Con la delibera n. 584 dell’8 novembre 2016 (pubblicata in G.U.
n. 271 del 19/11/2016), la Banca d’Italia – nei limiti delle
proprie competenze stabilite dall’art. 11 del, D.L. vo 385/1993, cd Testo Unico
bancario – ha emanato il provvedimento recante disposizioni per la Raccolta
del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Il provvedimento –
che sostituisce quello precedentemente in vigore (Capitolo 2 del Titolo IX
della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21/04/1999, così come
modificata dal 12° aggiornamento del 21/03/2007) – reca
modifiche alla disciplina relativa al prestito sociale delle
società cooperative
*
Le nuove disposizioni rappresentano il tentativo di razionalizzare ed
aggiornare alcuni profili dell’istituto, senza tuttavia radicali stravolgimenti
degli orientamenti consolidati. Si pongono all’esito di una consultazione
indetta da Banca d’Italia il 19 novembre 2015 e tenuta aperta sino a 18 gennaio 2016 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/index.html), ed alla quale l’Alleanza delle Cooperative Italiane ha
partecipato con uno specifico ed approfondito contributo (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/commenti/Alleanza_Cooperative_Italiane.pdf
)
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Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017. I
regolamenti delle cooperative che raccolgono prestito sociale dovranno essere
adeguati alle nuove disposizioni quanto
prima. Trattandosi di modifiche imposte da norme cogenti, l’adeguamento
potrà essere deliberato dall’organo
amministrativo e successivamente ratificato dall’Assemblea. Ad onta
delle modifiche formali del regolamento è tuttavia essenziale che, a decorrere dal primo di gennaio, le
nuove disposizioni siano di fatto osservate.
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Alla luce delle modifiche di disciplina, il nuovo regolamento del
prestito – per tutte le società cooperative, quindi
a prescindere dal numero dei soci – dovrà in particolare:
-
eliminare
la facoltà della cooperativa di rimborsare le somme “a semplice richiesta del socio” (qualora fosse prevista nel
regolamento) e stabilire (se non già previsto) che il rimborso, anche parziale,
debba avvenire con un preavviso di almeno 24 ore;
-
(qualora
non siano già indicate) prevedere “tutte le regole di svolgimento dell’attività
di raccolta e l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci, nonché l’esclusione
dell’esercizio di qualsiasi attività riservata” alle banche.
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Quanto alle sole società cooperative con più di 50 soci,
il provvedimento reca modifiche di disciplina ulteriori. Al pari del regime
vigente, tali cooperative potranno continuare a raccogliere il prestito purché
l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio. Il limite
del triplo è elevabile al quintuplo
se il totale del prestito è assistito per almeno il 30% da garanzia personale o
garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati oppure se la
cooperativa aderisca a uno schema di garanzia con determinate caratteristiche
(stabilite anche queste nel provvedimento in esame).
Ebbene, per tali cooperative, il provvedimento reca alcune novità in
tema di calcolo del patrimonio (modifiche quindi incidenti sul limite massimo
di prestito che può essere raccolto da queste cooperative) e segnatamente:
-
è eliminata
la facoltà di maggiorare il valore del patrimonio del 50% della differenza tra
il valore ICI/IMU degli immobili di proprietà e il valore iscritto in bilancio:
ciò determinerà per alcune cooperative una contrazione dell’importo massimo di
prestito sociale raccoglibile;
-
qualora la cooperativa sia obbligata a redigere
il bilancio consolidato, il valore
del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato;
se tuttavia, la società, pur essendo in astratto soggetta al consolidamento, rientra
nei casi di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato previsti
dalla legge, dovrà comunque calcolare il patrimonio ai fini della legittima
raccolta del prestito considerando “il valore del patrimonio individuale
rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che
sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato”.
Il provvedimento prevede inoltre tutta una serie di informazioni obbligatorie che la
cooperativa con più di 50 soci dovrà rendere in sede di nota integrativa (ammontare della raccolta presso i soci in
essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
indicazione del garante, del tipo di garanzia, del valore di mercato aggiornato
delle garanzie reali finanziarie; prospetto illustrativo del valore del
patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate,
qualora non sia redatto il bilancio consolidato). Tra queste informazioni è
contemplata l’indicazione di un indice di struttura finanziaria,
dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo
immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI. L’indice dovrà essere presentato nei
documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria > 1 evidenzia situazioni di non
perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale
tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società”.
Per maggiori approfondimenti si rinvia ad eventuali successive
comunicazioni del Dipartimento, ovvero alla circolare ICN – Fisco 46/2016
(v. http://www.icn.coop/ ).
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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.