Si comunica che la Direzione
Generale Vigilanza Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo economico ha
diramato la NOTA 10/1/2020, n. prot.
5457/2020, con la quale ha rivolto ai revisori e ispettori cooperativi
istruzioni in tema di
esclusione immediata del socio
lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro
La Direzione precisa che in linea generale non è legittima
l’esclusione immediata del socio dalla cooperativa a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro sottostante (a differenza del caso inverso per il quale
la risoluzione del rapporto associativo determina automaticamente anche
l’estinzione del rapporto mutualistico sottostante).
Tuttavia vi sono casi particolari in cui l’esclusione
immediata e contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile
(quali il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento
collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; applicazione della cd.
clausola sociale per la quale, in caso di perdita di appalto da parte della
cooperativa, vi è la conseguente assunzione del socio presso un diverso datore
di lavoro; dimissioni del socio).
Si allega la Nota ministeriale [all. 1] in una con una Nota congiunta di commento dei Servizi
dell’Alleanza (all. 2) con la
quale si procede ad una prima, condivisa interpretazione delle istruzioni
ministeriali.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti (servlegale@confcooperative.it).