Circolari

Circ. n. 2/2021

Decreto-Legge 28 31 dicembre 2020, n. 183 PROFILI GIUSLAVORISTICI E PREVIDENZIALI

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, segnaliamo l’entrata in vigore del D.L. in oggetto – c.d. DECRETO MILLEPROROGHE 2021 – che contiene alcune norme in materia di lavoro.

Ricordiamo che il provvedimento deve essere convertito in legge e, pertanto, ha cominciato l’iter parlamentare alla Camera con il numero 2845.

In merito alle PROROGHE CONNESSE al protrarsi dello STATO DI EMERGENZA e COMUNQUE NON OLTRE il 31 MARZO 2021 (Art. 19 che rimanda all’Allegato 1) segnaliamo:

    • p. 13) l’obbligo di sorveglianza straordinaria che, introdotto con il D.L. Rilancio(1), già da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e in relazione al quale vi è le imprese possono incaricare – anche se non obbligate – un proprio medico competente o ricorrere a medici del lavoro messi a disposizione da INAIL;

    • p. 29) la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e quindi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

      La formulazione utilizzata in realtà potrebbe rappresentare per certi aspetti una sorta di passo indietro rispetto alla proroga introdotta nella conversione del D.L. 125/2020(2) visto che, in quella sede, la proroga era unicamente collegata al protrarsi dello stato di emergenza e, quindi, senza alcun termine perentorio di durata che ora è reintrodotto e individuato nel prossimo 31 marzo. Ricordiamo che l'attivazione del lavoro agile dovrà sempre avvenire con una comunicazione al lavoratore e l'invio della documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni obbligatorie. Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto da tempo dall’INAIL e disponibile sul suo sito. Infine, occorre precisare come questa misura vada tenuta distinta da disposizioni riguardanti lo svolgimento delle prestazioni sempre in modalità di lavoro agile, laddove ovviamente compatibili, per determinate categorie di soggetti quali genitori di figli under 16 in quarantena o soggetti fragili.

ULTERIORI PROROGHE DI INTERESSE riguardano:

  • Art. 5, comma 5: la concessione di ulteriori 2 mesi per portare a termine il percorso di internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole precedentemente appalti ad imprese (anche cooperative), rinviando, alla luce dei ritardi accumulati, al 1° marzo 2021, in luogo del 1 gennaio 2021, il termine di assunzione di tale personale alle dipendenze dello Stato;

  • Art. 10, comma 6: sospensione nel settore agricolo, al massimo fino al 16 febbraio 2021, del pagamento della rata di contributi in scadenza il 16 gennaio p.v. concernente gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020. Tutto ciò alla luce dell’esonero contributivo per tali mesi disciplinato in favore delle filiere agricole nell’ambito dei provvedimenti Ristori(3) e, conseguentemente, per permettere all’INPS di rideterminare quanto dovuto dalle realtà beneficiarie di tale agevolazione;

  • Art. 11, commi 3 e 4: la proroga dei lavori per il 2021 di due Commissioni costituite in materia previdenziale rispettivamente per la classificazione e la comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali e per lo studio della gravosità delle occupazioni.

  • Art. 11, comma 9: lo slittamento di 6 mesi dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria del primo semestre 2021, con ripresa della stessa a partire dal 1° luglio p.v. (ciò soprattutto alla luce del rallentamento dell’attività di accertamento e di notifica dovuto alla situazione di emergenza);

  • Art. 12, comma 1: la proroga anche per il 2021 della possibilità di stipulare il contratto di rete tra imprese “con causale di solidarietà”, strumento introdotto sperimentalmente solo per l’anno 2020 in sede di conversione(4) al D.L. Rilancio (art. 43-bis) e che, come noto, determina la conseguente applicazione anche a questa tipologia di contratto di rete di tutte le norme, anche lavoristiche, valide in presenza di tale contratto. Questo con l’obiettivo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. Questa proroga si spiega anche con il fatto che ad oggi non è stato ancora emanato l’atteso decreto attuativo (DM Lavoro) relativo alle modalità operative con cui l’impresa capo-fila individuata nel contratto di rete con causale di solidarietà dovrà dare comunicazione circa l’attivazione della c.d. codatorialità.

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(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.89 del 9 dicembre 2020 – prot. n. 4120.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84 del 12 novembre 2020 – prot. n. 3737.

(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 59 del 23 luglio 2020 – prot. n. 2475.

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