Con il decreto in oggetto, su
specifica proposta dell’ANPAL, il Ministero del Lavoro aggiunge un ulteriore tassello al quadro attuativo
delle nuove regole definite dal decreto legislativo n. 150/2015 in materia di
servizi per il lavoro e politiche attive(1).
Nel merito, il provvedimento definisce il concetto di offerta di lavoro congrua,
nozione che serve a delimitare i nuovi confini
entro i quali un soggetto disoccupato e disponibile al lavoro non può rifiutare
l’offerta di un nuovo lavoro da parte dei Centri per l’impiego, senza peraltro
che da ciò derivi una limitazione nella fruizione di eventuali prestazioni
quali indennità di disoccupazione (NASPI/DIS-COLL)
o assegno di ricollocazione.
Si tratta di un provvedimento atteso
da tempo e dai contenuti piuttosto tecnici, nonché oltremodo significativo per
un corretto svolgimento nei diversi territori delle procedure previste dal
legislatore in capo ai CPI in materia di politiche attive del lavoro.
Ci preme sottolineare come ai sensi
dell’art. 9 anche le persone con disabilità coinvolte nel COLLOCAMENTO MIRATO di
cui alla legge 68/1999 siano soggette
a questo provvedimento, fatto
salvo che per loro bisognerà tener conto delle specifiche valutazioni
avanzate dai servizi competenti e dalla commissione medica (test
bio-psico-sociale e relazione funzionale) e, comunque, non potrà essere
richiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le
minorazioni accertate.
Emerge (art. 1) una definizione di offerta di lavoro congrua basata
sulla:
-
coerenza con le esperienze/competenze maturate dal
singolo soggetto;
-
distanza del luogo di lavoro dal domicilio e relativi
tempi di trasferimento;
-
durata dello stato di disoccupazione.
Applicando e combinando questi
criteri, come meglio esposti nelle
tabelle allegate al decreto e qui di seguito riportate, si determinano precise condizioni per cui un soggetto disoccupato
è impossibilitato a rifiutare l’offerta di lavoro, distinguendo peraltro
tra disoccupati percettori di misure di sostegno al reddito e disoccupati non
(più) beneficiari di tali strumenti.
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Dalla lettura delle tabelle di cui sopra si
evince come nel caso di soggetti percettori di misure di sostegno al reddito
quali la NASpI o la DIS-COLL, ai requisiti generali si aggiunge anche la
condizione per cui l’entità della
retribuzione prospettata dall’offerta di lavoro debba comunque essere superiore
al 20% dell’indennità percepita nell’ultimo mese precedente - a questo fine
l’INPS è tenuto a mettere a disposizione dei centri per l’impiego tutte le
informazioni relative alle indennità erogate dal medesimo Istituto.
Inoltre, con riferimento alla coerenza tra
l’offerta di lavoro e le esperienze/competenze maturate, il decreto prevede a
regime una procedura informatizzata
che permetterà ai centri per l’impiego di consultare tramite il sistema
informativo unitario delle politiche attive l’aderenza del profilo
professionale richiesto con il settore economico-professionale e le aree di
attività (c.d. ADA) riconducibili al
soggetto disoccupato così come individuate nel patto di servizio personalizzato.
Nelle more della piena operatività del
sistema informativo unitario delle politiche attive, passaggio
imprescindibile perché entri in funzione il sistema di classificazione dei
settori economici-professionali, l’offerta di lavoro sarà congrua se ci sarà coerenza con il profilo/profili
professionali per i quali il lavoratore ha manifestato la sua disponibilità.
Rispetto al tema della distanza massima del
luogo di lavoro dal domicilio perché l’offerta di lavoro possa essere ritenuta
congrua (art. 6), sottolineiamo come
i tempi di trasferimento massimo indicati
nelle tabelle siano calcolati avendo a riferimento l’utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici.
Qualora per raggiungere il luogo di
lavoro non sia possibile impiegare mezzi pubblici, rileveranno unicamente le distanze di cui sopra - rispettivamente
di 50 km e 80 km - ridotte tuttavia del 30% e quindi 35 km per un disoccupato da non più di 12 mesi e 56 km per un
disoccupato da oltre 1 anno.
Perché l’offerta di lavoro possa definirsi
congrua, oltre al rispetto delle
condizioni appena esaminate, si deve trattare di un rapporto di lavoro che
sia contestualmente:
-
a tempo indeterminato
oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, ma almeno pari a 3 mesi;
-
a tempo pieno e
comunque con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo
contratto con cui si è era occupati;
-
rispettoso in termini
retributivi de minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva leader, vale a dire sottoscritta dalle
parti sociali comparativamente più rappresentative nel settore.
Ciò detto, al momento della sua
presentazione, l’offerta di lavoro dovrà come minimo specificare:
qualifica/mansioni da ricoprire, requisiti richiesti, luogo e orario di lavoro,
tipologia contrattuale, durata del contratto e retribuzione prevista o
riferimenti al CCNL che troverà applicazione.
Infine, con l’art. 8 il provvedimento detta le condizioni che giustificano il rifiuto dell’offerta di lavoro congrua,
anche da parte di un soggetto che ha beneficiato ad esempio dell’assegno di
ricollocazione, e che NON danno
origine, in deroga ai principi generali di “condizionalità”, nel caso di un percettore della NASpI, alla decurtazione/decadenza dalla prestazione
eventualmente fruita dal disoccupato.
Ricorre
un giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua – da comunicare
comunque entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della proposta - in caso di:
-
documentato stato di
malattia o di infortunio;
-
servizio civile e
richiamo alle armi;
-
stato di gravidanza,
per i periodi di astensione previsti dalla legge;
-
gravi motivi
familiari documentati o certificati;
-
casi di limitazione
legale della mobilità personale;
-
comprovati
impedimenti oggettivi o cause di forza maggiore, documentati o certificati vale
a dire ogni fatto/circostanza che impedisca al soggetto interessato di
accettare.
Qualora il centro per l’impiego non ritenesse
idonee tali giustificazioni lo comunicherà all’interessato, il quale potrà
richiedere di essere sentito. Da un altro punto di vista, i centri per
l’impiego che avvertissero la necessità di avere chiarimenti in merito alla
sussistenza o meno di un giustificato motivo, potranno avanzare apposita
domanda all’ANPAL.
(1)
Nostra
circolare n. 49 del 25 settembre 2015 – prot. n. 4244..