Circolari

Circ. n. 21/2022

CONVERSIONE Decreto-legge sulla PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PROFILI GIUSLAVORISTICI:TUTELE LAVORATORI FRAGILI

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per un’analisi generale del provvedimento in oggetto, segnaliamo quale unica novità di nostro interesse apportata all’articolo 17 in sede di conversione del D.L. 221/2021 la proroga FINO AL 31 MARZO 2022 delle tutele previste in favore dei lavoratori fragili e più precisamente:
1) della regola secondo cui tali lavoratori svolgono - di norma - l’attività lavorativa in smart working, laddove compatibile con la loro mansione, tema su cui, nel frattempo, è intervenuto l’atteso e apposito decreto interministeriale Salute-Lavoro-PA (del 4 febbraio u.s. e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale) contenente una rideterminazione delle patologie per le quali si applica tale istituto;
2) retroattivamente, dal 1° gennaio 2022, laddove la prestazione non risulti eseguibile attraverso il lavoro agile, dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento di malattia senza computo ai fini del comporto.

Rispetto al primo punto, ribadito che lo svolgimento dell’attività in modalità agile possa rendersi praticabile anche attraverso l’eventuale attribuzione di una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria/area di inquadramento o il coinvolgimento del lavoratore in attività formative anche da remoto, a parte la mera proroga fino a tutto il mese di marzo dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020 (che diversamente sarebbe scaduto il 28 febbraio p.v.) preme sottolineare che, nel frattempo, attraverso il DM del 4 febbraio, quindi già in vigore, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro della Pubblica Amministrazione, sia intervenuta la rideterminazione delle categorie di soggetti fragili rilevanti ai fini di questo istituto.
Nel rimandare a tale decreto (allegato) per una disamina puntuale delle patologie e delle condizioni alla base dello status di fragilità, sottolineiamo come la loro sussistenza vada attestata in una certificazione rilasciata al soggetto dal suo medico di medicina generale.
Rispetto al secondo punto, la proroga fino al mese di marzo dell’art. 26, comma 2, del D.L. 18/2020, comporta che tale disposizione è ora retroattivamente e nuovamente valida dal 1° gennaio 2022, con una copertura quindi del periodo trascorso dall’inizio di quest’anno fino ad oggi, visto che tale disposizione non era stata più prorogata oltre il 2021.
Peraltro, nel prorogare in favore dei soggetti fragili che non possono svolgere la loro attività in modalità agile l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del trattamento di malattia nel limite dei fondi stanziati (16,4 milioni), il legislatore attribuisce priorità agli eventi cronologicamente anteriori e riserva una specifica quota di risorse (1,5 milioni) per il rimborso di quei datori di lavoro che erogano direttamente la copertura di malattia.
Sebbene la rideterminazione delle categorie di soggetti fragili operata dal DM del 4 febbraio 2022 si riferisca solo allo svolgimento di norma della prestazione in modalità agile - non poteva essere altrimenti visto che la proroga dell’equiparazione a malattia non era ancora in vigore – riteniamo che anche per l’individuazione del campo di applicazione di quest’ultimo istituto ci si debba riferire a tale nuovo decreto (le due disposizioni si richiamano a vicenda e hanno sempre viaggiato in parallelo nel nostro ordinamento).

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