Circolari

Circ. n. 21/2020

Messaggio INPS n. 1373 del 25 marzo 2020 CHIARIMENTI SU SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

Riteniamo utile dare conto del messaggio in oggetto con il quale l’INPS chiarisce ufficialmente e definitivamente una questione sorta alcuni giorni fa in merito alla sospensione dei versamenti contributivi come disciplinata inizialmente D.L. 9/2020(1) e quindi per una platea di soggetti molto più ampia dal D.L. 18/2020(2) .

Inizialmente, infatti, l’Istituto ha affidato a comunicazioni twitter e stampa il contenuto della nuova presa di posizione, peraltro il giorno dopo la scadenza del versamento, ma solo con questo messaggio si chiude la corretta interpretazione del tema.

Si ricorderà che l’Istituto con la circolare n. 37 del 12 marzo u.s.(3) si era espresso precisando che per i datori di lavoro privati la sospensione dei versamenti contributivi interessasse tanto la quota a carico dell’azienda quanto quella a carico del lavoratore, ma che qualora l’impresa operasse comunque la trattenuta in busta paga della quota a carico del lavoratore era tenuta obbligatoriamente a versarla all’INPS alle scadenze ordinarie (rinviate dal decreto legge n. 18 a venerdì 20 marzo 2020).

Tale posizione – seppur avanzata in quel momento solo per il D.L. n. 9/2018 - aveva generato diverse reazioni critiche soprattutto in vista dell’entrata in vigore del provvedimento Cura Italia per cui, anche su sollecitazione di Confcooperative, sabato 21 marzo l’Istituto aveva corretto le proprie indicazioni con un apposito comunicato.

Ora con il messaggio in oggetto, ovviamente in linea con il loro comunicato, l’INPS precisa ufficialmente che la sospensione dei versamenti interessa tutta la contribuzione dovuta, anche quella a carico del lavoratore, a prescindere dall’eventuale trattenuta in busta paga già operata dal datore di lavoro.

Tutto ciò al fine di rassicurare quei datori di lavoro che legittimamente non abbiano ritenuto di dover versare nei giorni scorsi all’Istituto nemmeno la quota contributiva a carico del lavoratore, anche se trattenuta in busta paga. In questo senso non incorreranno nelle sanzioni previste per mancato versamento.

Come spiegato dall’INPS nel messaggio risulta evidente che, soprattutto il D.L. n. 18/2020 emanato in un contesto di diffusione dell’epidemia oltremodo capillare, aveva lo scopo di prevedere una sospensione generale di tutti i versamenti contributivi, ferma restando la presenza dei presupposti che la legittimano e fatto salvo l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti anche della quota contributiva a carico del lavoratore già trattenuta.

Le indicazioni contenute nel presente messaggio – sottolinea infine l’Istituto – valgono per la sospensione disciplinata sia dal decreto n. 18/2020 sia dal decreto n. 9/2020, pur essendo ormai passati diversi giorni dall’emanazione della prima circolare.

Rinviando alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 8 del 3 marzo 2020 - prot. n. 679.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 – prot. n. 1038.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 13 del 13 marzo 2020 – prot. n. 812.

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