Con il decreto-legge n.18 del 2020 in
oggetto indicato sono state approvate le misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in corso ed il sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese.
Nell’ambito delle disposizioni adottate,
si segnalano le previsioni che incidono sulle scadenze di alcuni adempimenti in
materia ambientale e nel settore dell’energia (estratto delle norme in
allegato).
1) VALUTAZIONI AMBIENTALI ED ISTANZE
L’articolo 103,
comma 1, del decreto-legge in esame dispone, in via generale, che “ai fini
del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
Il decreto
dispone, inoltre, che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento”.
Si ritiene,
quindi, che i procedimenti relativi ad istanze presentate e i termini per le
valutazioni ambientali in corso rientrino nella previsione di sospensione.
2) AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
L’articolo 103,
comma 2 del decreto-legge dispone che “tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità
fino al 15 giugno 2020”.
La disposizione
è di applicazione generale, incidendo, quindi, anche sulle autorizzazioni e
certificazioni ambientali in scadenza, come a titolo di esempio:
-
Autorizzazioni integrate ambientali
(Parte II – Titolo III – bis del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice
ambientale);
-
Autorizzazioni in materia di scarichi
(Parte III del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);
-
Autorizzazioni e abilitazioni in materia di
rifiuti (raccolta, trasporto, gestione - Parte IV del decreto legislativo
n.152 del 2006 – Codice ambientale);
-
Autorizzazioni in materia di emissioni (Parte
V del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);
-
Autorizzazione
unica ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e
la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
-
Autorizzazioni impianti alimentati da fonti
rinnovabili (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
-
Certificazioni in materia di gas florurati
(decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, Regolamento
di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).
3) COMUNICAZIONI AMBIENTALI
L’articolo 113,
Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, proroga
al 30 giugno 2020 alcuni termini relativi a comunicazioni ambientali.
In particolare,
con riferimento alle comunicazioni di interesse delle imprese, si segnalano:
a) PRESENTAZIONE DEL
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 2,
DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N. 70
Con riferimento
alla comunicazione indicata, si ricorda che ai sensi dell’articolo 189, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (da considerare nel testo
previgente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205 del 2010,
secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 6, comma 3-ter del
decreto-legge n.135 del 2018[1]),
sono obbligati alla presentazione della comunicazione al Catasto
dei rifiuti (MUD):
-
chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti
-
commercianti e intermediari di rifiuti senza
detenzione
-
imprese ed enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti
-
Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
-
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi
-
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del
codice ambientale, vale a dire produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali; da lavorazioni
artigianali, nonché produttori di rifiuti derivanti dalla attività di recupero
e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi.
Sono esonerati da tale obbligo:
-
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila
-
imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8
-
imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
Con riferimento alle imprese obbligate
alla comunicazione (fattispecie diversa da quella relativa all’esonero
dall’obbligo che, invece, non comporta alcun adempimento), si ricorda che, in
ogni caso, ai sensi dell’articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, che ha modificato il
comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le imprese
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti
esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e
96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice
CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono
adempiere all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto
di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I formulari
sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193.
La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le
attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei
soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità
semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia
di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
b) PRESENTAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI ALLE PILE E ACCUMULATORI IMMESSI
SUL MERCATO NAZIONALE NELL'ANNO PRECEDENTE (articolo 15, comma 3)
La disposizione
proroga le dichiarazioni a carico dei produttori di pile ed accumulatori.
In particolare,
l’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 dispone
che i produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31
marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale
nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.
Risulta
prorogata anche la comunicazione ad ISPRA da parte del Centro di coordinamento,
prevista dall’articolo 17 del medesimo decreto.
c) VERSAMENTO
DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (articolo
24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120)
E’ prorogato al
30 giugno 2020 anche Il versamento del diritto annuale d'iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del
decreto 3 giugno 2014, n.120, normalmente deve essere effettuato entro il 30
aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico
bancario o modalità telematica.
Con riferimento
alle autorizzazioni rilasciate dall’Albo nazionale gestori ambientali per le
attività iscritte ai sensi dell’articolo 212 del codice ambientale, si ritiene
che le stesse, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, debbano
intendersi prorogate fino al 15 giugno 2020, in considerazione di quanto
previsto dall’articolo 103, comma 2 del decreto- legge in esame, secondo quanto
precisato sopra. La disposizione non può ritenersi applicabile alle ipotesi di
nuova iscrizione.
-
PROVVEDIMENTI DEL
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (proroghe in materia di energia)
Oltre alle
proroghe disposte con il decreto- legge n.18/2020, si segnala che gli operatori
del settore energetico possono beneficiare anche di una proroga dei termini per
produrre dati e documenti richiesti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
nell'ambito dei procedimenti amministrativi per fonti rinnovabili ed
efficienza.
In particolare,
in considerazione dell'evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della
diffusione del Covid-19 e delle indicazioni ricevute dal Ministero dello
Sviluppo Economico per fronteggiare le possibili difficoltà degli Operatori del
settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, segnalate anche per il
tramite delle Associazioni di Categoria, il Gestore dei Servizi Energetici ha sospeso
fino al 30 aprile 2020 tutti i termini e le scadenze nell'ambito dei
procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza
energetica.
Nel dettaglio,
il GSE ha stabilito:
-
la sospensione dei termini dei procedimenti di
verifica in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi
di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
-
la proroga dei termini di tutti i procedimenti
amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale.
Le misure
adottate potranno essere riviste, in considerazione dell'evoluzione
dell'emergenza e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal
Parlamento.
Il GSE ha
comunicato che le predette misure non saranno adottate in relazione a
procedimenti amministrativi che possono concludere con esito positivo, sulla
base dei documenti già nella disponibilità degli Uffici.
[1]
Articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135: “Dal
1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico
nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la
tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”.