Circolari

Circ. n. 21/2023

DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione).

Si comunica che, nella G.U. n. 219 del 19 settembre 2023, è stato pubblicato il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (All.).

POLITICHE DI COESIONE, RILANCIO DEL MEZZOGIORNO,

CONSTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE

[cd “DECRETO SUD”]

 

Il provvedimento introduce misure dedicate alle politiche di coesione (i); alla semplificazione dei procedimenti in materia di investimenti pubblici (ii); al rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno (iii); alla crisi migratoria in atto (iv).

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri uffici e delle federazioni.

 

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  1. CAPO I (Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia coesione).

Articoli 1-6.

Con le disposizioni in esame, sono introdotte una serie di misure dirette a garantire il collegamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del PNRR con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), relativamente al periodo di programmazione 2021-2027, nonché una pianificazione dell’utilizzo delle risorse relative alle politiche di coesione. Altre disposizioni riguardano i contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

In particolare, l’articolo 1, reca disposizioni dirette a modificare la disciplina vigente in materia di modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del FSC, stanziate per il ciclo 2021-2027. Sono ridefiniti, infatti, i criteri e le modalità per l’utilizzo e la gestione delle risorse del FSC, con l’introduzione dell’Accordo per la coesione in luogo dei precedenti “Piani di sviluppo e coesione”. Trattasi di un accordo tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato con cui sono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il contributo di più fonti di finanziamento.

A tal fine è introdotta la possibilità di finanziare gli interventi previsti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali ovvero con le Regioni, anche con risorse diverse disponibili, come, ad esempio, i fondi strutturali europei e le risorse destinate a interventi complementari.

Si precisa, inoltre, che l’insieme delle risorse del FSC è destinato, per il periodo di programmazione sopra citato, a sostenere esclusivamente interventi di sviluppo, frazionati nella misura dell’80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord[1]. A tal fine il CIPESS, con una o più delibere[2] provvede ad imputare in modo programmatico, nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione sopra menzionato (80% al Mezzogiorno, 20% al Centro-Nord) le risorse del Fondo stesso destinate alle Amministrazioni centrali (anche con l’indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e del quantum delle risorse assegnate a ciascuna di esse e delle risorse eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l’indicazione dell’entità della ripartizione delle risorse tra ciascuna di esse).

In tal modo si innova totalmente la procedura di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027, rispetto alla previgente, che prevedeva la ripartizione con delibera CIPE tra le aree tematiche legate alle missioni del «Piano Sud 2030». Si realizza, quindi, il superamento del meccanismo delle aree tematiche e degli obiettivi strategici, con la conseguenza che le risorse del FSC 2021-2027, anziché essere ripartite tra settori di intervento (agricoltura, imprese, infrastrutture, ecc., come realizzato per il Fondo della programmazione 2014-2020), vengono imputate dal CIPESS direttamente ai soggetti che amministreranno gli interventi attuativi (Ministeri e regioni/province autonome)[3].

L’articolo 2 disciplina la nuova procedura di trasferimento da parte del CIPESS delle risorse del FSC 2021-2027 alle Amministrazioni centrali ovvero alle Regioni assegnatarie delle risorse[4].

L’articolo 3 introduce disposizioni dirette a garantire l’evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nell’ambito dei bilanci delle singole Regioni[5].

Infine, l’articolo 6 innova la disciplina sui Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) di cui all’articolo 6, D.lgs. n. 88/2011:

  • prevedendo che la stipula dei CIS è ammessa esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di € e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). Tuttavia, in deroga a quanto sopra enunciato, si prevede che i CIS possano prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle sopra menzionate soglie di rilevanza europea, nel caso di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie[6];
  • innovando la normativa sui poteri sostitutivi del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e nel caso in cui sia necessario per evitare il ritiro automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

 

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  1. CAPO II. STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Articoli 7-8.

Allo scopo di garantire l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l’articolo 7 istituisce una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

È presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e ha funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.

La Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), con cui sono individuati gli ambiti di intervento e le priorità strategiche (con particolare riferimento ai settori della mobilità, dell’istruzione e dei servizi sociosanitari) a cui attribuire le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Alla stessa compete, inoltre, il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie. All’attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede attraverso la sottoscrizione di accordi di programma-quadro.

 

Inoltre, al fine di far fronte alla grave situazione in atto nell’isola di Lampedusa derivante dall’eccezionale flusso migratorio di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l’articolo 8, prevede l’adozione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un piano di interventi strategici (per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, per la realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, per la realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti) da approvare con delibera CIPESS, con cui assegnare al comune di Lampedusa e Linosa risorse per un ammontare complessivo di 45 milioni di €, a valere sul FSC.

Sono previste, inoltre, particolari misure per la realizzazione dei punti di crisi c.d. hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate[7].

 

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  1. CAPO III. ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD – ZES UNICA

Articoli 9-16.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’articolo 9 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno/ZES unica, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituirà le attuali Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno, secondo quanto disposto dal D.L. n. 91/2017.

In particolare, si prevede che per Zona economica speciale (ZES) si fa riferimento ad una zona delimitata del territorio dello Stato in cui l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, sia da parte di aziende già operative nei corrispondenti territori, sia da parte di imprese che vi si insedieranno, può usufruire di speciali condizioni, rispetto agli investimenti e alle attività di sviluppo dell’impresa.

Si rinvia per tutti gli approfondimenti e i dettagli relativi alla nuova ZES Unica per il Mezzogiorno, alla Nota allegata (All. 2) redatta a cura del Centro Studi-Area Analisi economica e Sviluppo-Fondosviluppo/Confcooperative.

Si segnala in ogni caso che:

  • sono previsti sia una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Struttura di missione e un Piano strategico della ZES unica;
  • è istituito uno Sportello Unico Digitale ZES (c.d. S.U.D. ZES) a cui sono deferite le funzioni di Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
  • i progetti riguardanti le attività economiche ovvero l’insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all’interno della ZES unica, siano da considerare di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e che siano soggetti ad autorizzazione unica[8];
  • è introdotto, per il 2024, un credito d’imposta per la ZES unica a vantaggio delle imprese che acquistino beni strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive localizzate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise[9].

 

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  1. CAPO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Articoli 20-21.

Le disposizioni introducono nuove norme in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e per la realizzazione di nuove strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.

In particolare, l’articolo 20 modifica l’articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione – TUIM), aggiornando i termini del trattenimento degli stranieri presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

In tal senso, si amplia da 6 a 18 mesi il periodo massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) di stranieri in attesa di espulsione.

L’ordinario termine è fissato in 3 mesi prorogabile di altri 3 mesi.

Con l’articolo 21, infine, i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio sono aggiunti all’elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al Codice dell’ordinamento militare.

Con DPCM è approvato il Piano straordinario per individuare le aree coinvolte nella realizzazione di tali strutture e lo stesso può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti.

Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa.

 

 

[1] Nel seguente modo: 4.000 milioni di € per il 2021, 5.000 milioni di € annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di € per il 2030.

[2] Adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

[3] La disposizione in esame autorizza, inoltre, il Dipartimento per le politiche di coesione a potersi valere dell’INVITALIA S.p.A. (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) con apposite convenzioni, per garantire l’utilizzo proficuo delle risorse per le politiche di coesione.

[4] Disciplinata anche la procedura di monitoraggio dell’adempimento del cronoprogramma degli interventi definito nell’Accordo per la coesione stipulato, della trasmissione al Dipartimento per la coesione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, nonché le conseguenze derivanti dall’inadempimento da parte delle Amministrazioni assegnatarie degli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio.

[5] Con l’articolo 4 si dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali ed europee per la coesione del periodo 2021-2027, debbano inserire nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale riguardanti i progetti finanziati con le menzionate risorse, con l’inserimento dei codici CUP e CIG.

L’articolo 5 detta le regole atte a garantire la pubblicità dei dati sull’utilizzo delle risorse in materia di politiche di coesione. A tale scopo dispone la pubblicazione sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei dati di attuazione, in formato aperto.

[6] Le soglie di rilevanza europea indicate dall’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici, sono:

 a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali come la Presidenza del Consiglio, i ministeri pubblici e la Consip (indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali, cioè tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle citate amministrazioni centrali;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati (elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE). Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati.

[7] Per la realizzazione dei suddetti interventi strategici, trovano applicazione le disposizioni di semplificazione in tema di valutazioni ambientali VIA (valutazione di impatto ambientale), di VAS (valutazione ambientale strategica) e in materia paesaggistica, di cui agli articoli da 17 a 29 del D.L. 77/2021.

Sono, infine, previste disposizioni finalizzate ad agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti.

[8] L’autorizzazione unica sostituirà tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla messa in esercizio, localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla trasformazione, alla ristrutturazione, all’ampliamento, alla riconversione o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

[9] Infine, si prevede che alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2013) e operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisto di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.