Si segnala che, con l’interpello in oggetto, il Ministero
del Lavoro risponde ad un quesito posto da
Alleanza delle cooperative (settore produzione e lavoro) insieme a Confindustria, in merito
all’applicazione del termine di decadenza del regime solidale negli appalti.
Il Ministero conferma
che la responsabilità solidale contributiva negli appalti si applica anche
tra appaltatore e subappaltatore nel limite di 2 anni dalla cessazione
dell’appalto.
L’Interpello non
introduce nessuna novità, ma serve a fugare eventuali dubbi potessero
emergere soprattutto in relazione al periodo antecedente al 28 aprile 2012,
quando oltre all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/03, un
riferimento alla responsabilità solidale contributiva tra appaltatore e
subappaltatore compariva senza alcun termine di decadenza anche nell’art. 35,
comma 28, della legge 248/06, poi abrogato - appunto - dal 2012.
Secondo il Ministero l’applicazione della responsabilità
solidale contributiva nel limite di 2
anni non può essere messa in discussione, anche prima del 28 aprile 2012, prevalendo sempre e comunque in
qualità di norma a carattere speciale l’art. 29, comma 2, del decreto
legislativo 276/03.