Si ritiene particolarmente utile diffondere in allegato le modifiche apportate dalla Commissione Europea adottate nel “Quadro Temporaneo per le Misure di aiuto di Stato” a supporto dell’economia per far fronte alla crisi economica causata dal Covid-19.
L’applicazione degli aiuti di Stato adottati il 19 Marzo 2020 ha dimostrato la necessità di introdurre ulteriori modifiche in merito ad alcune disposizioni, aventi come obiettivo garantire l’accesso ai finanziamenti e la liquidità per le imprese ma anche adottare misure volte alla promozione ed al supporto finanziario della ricerca scientifica, della capacità produttiva di prodotti e macchinari necessari a contrastare e sconfiggere il diffondersi del COVID-19. La Commissione Europea intende adottare misure anche in ambito occupazionale in grado di preservare l’occupazione negli Stati membri. Le ulteriori misure descritte ampiamente nel documento Allegato sono compatibili ai sensi dell’articolo 107(3) del trattato.
Di seguito una sintesi delle modifiche e nuove misure adottate.
MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO
1. La sezione 3.5 del precedente allegato è sostituita dal seguente
Sezione 3.5: Assicurazione sul credito all’esportazione a breve termine
La comunicazione della Commissione Europea ha constatato che mancando la capacità di assicurazione privata sufficiente per i crediti all’esportazione a breve termine (STEC), prevede che i rischi commerciabili non possono essere coperti dall’assicurazione di credito all’esportazione con il sostegno degli Stati membri. Ritiene dunque temporaneamente non assicurabili i rischi di credito all’esportazione fino al 31 Dicembre 2020;
2. Viene inserita la seguente sezione: Sezione 3.6 Aiuto per la ricerca e lo Sviluppo Covid-19
Viene ritenuto fondamentale supportare la ricerca e lo sviluppo R&D Covid-19 per affrontare l’attuale crisi sanitaria:
I. L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
II. Presentando domanda scritta di aiuto per nuovi progetti e dunque la domanda deve essere presentata prima dell’inizio o ampliarne l’ambito se i lavori sono già in corso;
III. Ammissibili tutti i costi necessari per supportare il progetto di ricerca & sviluppo inclusi i costi per le apparecchiature i servizi digitali per l’ottenimento/convalida di brevetti nonché per la commercializzazione di vaccini e medicinali così come apparecchiature per gli ospedali;
IV. L’intensità degli aiuti per la ricerca industriale può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca e non supera il 75% de costi ammissibili;
V. Nel caso in cui più di uno Stato membro sostenga il medesimo progetto l’intensità degli aiuti può essere aumentata di 15 punti;
VI. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà al 31 Dicembre 2019 bensì ad aziende che non erano in crisi in suddetta data.
3. Viene inserita la seguente sezione: Sezione 3.7 Test e aggiornamento delle infrastrutture
E’ ritenuto essenziale favorire la costruzione o l’aggiornamento delle infrastrutture di test e upscaling volti a testare e migliorare fino al primo dispiegamento industriale la produzione in serie di prodotti Covid-19:
I. L’aiuto è concesso per la costruzione o l’aggiornamento delle infrastrutture di collaudo, di test e di upscaling fino al primo dispiegamento industriale di massa rilevanti per contrastare la diffusione del Covid-19: e dunque medicine e vaccini, materie prime, attrezzature ospedaliere e mediche (ventilatori, indumenti ed attrezzature protettive e strumenti diagnostici), disinfettanti e loro prodotti intermedi:
II. L’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, vantaggi fiscali o anticipi rimborsabili e grazie di copertura per predite.
III. L’aiuto verrà erogato previa domanda scritta;
IV. Il progetto di investimento è completato entro 4 mesi dall’introduzione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il termine sopra citato non venisse rispettato, al mese di ritardo, il 25% dell’importo dell’aiuto concesso deve essere rimborsato a meno che il ritardo non sia imputabile al beneficiario dell’aiuto ed il ritardo sia imputabile a fattori al di fuori del controllo del beneficiario;
V. L’intensità dell’aiuto della sovvenzione diretta all’investimento, del vantaggio fiscale o dell’importo dell’anticipo rimborsabile non supera il 60% dei costi ammissibili;
VI. Gli aiuti previsti da questa misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;
VII. La garanzia di copertura per le perdite è emessa entro 1 mese dalla domanda dell’impresa;
VIII. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in crisi al 31 Dicembre 2019;
4. Viene inserita la seguente sezione: 3.8 Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti Covid-19 pertinenti
E’ ritenuto essenziale favorire la produzione di prodotti Covid-19 pertinenti: medicinali pertinenti (inclusi i vaccini), i loro trattamenti, i loro intermedi, i principi farmaceutici, dispositivi medici, attrezzature diagnostiche, protettive, disinfettanti e prodotti intermedi e materie chimiche finalizzate per la loro raccolta dati.
IX. L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, vantaggi fiscali o anticipi rimborsabili e/o garanzie di copertura per perdite;
X. L’aiuto necessita di domanda scritta prima dell’avvio dei lavori;
XI. L'intensità dell'aiuto della sovvenzione diretta all'investimento, del vantaggio fiscale o dell'importo dell'anticipo rimborsabile non supera il 75% dei costi ammissibili.
XII. Questi aiuti non sono combinabili con altri aiuti agli investimenti;
XIII. La garanzia di copertura per le perdite è emessa entro 1 mese dalla domanda dell’impresa e l’ammontare delle perdite è stabilito 5 anni dopo il completamento dell’investimento;
XIV. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà al 31 Dicembre 2019.
5. Viene introdotta la seguente sezione: Sezione 3.9: Aiuto sotto forma di differimenti fiscali e/o sospensioni dei contributi previdenziali dei datori di lavoro
La Commissione riterrà compatibile con il mercato interno il differimento temporaneo di imposte e contributi previdenziali applicabili ad aziende particolarmente colpite dall’epidemia Covid-19:
Le misure previste volte ad alleggerire i vincoli di liquidità dei beneficiari si riferiscono anche al pagamento del debito fiscale, alla concessione di periodi esentasse, alla sospensione del recupero del debito fiscale e ai rimborsi fiscali accelerati. La data di differimento è al 31 Dicembre 2021.
6. Viene introdotta la seguente sezione: Sezione 3.10 Aiuti sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti per evitare licenziamenti durante l’epidemia Covid-19
Gli Stati membri perseguendo l’obiettivo di preservare l’occupazione possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese che a seguito del Covid-19 si trovano costretti a licenziare il personale.
XV. L’aiuto è volto ad evitare i licenziamenti durante l’epidemia Covid-19;
XVI. Viene concesso sotto forma di regimi alle imprese di settori, regioni o di una specifica dimensione colpiti dall’epidemia Covid-19;
XVII. L’aiuto per la sovvenzione salariale viene concesso su richiesta di aiuto e per un periodo non superiore a 12 mesi;
XVIII. La sovvenzione non supera l’80% del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali del datore di lavoro);
XIX. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficoltà al 31 Dicembre 2019.
7. Il punto 34 viene rinumerato come punto 45 e sostituito dal seguente
Gli Stati membri devono pubblicare informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web completo degli aiuti di Stato o sullo strumento informatico della Commissione entro 12 mesi dalla concessione.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020. La Commissione può modificarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se necessario o opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.
La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.
L’Ufficio di Bruxelles (bruxelles@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.