Circolari

Circ. n. 21/2018

DM Lavoro 10 aprile 2018 “Definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”(G.U. n. 162 del 14 luglio 2018).

Con il decreto in oggetto, su specifica proposta dell’ANPAL, il Ministero del Lavoro aggiunge un ulteriore tassello al quadro attuativo delle nuove regole definite dal decreto legislativo n. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e politiche attive(1).

Nel merito, il provvedimento definisce il concetto di offerta di lavoro congrua, nozione che serve a delimitare i nuovi confini entro i quali un soggetto disoccupato e disponibile al lavoro non può rifiutare l’offerta di un nuovo lavoro da parte dei Centri per l’impiego, senza peraltro che da ciò derivi una limitazione nella fruizione di eventuali prestazioni quali indennità di disoccupazione (NASPI/DIS-COLL) o assegno di ricollocazione.

Si tratta di un provvedimento atteso da tempo e dai contenuti piuttosto tecnici, nonché oltremodo significativo per un corretto svolgimento nei diversi territori delle procedure previste dal legislatore in capo ai CPI in materia di politiche attive del lavoro.

Ci preme sottolineare come ai sensi dell’art. 9 anche le persone con disabilità coinvolte nel COLLOCAMENTO MIRATO di cui alla legge 68/1999 siano soggette a questo provvedimento, fatto salvo che per loro bisognerà tener conto delle specifiche valutazioni avanzate dai servizi competenti e dalla commissione medica (test bio-psico-sociale e relazione funzionale) e, comunque, non potrà essere richiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le minorazioni accertate.

Emerge (art. 1) una definizione di offerta di lavoro congrua basata sulla:

  • coerenza con le esperienze/competenze maturate dal singolo soggetto;

  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio e relativi tempi di trasferimento;

  • durata dello stato di disoccupazione.

Applicando e combinando questi criteri, come meglio esposti nelle tabelle allegate al decreto e qui di seguito riportate, si determinano precise condizioni per cui un soggetto disoccupato è impossibilitato a rifiutare l’offerta di lavoro, distinguendo peraltro tra disoccupati percettori di misure di sostegno al reddito e disoccupati non (più) beneficiari di tali strumenti.

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Dalla lettura delle tabelle di cui sopra si evince come nel caso di soggetti percettori di misure di sostegno al reddito quali la NASpI o la DIS-COLL, ai requisiti generali si aggiunge anche la condizione per cui l’entità della retribuzione prospettata dall’offerta di lavoro debba comunque essere superiore al 20% dell’indennità percepita nell’ultimo mese precedente - a questo fine l’INPS è tenuto a mettere a disposizione dei centri per l’impiego tutte le informazioni relative alle indennità erogate dal medesimo Istituto.

Inoltre, con riferimento alla coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze/competenze maturate, il decreto prevede a regime una procedura informatizzata che permetterà ai centri per l’impiego di consultare tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive l’aderenza del profilo professionale richiesto con il settore economico-professionale e le aree di attività (c.d. ADA) riconducibili al soggetto disoccupato così come individuate nel patto di servizio personalizzato.

Nelle more della piena operatività del sistema informativo unitario delle politiche attive, passaggio imprescindibile perché entri in funzione il sistema di classificazione dei settori economici-professionali, l’offerta di lavoro sarà congrua se ci sarà coerenza con il profilo/profili professionali per i quali il lavoratore ha manifestato la sua disponibilità.

Rispetto al tema della distanza massima del luogo di lavoro dal domicilio perché l’offerta di lavoro possa essere ritenuta congrua (art. 6), sottolineiamo come i tempi di trasferimento massimo indicati nelle tabelle siano calcolati avendo a riferimento l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

Qualora per raggiungere il luogo di lavoro non sia possibile impiegare mezzi pubblici, rileveranno unicamente le distanze di cui sopra - rispettivamente di 50 km e 80 km - ridotte tuttavia del 30% e quindi 35 km per un disoccupato da non più di 12 mesi e 56 km per un disoccupato da oltre 1 anno.

Perché l’offerta di lavoro possa definirsi congrua, oltre al rispetto delle condizioni appena esaminate, si deve trattare di un rapporto di lavoro che sia contestualmente:

  • a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, ma almeno pari a 3 mesi;

  • a tempo pieno e comunque con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto con cui si è era occupati;

  • rispettoso in termini retributivi de minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva leader, vale a dire sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nel settore.

Ciò detto, al momento della sua presentazione, l’offerta di lavoro dovrà come minimo specificare: qualifica/mansioni da ricoprire, requisiti richiesti, luogo e orario di lavoro, tipologia contrattuale, durata del contratto e retribuzione prevista o riferimenti al CCNL che troverà applicazione.

Infine, con l’art. 8 il provvedimento detta le condizioni che giustificano il rifiuto dell’offerta di lavoro congrua, anche da parte di un soggetto che ha beneficiato ad esempio dell’assegno di ricollocazione, e che NON danno origine, in deroga ai principi generali di “condizionalità”, nel caso di un percettore della NASpI, alla decurtazione/decadenza dalla prestazione eventualmente fruita dal disoccupato.

Ricorre un giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua da comunicare comunque entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della proposta - in caso di:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;

  • servizio civile e richiamo alle armi;

  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

  • gravi motivi familiari documentati o certificati;

  • casi di limitazione legale della mobilità personale;

  • comprovati impedimenti oggettivi o cause di forza maggiore, documentati o certificati vale a dire ogni fatto/circostanza che impedisca al soggetto interessato di accettare.

Qualora il centro per l’impiego non ritenesse idonee tali giustificazioni lo comunicherà all’interessato, il quale potrà richiedere di essere sentito. Da un altro punto di vista, i centri per l’impiego che avvertissero la necessità di avere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, potranno avanzare apposita domanda all’ANPAL.


















(1) Nostra circolare n. 49 del 25 settembre 2015 – prot. n. 4244..