Circolari

Circ. n. 22 - 2023

Conversione in legge DL PNRR e misure urgenti per il settore energetico. Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95, recante: Misure urgenti per il settore energetico.». (GU n.174 del 27 luglio 2023)

Sulla GU del 27 luglio u.s. è stata pubblicata la legge di conversione del DL 29 maggio 2023, n.57, che ha, tra l’altro, modificato il titolo del decreto in “Misure urgenti per il  settore energetico” (il titolo del decreto legge originale era “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”).

Nel riportare, di seguito, le disposizioni di maggiore interesse, si segnala, in particolare, l’articolo 3-septies che integra l’elenco della attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali inserendo anche le tipiche attività svolte dalle comunità energetiche, quali la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Di seguito una sintesi delle altre disposizioni approvate.

 

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 3-bis, commi 1 e 2

L’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera, prevede che, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali) siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l’anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l’accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al bonus sociale per disagio economico.

La norma conferma, inoltre, per III trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

L’articolo in esame traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell’articolo 1, commi 1-3, del D.L. 79/2023. L’articolo 1 del D.L. n. 79/2023, viene contestualmente abrogato dall’articolo 1-bis del disegno di legge di conversione, rimanendo salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti in virtù della norma abrogata.

 

IVA AGEVOLATA SU CONSUMI GAS METANO PER USI CIVILI E INDUSTRIALI, III TRIMESTRE

Articolo 3-bis, commi 4-6

L’articolo 3-bis, comma 4, introdotto dalla Camera, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il comma 5 prevede la riduzione al 5 % dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

 

MISURE IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS E BIOMASSA

Articolo 3-ter

L’articolo 3-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede la definizione, da parte di ARERA, di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 24, comma 8, del D.lgs. n. 28/2011, di cui si prevede la sostituzione, aveva disposto la definizione, entro il 31 dicembre 2012, da parte dell’ARERA, di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuavano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali la salvaguardia della produzione non era assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, si intendeva assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità. Tale disposizione, che limitava la possibilità di introdurre prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi, entro il 31 dicembre 2012, non ha mai ricevuto attuazione.

La nuova norma, quindi, definisce i criteri da rispettare ai fini del previsto intervento:

a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;

b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;

c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.

 

MISURE URGENTI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE DI BIOMETANO NONCHÉ L'IMPIEGO DI PRODOTTI ENERGETICI ALTERNATIVI

Articolo 3-quinquies.

L’articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede sia necessario sottoporre a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica (comma 1).

La norma prevede siano sottoposti a PAS, anziché ad autorizzazione, gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

▪ nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

▪ gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

▪ la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

▪ l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE IN AMBITO ENERGETICO

Articolo 3-sexies

L’articolo 3-sexies, inserito nel corso dell’esame alla Camera, introduce alcune disposizioni volte a semplificare l’iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico.

In particolare, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale sud-nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei.

Tali infrastrutture strategiche sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti.

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SVOLTA DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DALLE IMPRESE SOCIALI

Articolo 3-septies

Come anticipato in premessa, l’articolo 3-septies, inserito dalla Camera, integrando il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 , qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 .

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 5 del citato D.lgs. n. 117/2017, specifica che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, considerate tali se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio. Tali attività di interesse generale sono successivamente elencate nelle lettere da a) alla z) del citato articolo 5.

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 3-octies

L’articolo 3-octies, inserito dalla Camera, prevede, per le prossime procedure competitive per l’assegnazione di incentivi ad impianti da fonti rinnovabili, l’aggiornamento su base mensile delle tariffe di riferimento poste a base d’asta sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, per tener conto dell’inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando.