Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, segnaliamo
l’entrata in vigore del D.L. in oggetto – c.d. DECRETO MILLEPROROGHE 2021 – che contiene alcune norme in materia
di lavoro.
Ricordiamo che il provvedimento deve essere convertito
in legge e, pertanto, ha cominciato l’iter parlamentare alla Camera con il
numero 2845.
In merito alle PROROGHE CONNESSE al protrarsi dello STATO
DI EMERGENZA e COMUNQUE NON OLTRE il 31 MARZO 2021 (Art. 19 che rimanda all’Allegato 1)
segnaliamo:
-
p. 13) l’obbligo di sorveglianza straordinaria che,
introdotto con il D.L. Rilancio(1), già da tempo ricade
sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al
rischio di contagio e in relazione al quale vi è le imprese possono incaricare
– anche se non obbligate – un proprio medico competente o ricorrere a medici
del lavoro messi a disposizione da INAIL;
-
p. 29) la possibilità per i datori di lavoro privati
di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA
SEMPLIFICATA e quindi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla
legge.
La formulazione
utilizzata in realtà potrebbe rappresentare per certi aspetti una sorta di
passo indietro rispetto alla proroga introdotta nella conversione del D.L.
125/2020(2) visto
che, in quella sede, la proroga era unicamente collegata al protrarsi dello
stato di emergenza e, quindi, senza alcun termine perentorio di durata che ora
è reintrodotto e individuato nel prossimo
31 marzo. Ricordiamo che l'attivazione del lavoro agile dovrà sempre
avvenire con una comunicazione al lavoratore e l'invio della documentazione
attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni
obbligatorie. Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile
inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto
da tempo dall’INAIL e disponibile sul suo sito. Infine, occorre precisare come
questa misura vada tenuta distinta da disposizioni riguardanti lo svolgimento
delle prestazioni sempre in modalità di lavoro agile, laddove ovviamente compatibili,
per determinate categorie di soggetti quali genitori di figli under 16 in
quarantena o soggetti fragili.
ULTERIORI
PROROGHE DI INTERESSE riguardano:
-
Art. 5, comma 5: la concessione
di ulteriori 2 mesi per portare a termine il percorso di internalizzazione dei
servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole precedentemente appalti ad imprese
(anche cooperative), rinviando, alla luce dei ritardi accumulati, al 1°
marzo 2021, in luogo del 1 gennaio 2021, il termine di assunzione di tale
personale alle dipendenze dello Stato;
-
Art.
10, comma 6: sospensione
nel settore agricolo, al massimo fino al 16 febbraio 2021, del pagamento della
rata di contributi in scadenza il 16 gennaio p.v. concernente gli importi
dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020. Tutto ciò alla luce
dell’esonero contributivo per tali mesi disciplinato in favore delle filiere
agricole nell’ambito dei provvedimenti Ristori(3) e, conseguentemente, per permettere all’INPS di
rideterminare quanto dovuto dalle realtà beneficiarie di tale agevolazione;
-
Art.
11, commi 3 e 4: la proroga dei lavori per il 2021 di due Commissioni
costituite in materia previdenziale rispettivamente per la classificazione e la
comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e
assistenziali e per lo studio della gravosità delle occupazioni.
-
Art. 11, comma 9: lo slittamento di 6
mesi dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria del primo semestre 2021, con ripresa della stessa a
partire dal 1° luglio p.v. (ciò soprattutto alla luce del rallentamento
dell’attività di accertamento e di notifica dovuto alla situazione di
emergenza);
-
Art. 12, comma 1: la proroga anche per
il 2021 della possibilità di
stipulare il contratto di rete tra imprese “con causale di solidarietà”,
strumento introdotto sperimentalmente solo per l’anno 2020 in sede di
conversione(4) al D.L. Rilancio (art. 43-bis) e che, come
noto, determina la conseguente applicazione anche a questa
tipologia di contratto di rete di tutte le norme, anche lavoristiche, valide in
presenza di tale contratto. Questo con l’obiettivo di
favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle
imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi
o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
Questa proroga si spiega anche con il fatto che ad oggi non è stato ancora
emanato l’atteso decreto attuativo (DM Lavoro) relativo alle modalità operative
con cui l’impresa capo-fila individuata nel contratto di rete con causale di
solidarietà dovrà dare comunicazione circa l’attivazione della c.d.
codatorialità.
* * *
(1) Circolare
Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n.89 del 9 dicembre 2020 – prot. n. 4120.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84 del 12 novembre 2020 – prot.
n. 3737.
(4) Circolare
Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 59 del 23 luglio 2020 – prot. n. 2475.