Circ. n. 21/2021
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 (LEGGE di delegazione europea 2019 -2020
È stata pubblicata in GU la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, cd
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020
La legge delega il Governo ad adottare – secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 2341
– alcuni decreti legislativi per il
1
La legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione
europea.
Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
L’articolo 31, comma 1, dispone che il termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di
quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già
scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per
l’esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2
recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea specificamente
indicati nella stessa legge2
.
Fra i temi di attuazione che i decreti affronteranno si segnalano i seguenti:
USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO (art. 29). La legge delega il
governo all’attuazione della l’attuazione della direttiva (UE) 2019/11513
, recante
modifica della direttiva (UE) 2017/1132, stabilendo che sia prevista la possibilità di
costituzione online della società a responsabilità limitata con sede in Italia, con
capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in
presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante
l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione
dell’atto con firma elettronica riconosciuta;
PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E NORME COMUNI PER IL MERCATO
INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA (artt. 5 e 12). La delega è riferita all’attuazione delle
direttive (UE) 2018/20014
e (UE) 2019/9445
, sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili e sulle norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica e, fra le altre cose, prescrive al legislatore delegato di definire sia la
disciplina relativa alle COMUNITÀ ENERGETICHE.
Sul tema energia è anche previsto l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell’energia elettrica
(rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell’energia elettrica.
Su questi temi si rinvia agli approfondimenti Servizio Ambiente ed Energia;
RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE (art. 22) e IMPIANTI
PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI (all. A) Le deleghe si riferiscono
all’attuazione della direttiva (UE) 2019/9046
e della direttiva (UE) 2019/8837
. Anche su
questi temi si rinvia a prossimi approfondimenti del Servizio Ambiente ed Energia;
L’articolo 31, comma 5, prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascun decreto legislativo.
L’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta princìpi e criteri direttivi generali di delega, fra i quali la possibilità di modificare le discipline
interessate, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa; nonché il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating).
2
Segnatamente agli articoli da 3 a 29 e all’allegato A del provvedimento in esame. Nell’allegato sono anche indicati in maniera analitica i
termini di recepimento.
3
Termine di recepimento: 1° agosto 2021.
4
Termine di recepimento: 30 giugno 2021.
5
Termine di recepimento: 31 dicembre 2020.
6
Termine di recepimento: 3 luglio 2021.
7
Termine di recepimento: 28 giugno 2021. 3
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE
(art. 7), in attuazione della direttiva (UE) 2019/6338
. In proposito, il legislatore
delegato dovrà modificare e integrare la normativa vigente in merito alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con
riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e all’articolo 78,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. È tuttavia
previsto che dovrà essere salvaguardata la specificità dei rapporti intercorrenti tra
imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito,
avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del
contratto. Si rinvia per gli approfondimenti a FEDAGRIPESCA, CIRCOLARE 26 APRILE 2021,
PROT. N. 1761/MM/AA.
RAFFORZAMENTO DEI POTERI DELLE AUTORITÀ ANTITRUST NAZIONALI, in attuazione della direttiva
(UE) 2019/19
;
EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA. Si tratta più precisamente della direttiva
(UE) 2019/102310, sul quadro di ristrutturazione preventiva che a sua volta
modifica la direttiva (UE) 2017/1132, sulla ristrutturazione e sull’insolvenza. La
direttiva deve essere recepita entro il 17 luglio 2021 (salva la proroga di un anno,
consentita dalla direttiva ed ufficialmente richiesta dall’Italia alla Commissione
Europea). La Direttiva introduce l’obbligo per gli Stati membri di assicurare un
regime diretto a facilitare la ristrutturazione preventiva dell’impresa ove vi sia la
probabilità dell’insolvenza. Per raggiungere tale risultato regola solo alcuni profili
del diritto della crisi, tra cui la previsione di strumenti di allerta (early warning tools)
(v. CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 9/2021, § C);
CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI NELL’UNIONE EUROPEA, in attuazione della
direttiva (UE) 2019/115211. Su questo tema si rinvia a prossimi approfondimenti del
Servizio Sindacale Giuslavoristico;
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DIRETTIVA, in
attuazione della (UE) 2019/193712;
RIFORMA DELLA DISCIPLINA GENERALE DELLE ACCISE, in attuazione della direttiva (UE) 2020/26213
,
che riscrive la disciplina generale delle accise e sostituisce la direttiva 2008/118. Più
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Termine di recepimento: 1° maggio 2021.
9
Termine di recepimento: 4 febbraio 2021.
10 Termine di recepimento: 17 luglio 2021.
11 Termine di recepimento: 1° agosto 2022.
12 Termine di recepimento: 17 dicembre 2021.
13 Termine di recepimento: 31 dicembre 2021. 4
precisamente, la direttiva intende raggruppare all’interno di un unico testo le diverse
disposizioni e le modifiche che, nel tempo, sono intervenute nell’ambito delle accise
“armonizzate”. La precedente direttiva 2008/118/CE, modificata dagli atti elencati
nell’allegato I, parte A, è abrogata con efficacia al 13 febbraio 2023;
REGIME SPECIALE IVA PER LE PICCOLE IMPRESE, in attuazione della direttiva (UE) 2020/28514, che
modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) solo con riferimento al regime speciale
per le piccole imprese.