Considerato che tali
imprese, sebbene in possesso dei previsti requisiti, a partire dal 1° gennaio
2021, in quanto autorizzate al trasporto dei rifiuti speciali e non anche degli
urbani, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti in esame, l’Albo ha ritenuto pertanto
opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei
tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione,
riconoscere ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis
dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato
L-quater la possibilità di
raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti
dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.
La possibilità riconosciuta nella Delibera va intesa come riferita anche alle
imprese iscritte in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
quando abbiano richiesto l’estensione alla categoria 4 per il trasporto dei
rifiuti speciali non pericolosi.