Circolari

Circ. n. 21/2021

LEGGE 1 APRILE 2021, n. 46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Con l’obiettivo di favorire le nascite, la genitorialità e di promuovere in particolare l’occupazione femminile, è stata approvata la legge in oggetto con cui il Governo è delegato ad adottare entro i prossimi 12 mesi uno o più decreti legislativi

“… volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno UNICO e UNIVERSALE”.

Tali decreti legislativi dovranno essere emanati su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni e ricevuti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti secondo il procedimento previsto all’art. 5. E’ fatta salva la facoltà per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti attuativi entro un anno dalla loro entrata in vigore.

IL FINE ULTIMO ALLA BASE DELLA LEGGE DELEGA È QUELLO DI INTRODURRE UN UNICO STRUMENTO (ASSEGNO UNICO) CHE SULLA BASE DI UNA LOGICA UNIVERSALISTICA, MA PROGRESSIVA (PERCHÉ NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI), RAPPRESENTERÀ IL BENEFICIO ECONOMICO ATTRIBUITO A TUTTE LE FAMIGLIE CON FIGLI.

CONTESTUALMENTE, SI PROCEDERA’ AL GRADUALE SUPERAMENTO O ALLA SOPPRESSIONE DI ALTRI ISTITUTI FINO AD OGGI APPLICATI IN SOSTEGNO A FIGLI E FAMIGLIE (ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI, DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO E BONUS VARI).

Per monitorare l’attuazione dell’assegno e verificarne l’impatto sarà istituito un apposito organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

Rispetto ai principali CRITERI DIRETTIVI DI DELEGA (artt. 1 e 2) si evidenzia come:

§  un assegno mensile spetterà per ogni figlio a carico, sin dal settimo mese di gravidanza, con un ammontare dell'assegno modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare - (ISEE) o sue componenti - e tenendo conto dell’età dei figli nonché dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

§  una maggiorazione risulterà applicabile a partire dal terzo figlio e anche in favore di madre minorenne;

§  un assegno, seppur di importo inferiore, sarà riconosciuto anche per un figlio a carico maggiorenne, fino al suo 21esimo anno di età e solo nel caso in cui lo stesso: i) frequenti un percorso di formazione scolastica/professionale o un corso di laurea; ii) svolga il servizio civile universale, un tirocinio o un attività lavorativa limitata da cui ne ricavi un reddito inferiore ad un determinato importo annuale (non precisato); iii) risulti disoccupato o in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un agenzia per il lavoro – in questo caso l’importo potrà essere erogato anche direttamente al figlio su sua richiesta;

§  sarà mantenuto un regime più favorevole in presenza di figli disabili con una maggiorazione sugli importi ordinari di cui sopra compresa tra 30% e 50% e comunque graduata in funzione delle classificazioni dell’handicap (per un figlio disabile ancora a carico l’assegno nel suo importo minore, senza maggiorazione, sarà conservato anche dopo i 21 anni);

§  l’assegno risulterà compatibile con: i) altri importi spettanti per coniuge o altri familiari (non figli) a carico; ii) altre misure in denaro in favore di figli a carico erogate da Regioni/P.A.; iii) fruizione del Reddito di Cittadinanza (l’assegno sarà erogato congiuntamente con le stesse modalità previste per il RdC, andando in quel caso a computare anche la quota di Reddito riferibile al figlio minore e, in sostanza, non assorbendola);

§  l’assegno verrà concretamente concesso sotto forma di credito di imposta oppure tramite erogazione mensile monetaria;

§  per beneficiarne bisognerà possedere specifici requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno in Italia - art. 2, comma 1, lett. f) – derogabili unicamente in casi particolari e per periodi definiti su parere favorevole di un’apposita commissione nazionale da istituire ad hoc;

Come anticipato, si dispone il graduale superamento o la soppressione di una serie di misure in vigore a sostegno di figli e famiglie tra cui assegno natalità, bonus bebè, detrazioni IRPEF e assegni familiari previsti in particolare per lavoratore dipendenti, laddove invece la nuova misura non distingue minimamente rispetto alla condizione lavorativa dei genitori.

Sul fronte delle RISORSE FINANZIARIE (art. 3) la misura che si va ad introdurre potrà far leva sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione di risorse pari a circa 3 miliardi per il 2021, 633 milioni per il 2022 e circa 1 miliardo a decorrere dal 2023, ai quali occorrerà aggiungere quelle che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 1, c. 2 della Legge di Bilancio 2021 e dall’utilizzo del relativo fondo per dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale che ne prevede una significativa destinazione per l’assegno unico a partire dal 2022 (in misura compresa tra i 5 e i 6 miliardi).

Inoltre, saranno impiegabili le risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure appena richiamate sopra (in particolare assegni per il nucleo familiare, detrazioni IRPEF per figli a carico, bonus bebè e premio alla nascita/adozione).

In sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi potranno comunque essere stanziate ulteriori risorse a copertura di eventuali nuovi fabbisogni emergenti.

E’ evidente come l’ammontare dell’assegno unico spettante ogni mese relativamente a ciascun figlio, nonché tutte le altre variabili economiche (es. maggiorazioni) contemplate nella legge delega, dovranno essere calibrate in funzione del campo di applicazione della misura, delle risorse finanziarie disponibili e di quelle che eventualmente si aggiungeranno.

L'articolo 4 specifica infine che le disposizioni previste saranno applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nel rinviare al provvedimento allegato ed ad ulteriori future comunicazioni relative all’esercizio della presente legge delega da parte del Governo, si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

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