Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato la nuova versione aggiornata delle procedure applicative del Dm 2 marzo 2018 sull'incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati (allegato 1), approvate dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti in data 4 febbraio 2022.
Le principali variazioni rispetto alla precedente versione sono riportate nel documento di Sintesi delle modifiche alle Procedure Applicative 4.0 D.M. 2 marzo 2018 (allegato 2).
La procedura fornisce le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal Decreto, dalla regolazione e dalla normativa tecnica in materia di produzione e di immissione in rete del biometano e degli altri biocarburanti avanzati.
Nel dettaglio, il documento risulta così articolato:
1) sezione introduttiva: nella sezione introduttiva è definito il quadro normativo, tecnico e regolatorio attualmente vigente, con un approfondimento sui temi legati al sistema d’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, sulla normativa inerente alla qualità del biometano, nonché sulle modalità, definite da ARERA, per la misurazione e immissione del biometano nella rete del gas naturale;
2) sezione Produttori: nella sezione Produttori è fornita una descrizione dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto, le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di qualifica di un impianto di produzione di biometano e di biocarburante avanzato diverso dal biometano ed è illustrata la successiva fase di attivazione contrattuale. La medesima sezione contiene le modalità di determinazione degli incentivi e le tempistiche relative agli adempimenti necessari per il riconoscimento dell’incentivo stesso, nonché gli adempimenti posti in capo ai Produttori laddove si verifichino modifiche durante il periodo di incentivazione e le modalità di verifica e controllo effettuate dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti.
3) sezione Soggetti Obbligati: nella sezione soggetti obbligati sono illustrati i meccanismi previsti dal Decreto per il ritiro dei certificati, i contratti stipulati tra il GSE e i Soggetti Obbligati aderenti e sono dettagliate le modalità e le tempistiche degli adempimenti a cura degli stessi Soggetti.
Questa quarta revisione delle procedure introduce numerose novità, tra cui:
Calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti
È stato modificato il calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti prevedendo che la maggiorazione venga calcolata sull'energia complessivamente prodotta dall'impianto di produzione di biometano e non più sull'energia immessa in consumo dallo specifico impianto pertinente (paragrafi 2.3.A e 6.3). Tale modifica semplifica il calcolo delle citate maggiorazioni e consente al produttore di rientrare più velocemente dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto pertinente.
Inserimento in graduatoria delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti
Le maggiorazioni per gli impianti pertinenti sono inserite in graduatoria nella stessa posizione dell'impianto di produzione e non più in posizione separata (paragrafo 2.3.1). Tale modifica semplifica la gestione della graduatoria e rende più facilmente fruibili le informazioni riportate nella graduatoria stessa.
Licenza di esercizio dei distributori stradali di gas naturale per i trasporti
L'invio della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane è stato previsto per i soli distributori stradali di gas naturale per i trasporti non collegati a rete con obbligo di connessione di terzi (paragrafo 7.4). Questa modifica consente di ridurre gli oneri a carico dei produttori e degli eventuali intermediari che dovranno fornire la citata licenza per un ridotto numero di casi.
Calcolo numero di certificati rinviabili per il Produttore di biometano
È stato aggiornato il metodo di calcolo del numero di CIC rinviabili per il Produttore di biometano che accede all'articolo 5 del D.M. 2 marzo 2018 (paragrafo 1.2.3).
Definizione del settore trasporti
È stata estesa la definizione del settore trasporti per il solo caso di utilizzo del biometano, includendo anche il biometano utilizzato in mezzi di navigazione che effettuano tratte per le quali i porti di partenza e di arrivo siano entrambi italiani (paragrafo 11.8). Questa modifica è scaturita dall'emanazione del D.lgs. 199/2021 che all'art. 39, comma 1 prevede la possibilità di considerare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo tutti i biocarburanti indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.